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Farmacovigilanza e la necessità di segnalare le Reazioni avverse

Cos’è la FARMACOVIGILANZA?

E’ necessario segnalare? Chi dovrebbe farlo e come funziona?

Diversi i camici e le strutture che continuano a non segnalare.

FORSE SAREBBE UTILE RICORDARE IL PRIMO PRECETTO DI UN MEDICO

non nocere

IL PRINCIPIO CARDINE DELLA MEDICINA È QUELLO DI “PRECAUZIONE” IN BASE AL QUALE, DI FRONTE ALL’IMPOSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA DANNOSITÀ DI UN FARMACO O DI UN INTERVENTO, IL MEDICO SI DOVREBBE ASTENERE;
PRINCIPIO CHE NEGLI ULTIMI DECENNI È STATO ABBANDONATO PER SEGUIRE QUELLO – PER LORO ASSOLUTAMENTE PRIORITARIO – DEL PROFITTO.. (non per tutti,ovviamente)

AGGIORNAMENTI MAGGIO 2015

La farmacovigilanza: Complesso di attività finalizzate a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.

***Ma la FARMACOVIGILANZA in realtà viene effettuata?? Leggiamo meglio***

Anche la stessa FDA ammette che probabilmente il 90% dei medici semplicemente non segnalare le reazioni avverse ai vaccini.

  • http://www.naturalnews.com/033868_vaccine_injuries…
FARMACOVIGILANZA1
 I medici non sono più multati per la mancata segnalazione di reazioni avverse, come previsto dalla riforma per la farmacovigilanza voluta dall’ex Ministro Girolamo Sirchia, il quale aveva cancellato, ogni sanzione per i medici che si rifiutano di fare segnalazioni di evento avverso dopo somministrazione di farmaci e vaccini.

Prima di questo intervento, esisteva un decreto legislativo che prevedeva l’arresto fino a 6 mesi ed un’ammenda fino a 10 milioni di vecchie lire per i medici. Attualmente nessuno rischia più nulla e questo non depone a favore del miglioramento della situazione. 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE

E’ possibile scaricare il modulo per la denuncia di reazione avversa a vaccino per i semplici cittadini oppure scaricarlo all’indirizzo:

  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf

Se invece aveste un medico/pediatra disposto a compilarlo allora il modulo sarebbe reperibile a questo indirizzo:

  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf

Ricordo inoltre che possono essere considerate reazioni avverse a vaccino, anche in considerazione della loro entità:

– Anafilassi

– Episodi sincopali

– Crisi di ansia

– Reazioni locali (ponfo nel luogo dell’inoculo, dermatiti etc.)

– Febbre persistente superiore a 38,5°

– Pianto ininterrotto

– Perdita del sonno (oppure frequenti risvegli durante lo stesso, spesso associati a pianto)

– Problemi neurologici

– Problemi gastrointestinali

-. Bruschi ed immotivati cambiamenti caratteriali e nei comportamenti, perdita del contatto oculare etc.

Le vaccinazioni possono dar luogo ad eventi a rapida o a lenta insorgenza:

EVENTI A RAPIDA INSORGENZA

1. Spasmi respiratori (affettivi o di singhiozzo)

Episodio tipico nei lattanti e nei bambini piccoli (si verificano nel 5% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni), di solito scatenato da un evento quale uno spavento, un dolore.

Dopo una fase più o meno lunga di pianto intenso, il bambino sospende il respiro in fase espiratoria e appare manifestamente agitato. Si osserva un rossore del viso, e una cianosi peribuccale, che tende ad intensificarsi per tutta la durata della crisi.

Se persiste più a lungo può esserci una breve perdita di coscienza o anche un irrigidimento in opistotono o delle mioclonie isolate.

2. Crisi d’ansia

Le persone in preda a crisi d’ansia possono apparire impaurite, pallide, sudano abbondantemente e si lamentano di stordimenti, vertigini, nodo alla gola, prurito a livello del viso e delle estremità.

In genere vi è una evidente iperventilazione.

3. Svenimento – collasso

Episodio caratterizzato da pallore, sudorazione profusa, ipotensione, senso di vertigine, perdita della coscienza.

In circa un quarto dei casi si verificano movimenti tonico–clonici (crisi convulsive o epilettiche) in genere agli arti.

Il polso centrale è presente, anche se debole e bradicardico a differenza di quello che si verifica in caso di shock anafilattico.

Respirazione rallentata o con apnee di pochi secondi, a differenza di quello che si verifica in caso di crisi d’ansia.

L’episodio può causare caduta e conseguente trauma.

4. Episodio di ipotonia-iporesponsività (HHE)

Episodio caratterizzato da diminuzione o perdita acuta del tono muscolare, accompagnato da pallore, o cianosi, o mancata risposta agli stimoli ambientali, o torpore prolungato

Può essere preceduto da irritabilità o febbre.

Si verifica 1-24 ore dopo la vaccinazione, eccezionalmente dopo alcuni minuti.

5. Manifestazioni di ipersensibilità immediata (anafilassi)

Eruzione orticarioide e/o a un rigonfiamento immediato nel punto di iniezione o quando, pur essendovi il coinvolgimento di altri sistemi o apparati non si hanno turbe funzionali importanti (es: starnuti, lacrimazione, tosse, vampate vasomotorie, prurito, broncospasmo lieve, angioedema di Quinke…)

Grave: quando predominano i sintomi cardiorespiratori e neurologici fino allo stato di shock con ipoperfusione grave da ipovolemia relativa, con o senza broncospasmo e/o laringospasmo o edema della glottide.

EVENTI AD INSORGENZA LENTA O LUNGO LATENTI

Sono quegli eventi che rimangono a lungo latenti ovvero che insorgono a distanza di tempo – giorni, mesi o addirittura anni – oppure che, pur essendo insorti, per lungo tempo non danno luogo a segnali della loro presenza.

Tra questi tutte le patologie autoimmuni.

Con il D.L. 95/03, che ha modificato in parte il D.L. 44/97, sono state abolite le sanzioni penali derivanti dalla mancata segnalazione di sospetta ADR.

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03095dl.htm)

ECCO SI SEGUITO IL TESTO

costituzione

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 95

“Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis – Farmacovigilanza – della direttiva 75/319/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialita’ medicinali;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato A;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante norme di organizzazione del Ministero della sanita’;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo alla Direzione generale per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza del Ministero della salute, di seguito denominato “Direzione”.

2. La Direzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, conformemente alle modalita’ eventualmente concordate a livello comunitario e definite dall’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali – EMEA – di seguito denominata “Agenzia”:

a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio, nonche’ all’abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;

b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche. Collabora altresi’ con l’Agenzia, con i competenti organismi degli Stati membri e con la Commissione europea alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunita’ europea per consentire a tutte le autorita’ competenti di condividere le informazioni simultaneamente;

c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanita’ studi e ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;

d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;

f) provvede, in collaborazione con la Commissione unica del farmaco e il Consiglio superiore di sanita’, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.

3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con la Direzione nell’attivita’ di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono alla Direzione ai sensi dell’articolo 4. Le regioni, inoltre provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei farmaci a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita’ anche di appositi Centri di farmacovigilanza.

4. La Direzione organizza, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanita’, riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalita’ operative relative alla gestione della farmacovigilanza.»;

b) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da farmaci osservate in Italia, nell’Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto, altresi’, a registrare e a notificare immediatamente, e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da farmaci verificatasi in Italia segnalatagli da personale sanitario alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, alla Direzione. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto, altresi’, a registrare e a notificare immediatamente, e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da farmaci di cui sia venuto a conoscenza alla Direzione. Eventuali aggiornamenti sulle segnalazioni di reazioni avverse ricevute possono essere richieste esclusivamente al Responsabile di farmacovigilanza mittente della segnalazione stessa quale il Ministero o la struttura sanitaria.

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese verificatesi nel territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario siano immediatamente e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate alla Direzione secondo le modalita’ previste dal comma 5, letterad).

3. Per i medicinali disciplinati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e per i quali l’Italia e’ il Paese membro di riferimento, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede inoltre a segnalare alla Direzione, secondo le modalita’ ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella Comunita’ europea.

4. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutica, o in biologia o in chimica, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui autorizzazione all’immissione in commercio e’ titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.

5. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura: a) l’istituzione e il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale della societa’ ed agli informatori medico-scientifici, siano raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo; b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti, successive all’atto dell’autorizzazione siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda; c) l’elaborazione dei rapporti di cui al successivo comma 6, da sottoporre alle autorita’ competenti secondo le modalita’ stabilite dal Ministero della salute, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari; d) la trasmissione, secondo modalita’ stabilite dalla Direzione, per via telematica al sistema nazionale di farmacovigilanza, delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi e inattese verificatesi in un Paese terzo mantenendo a disposizione le schede cartacee; e) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza; f) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta della Direzione, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita dello stesso.

6. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, e’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare alle autorita’ competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza o immediatamente su richiesta, oppure ad intervalli regolari come da schema seguente: ogni sei mesi per i primi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione internazionale e successivamente ogni anno per i successivi due anni e in coincidenza del primo rinnovo dell’autorizzazione. In seguito tali rapporti periodici devono essere presentati ogni cinque anni congiuntamente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione. Essi devono contenere una valutazione scientifica dei benefici e dei rischi del medicinale in questione.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio il titolare puo’ chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR – sono presentati secondo la scadenza prevista, sulla base delle modalita’ stabilite dalla Direzione.

7. Le Aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio comunicano al Ministero della salute, ufficio di farmacovigilanza, qualsiasi iniziativa adottata da altri competenti organismi sui propri prodotti per motivi di sicurezza, prima che tali interventi siano resi di dominio pubblico.

8. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei farmaci, secondo indicazioni, tempi e modalita’ stabilite dalla Direzione, ogni qualvolta emergano nuove informazioni relative al profilo di tollerabilita’ del prodotto.

9. Le aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci sono tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita delle specialita’ medicinali utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale in data 24 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

10. L’obbligo previsto al comma 9 e’ esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.

11. Il Ministero della salute, in caso di violazione delle aziende farmaceutiche degli obblighi previsti dal presente articolo puo’ adottare ulteriori azioni amministrative in relazione alla gravita’ della violazione riscontrata e della sua reiterazione.»;

c) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. Le strutture sanitarie – Aziende unita’ sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell’abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Le strutture sanitarie private, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio.

2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell’ambito della propria attivita’. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della salute.

3. Il presente decreto non si applica alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica.

4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione sanitaria. I Responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruita’ dei dati, all’inserimento della segnalazione nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell’effettivo inoltro del messaggio, relativo all’inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilita’ di trasmissione del messaggio, ai destinatari che non e’ stato possibile raggiungere per via telematica, le strutture sanitarie invieranno copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema.

5. L’inserimento in rete va effettuato a cura del Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria entro e non oltre 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia al Ministero della salute, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.

6. Eventuali aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore unicamente dal Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da personale del Ministero della salute. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza e’ comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.

7. La Direzione provvede affinche’ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da farmaci verificatesi sul territorio nazionale siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. 8. La Direzione provvede altresi’ affinche’ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da farmaci verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell’Agenzia e degli altri Stati membri entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione.

9. La Direzione fornisce immediatamente all’Agenzia ed ai centri nazionali di farmacovigilanza degli altri Stati membri ed al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, informazioni su eventuali modifiche, sospensioni o revoche dell’autorizzazione di un medicinale determinate da motivi di tutela della salute pubblica. In caso di sospensione determinata da motivi di urgenza, l’informazione all’Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri deve essere trasmessa entro il giorno lavorativo seguente.»;

d) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11. – 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 3, e’ soggetto alla sanzione del pagamento da Euro 30.000 a Euro 180.000. L’importo della sanzione e’ incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per cento all’1 per cento del fatturato della specialita’ medicinale per la quale e’ stata riscontrata la violazione. 2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 3, e’ altresi’ obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con il Ministero della salute, di informazioni precedentemente diffuse. 3. Il responsabile di farmacovigilanza dell’Azienda farmaceutica che viola gli obblighi dell’articolo 3, comma 5, e’ soggetto alla sanzione del pagamento della somma da Euro 20.000 a Euro 120.000.

4. Chiunque viola l’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 10, e’ soggetto alla sanzione del pagamento della somma da Euro 10.000 a Euro 60.000.

5. L’inosservanza delle disposizioni previste, per i responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie, comporta l’instaurazione nelle sedi competenti, di procedimenti per l’erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.».

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si fa riferimento alle definizioni riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche, e’ abrogato.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO

Abuso di medicinali

L’uso volontario ed eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico.

Farmacovigilanza: E’ l’insieme delle attivita’ il cui obbiettivo e’ quello di fornire, in modo continuativo, le migliori informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci permettendo cosi’ l’adozione delle misure opportune e in tal modo assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio rischio favorevole per la popolazione. Le informazioni sui rischi associati ai farmaci possono derivare da diverse fonti quali:

a) Segnalazioni spontanee di singoli casi di sospette reazioni avverse da parte di operatori sanitari; b) Studi post-autorizzazione che comprendono gli studi farmacoepidemiologici;

c) Banche dati sanitarie informatizzate;

d) Informazione pre-clinica di sperimentazioni animali e informazioni dalle ricerche cliniche su un farmaco;

e) Informazioni inerenti la fabbricazione, la conservazione, la vendita, la distribuzione, la dispensazione, i modelli di utilizzo, prescrizione e somministrazione ai pazienti di un farmaco;

f) Letteratura medica;

g) Altre fonti di informazione come quelle relative all’utilizzo scorretto e all’abuso dei farmaci che possano ripercuotersi sulla valutazione dei benefici e dei rischi dei farmaci; h) Altre autorita’ sanitarie e organismi sanitari nazionali e internazionali.

Rapporto periodico sulla sicurezza (Periodic safety updated report. PSUR): il rapporto, redatto a cura delle Aziende titolari della autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, che contiene le informazioni di cui all’art. 3 comma 6 del presente decreto legislativo.

Reazione avversa: risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche.

Reazione avversa grave: qualsiasi reazione che provoca la morte di un individuo, ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga l’ospedalizzazione, provoca disabilita’ o incapacita’ persistente o significativa, comporta una anomalia congenita o un difetto alla nascita.

Reazione avversa inattesa: reazione avversa la cui natura, gravita’ o conseguenza non e’ coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Sistema di segnalazione spontanea: metodo di farmacovigilanza basato sulla comunicazione, raccolta e valutazione di segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci, osservate da un operatore sanitario.

Sperimentazione clinica: qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o piu’ medicinali in fase di sperimentazione e/o ad individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o piu’ medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione al fine di accertarne l’innocuita’ e/o l’efficacia. Tale sperimentazione include la sperimentazione clinica effettuata in un unico sito o in piu’ siti in un unico Stato membro o in piu’ Stati membri.


Alla sperimentazione clinica si applica la direttiva 2001/20/CE del 4 aprile 2001.

Studio post-autorizzazione: qualsiasi studio condotto durante la commercializzazione di un farmaco secondo le condizioni della sua scheda tecnica autorizzata o in condizioni normali di utilizzo;

Studio post-autorizzazione sulla sicurezza: studio farmacoepidemiologico o ricerca clinica condotto in conformita’ con le disposizioni dell’autorizzazione alla commercializzazione e realizzato al fine d’identificare o quantificare i rischi associati ai farmaci autorizzati;

Bozza dicembre 2002

FARMACOVIGILANZA

Fonti normative.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Decreto 20 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 1991. Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Circolare 29 aprile 1993, n. 12-bis Farmacovigilanza: aspetti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991.

Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali.

Circolare n. 12 del 24 settembre 1997 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44: «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali».

Decreto 7 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997.


Sostituzione del modello A allegato al decreto ministeriale 20 aprile 1991, recante Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Circolare n. 15 del 29 settembre 1999 – Integrazione alla circolare n. 12 del 24 settembre 1997 – Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

***PER MAGGIORI INFO***

http://www.usl8.toscana.it/index.php/aree-tematiche/farmaci  

Dal luglio 2012 è attiva anche in Italia la nuova legislazione europea di farmacovigilanza che permette ai pazienti di fare direttamente le segnalazioni via web, ma chissà se tutti segnalano direttamente e se il sistema di segnalazione funziona..

SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI

http://www.torrinomedica.it/studio/adr/denuncia_reazione_avversa.asp#axzz2Dvr5eUny

ARTICOLI CORRELATI DI SEGUITO

CENSIMENTO NAZIONALE DEI DANNI DA VACCINI

http://www.coriv.org/raccolta-dati/indagine-conoscitiva-nazionale-delle-associazioni-per-la-liberta-vaccinale/

 ALLEGATI

FARMACOVIGILANZA

 

Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia – anno 2013

SEGNALAZIONI DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE:
Ci soffermiamo ad osservare le segnalazioni dei VACCINI ESAVALENTI
Il vaccino esavalente (DTP, IPV, HBV, Hib), tra i vaccini maggiormente utilizzati nei bambini, è indicato per l’immunizzazione primaria contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e malattie invasive da HaemophilusInfluentiae tipo B, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi a partire dal terzo mese di vita (3, 5, 11-13 mesi).
Le segnalazioni di reazioni insorte dopo somministrazione di esavalente nel 2013 sono state 1.343 con un tasso di segnalazione pari a 90 per 100.000 dosi vendute (Tabella 12). Le reazioni gravi sono state 141 (10,5%). Nella maggior parte dei casi gravi, l’esavalente è stato somministrato contemporaneamente ad altri vaccini (in particolare al vaccino contro lo pneumococco) e solo in 11 segnalazioni risultava essere l’unico vaccino utilizzato.
Le prime dieci reazioni segnalate in ordine di frequenza sono state piressia (n. 687), iperpiressia (n. 170), agitazione (n. 126), pianto (n. 121), sonnolenza (n. 113), irritabilità (n. 108),
irrequietezza (n. 105), gonfiore in sede di vaccinazione (n. 74) e reazione locale (n. 60).
Le reazioni gravi più numerose riguardano la SOC “Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione” (n. 80) ed in particolare, piressia (n. 35), iperpiressia (n. 35) e pianto (n. 8).
SINTESI DEI CASI
Al 31/08/2014, nel database della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) risultano inseriti 13 casi di fontanella bombata associata a vaccini, 6 dei quali successivi alla somministrazione del vaccino esavalente, uno dopo vaccino pneumococcico, 6 dopo vaccino esavalente cosomministrato con anti-pneumococco.

La tabella 35 descrive le caratteristiche principali dei soggetti coinvolti.
L’evento avverso è insorto pressoché invariabilmente entro poche ore dalla vaccinazione; in un unico caso il sintomo si presenta a distanza di 3 giorni dalla vaccinazione. In 3 casi l’evento si è verificato alla prima dose vaccinale, in 8 alla seconda. L’età dei pazienti varia dai 2 ai 7 mesi.
L’evento avverso è quasi sempre accompagnato da altri sintomi, in particolare la febbre. Una singola segnalazione riporta la bombatura della fontanella come unico evento.Otto segnalazioni riportano una valutazione in ambiente ospedaliero e per questo sono considerate gravi.

A pagina 27 viene riportato quanto segue: <<DATI DEL 2013 Alla data del 31.03.2014 risultavano inserite in rete 3.727 segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse a vaccini (elaborazione per classe ATC J07) con insorgenza nel 2013 pari a circa il 9% del totale (40.957 segnalazioni). I casi di letteratura sono stati esclusi.>>

Ci domandiamo in base a quali criteri sono stati escluse numerosissime reazioni avverse segnalate anche da MEDICI O OPERATORI SANITARI, è stato verificato lo stato immunitario dei soggetti che avevano presentato segnalazioni di sospetta reazione avversa?

http://www.agenziafarmaco.gov.it/…/rapporto-sulla-sorveglia…

http://www.agenziafarmaco.gov.it/…/fi…/RV_2013_copertina.pdf

Rammentiamo che la normativa sulla farmacovigilanza prevede la possibilità di segnalazione di sospetta reazione avversa anche via web per i cittadini.

 

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Nuove indagini sul Vaccino Esavalente : dannoso e troppo costoso

Vaccini, il gip ordina nuove indagini sull’esavalente.
Il Codacons: “Troppo costoso e forse dannoso”

15 giugno 2014

Dopo un esposto dell’associazione dei consumatori che critica la scelta della Sanità pubblica di somministrare ai bambini 6 vaccinazioni anzicchè le 4  previste dalla legge. L’operazione costerebbe 114 milioni l’anno in più.

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articolo reperibile qui
http://www.statoquotidiano.it/15/06/2014/sanita-indagine-tribunale-torino-vaccini-pediatrici/216965/

 

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Il Caso “Wakefield”

 Il “Caso Wakefield” e le scuse ricevute dallo scienziato Thompson del CDC.

In   rete si fa gran confusione su questa vicenda; gli stessi medici, i media e le stesse  ASL la utilizzano spesso come un’arma per sostenere le proprie tesi.
 
AD OGGI,LA VERITA’ E’ CHE NON ESISTE ALCUNO STUDIO SCIENTIFICO CHE ABBIA SCONFESSATO L’OPERATO DI WAKEFIELD.  
 
Il FILM/ documentario titolato  “ Vaxxed: From Cover Up To Catastrophe”  che riporta lo scandalo in cui è stato coinvolto il Dott. Andrew Wakefield con l’accusa di aver pubblicato dati fraudolenti sulla relazione autismo/vaccini,uscirà in visione il 24 aprile 2016.
 
E’ possibile assistere alla prima al seguente indirizzo e dati:
 
Tribeca Film Festival,Prima mondiale
Domenica 24 aprile 2016 ore 14:00
SVA Theater (SVA)
School of Visual Arts
333 West 23rd Street, tra 8 ° e 9th Avenue, New York, NY 10011

Andrew-Wakefield-outside--008
fonte http://vaxxedthemovie.com/

wakefield film

http://www.jeffereyjaxen.com/blog/new-documentary-by-dr-wakefield-shakes-cdc-to-its-core

AGGIORNAMENTI

Tribeca ha ceduto alle pressioni esercitate dalle forze pro-vaccino,  per le quali non verrà mostrato e mandato in visione questo documentario. Andrew Wakefield ed il suo team rilasceranno presto una dichiarazione.

Nonostante lo stesso produttore lotti perchè ciò venga cambiato,un fatto è certo: Il Dr. Wakefield è un pericolo per l’industria farmaceutica e le multinazionali.

Dalla pagina facebook di Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe,si legge quanto segue:
Sabato, 26 marzo 8:30 pm pst
“Ad oggi, riguardo al tribeca film festival, c’è la decisione di insabbiare e censurare il suddetto documentario.
Le accuse contro questo film sono le stesse perpetrate da sempre nei confronti del Dr. Wakefield senza dare alcun diritto di replica.

Abbiamo appena assistito all’ennesimo esempio della potenza degli interessi corporativi volti a censurare la verità.
L’ azione di tribeca non finisce qui e faremo di tutto per portare il film alla visione.

Siamo grati per le migliaia di persone che si sono mobilitate, compresi medici, scienziati, educatori e la comunità dei genitori con bimbi autistici.
Avanti tutta,noi ci impegneremo affinchè la corruzione non vinca”.

VAXXED producer Del Bigtree UNCUT full interview with ABC World News

Di seguito l’intervista al produttore del film censurato,condotta dall’ ABC Word News.

Esattamente dopo un’ora di conversazione  tra De Niro e Bill Posey (il deputato che ha interagito direttamente e a lungo con l’informatore dei CDC ,William Thompson) c’è stata la notizia. Il film SARA’ CENSURATO,NON VERRA’ MANDATA ALCUNA PROIEZIONE.

Non ci stupisce affatto il comportamento di De Niro,ma non avere voce in capitolo da parte del Dr. Wakefield è a dir poco orribile.

Ancora una volta si legge una parola : CENSURA.
Ad ogni modo, Tribeca farà tutto il possibile per mandare in onda documentario Vaxxed e condividere ovunque la triste realtà contenuta in esso.

http://www.jeffereyjaxen.com/blog/autism-some-discussions-are-more-equal-than-others-in-america

https://tribeca-film-festival-removes-anti-vaccination-film/#

http://www.autismfile.com/uncategorized/vaxxed-the-powerful-new-documentary-the-cdc-wishes-would-just-go-away

Lo stesso,accadde per il documentario che fece mobilitare il CDC. Questo trattava i danni del Thimerosal riportando diverse testimonianze.

Insomma,la solfa è sempre la stessa .
Ci auguriamo che questa censura finisca.

E la storia si ripete  (https://vacciniinforma.it/?p=2036)

Quando entra in colluttazione la politica

E’ davvero una guerra aperta.

CDC Scientist: ‘Abbiamo programmato un incontro per eliminare tutta la documentazione relativa alle ricerche che correlano lo studio vaccino-autismo’;
Uno scienziato dell’organo Centers for Disease Control (CDC) ha fatto un’ammissione senza precedenti;
Parliamo di Bill Posey.

Bill_Posey-680x1024Rep. Bill Posey, R-Florida

I dati omessi relativi al suddetto studio,suggerivano che i maschi afro-americani che avevano ricevuto il vaccino MMR prima dei 36 mesi erano ad aumentato rischio per l’autismo. dichiarazioni del-Dr. William Thompson.
Il CDC assieme al co-autore di Thompson,il Dr. Frank DeStefano, direttore del CDC (organo di immunizzazione di sicurezza) hanno difeso lo studio controverso come originariamente pubblicato. Il Dr. DeStefano spiega perché qui in dettaglio.
Una nota finale: Posey afferma inequivocabilmente che egli è pro-vaccino.

  • Ascolta la dichiarazione del rappresentante Posey qui a 01:02:24

  • http://www.c-span.org/video/…

Ma non finisce mica qui…
Le prove sulla sicurezza ed i benefici dei vaccini sono provate; questa la risposta del dottor Vivek Murthy che ha voluto rispondere a voi personalmente su questo tema contro la petizione che circola da diverse settimane…

Di seguito il video


http://edgytruth.com/…/pathetic-white-house-response-to-va…/#

Deposizione intera di Posey su Dr. Thompson:
“Mi alzo oggi in materia di integrità scientifica e di ricerca. Per cominciare, io sono assolutamente, decisamente pro-vaccino. I progressi nella vaccinazione medica hanno salvato innumerevoli vite e moltissime altre hanno grandemente beneficiato della salute pubblica. Detto questo, è preoccupante per me che in una recente audizione al Senato sulle vaccinazioni infantili, non venga mai detto che il nostro governo ha pagato oltre $ 3 miliardi con un programma di risarcimento di danni vaccino per i bambini che sono stati danneggiati dalle vaccinazioni.

“Indipendentemente dalla materia, i genitori prendono decisioni circa la salute dei loro figli e meritano quindi di avere le migliori informazioni. Essi dovrebbero essere in grado di contare su organi come le agenzie federali .

“Nel mese di agosto 2014, il dottor William Thompson, uno scienziato presso il CDC, ha fornito i documenti relativi ad uno studio del 2004il quale esaminava la possibilità di una correlazione tra la vaccinazione MMR (parotite, morbillo, rosolia) e l’autismo.

Allegati di seguito.
Qui la battaglia è politica ,in primis.
Seguiamo la vicenda attendendo delucidazioni e nuovi risvolti.

  • https://sharylattkisson.com/cdc-scientist-we-scheduled-meeting-to-destroy-vaccine-autism-study-documents/

<<In merito alla vicenda Wakefield sarebbe anche dovere di cronaca “raccontare” come sta procedendo, altrimenti è una mezza verità. In data 17 febbraio 2012, l’Alta Corte di Londra ha rinviato il giudizio in merito alla decisione di annullare la sentenza di condanna del Professor John Walker-Smith, all’epoca collaboratore del Dott. Wakefield, che è stato riabilitato:

La correlazione tra autismo e vaccinazione, nella fattispecie MMR, è antecedente allo studio di Wakefield del 1998, è possibile ricercare un articolo pubblicato sul British Medical Journal il 24.06.1995 relativo al malassorbimento del vaccino MMR ed alla sua correlazione con l’autismo.

Lo studio del dott. Wakefield parlava inoltre di correlazione tra autismo ed Enterocolite autistica ovvero problematiche gastrointestinali, attualmente divenuto argomento assolutamente pacifico, e di dannosità del Thimerosal alla luce delle decine di articoli esistenti e di una Convenzione Internazionale (quella di Minamata) che ne vieta l’utilizzo in tutti i prodotti in commercio.

Le accuse mosse al Dott. Wakefield sono state di fatto di natura burocratica in ordine alla raccolta dei dati ed alla presunta mancanza di autorizzazioni a certi esami, non di natura scientifica. Lo studio non è stato sconfessato da una serie di articoli e studi scientifici ma da uno scoop giornalistico del giornalista Brian Deer del Sunday Times.

E’ in corso la revisione dell’intera vicenda, anche il considerazione dello scandalo relativo ai falsi scoop che ha colpito i media facenti capo al magnate Murdoch nel luglio 2011, tra i quali quel Sunday Times presso il quale lavorava il giornalista Brian Deer, autore del “presunto scoop” che ha portato all’incriminazione del Dott. Wakefield tanto è vero che il giornalista è stato denunciato. Bisogna anche ricordare come lo stesso giornale nel 1978 fu implicato in un altro falso scoop relativo agli altrettanto falsi diari di Hitler.

“Inoltre, il 10 gennaio 2012 la Società Americana di Microbiologia ha pubblicato quello che considero uno stupendo report “Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation,and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances” redatto dai ricercatori del Center for Infection andImmunity, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York City.

Lo studio rivela come gli individui autistici non solo abbiano particolari sintomi gastrointestinali, ma anche infiammazioni e varie anomalie nel tratto intestinale superiore e inferiore.

Di fatto questo studio convalida il messaggio iniziale del 1998 del Dr. Wakefield. In ogni caso, a prescindere dalla vicenda scandalistica e concentrandoci solo su quella medica, vale la pena ricordare che l’articolo pubblicato su The Lancet asseriva due cose:

  •  1) il mercurio contenuto nei vaccini ed in particolare nel MMR poteva causare danni tali da far cadere un bimbo nell’autismo;
  • 2) i bimbi autistici soffrono nella quasi totalità di gravi problematiche gastrointestinali.

Riguardo al punto 1) l’unico studio che aveva tentato di smontare tale assunto, il cd studio “Danese”, ha visto il responsabile Prof. Paul Thorsen accusato di essere stato corrotto da un membro del CDC americano per “taroccare” il risultato (ma non hanno dato alla notizia lo stesso risalto di quella di Wakefield).

Senza considerare poi i vari studi degli ultimi anni che riconoscono le problematiche neurologico-immunitarie che possono essere scatenate dalle vaccinazioni. Per quanto attiene invece il punto 2) è oramai assodato in tutto il mondo ed anche in Italia (tranne che per il Ministero della Salute italiano) che la stragrande maggioranza di bambini autistici soffre di gravi problematiche gastrointestinali correlate anche a quella che negli USA chiamano la gluten sensitivity.

“Nel frattempo, però, Università americane e centri di ricerca privati statunitensi, ovvero istituti che sono soliti riconoscere e premiare la professionalità, si sono fatti la guerra pur di accaparrarsi le prestazioni professionali di quello che alcuni vorrebbero far passare per “ciarlatano”;  segno evidente che nell’ambiente la sua professionalità va molto al di là delle chiacchiere da bar. Per avere una più precisa idea della vicenda Wakefield occorre fare una bella ricerca delle 90 pagine di accuse nelle quali non si fa alcun riferimento a validità scientifica ma solo a presunte quanto inesistente “violazioni procedurali” durante lo studio.”

mmr-lancet

Esistono ben 28 studi in tutto il mondo che confermano le constatazioni del Dott. Wakefield (diventano 30 perchè la nota risale al 2012) ; inoltre vanno aggiunti:

Agosto 2012 Pediatrics. “Condizioni Gastrointestinali nei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico: Sviluppare di un programma di ricerca”

http://pediatrics.aappublications.org/content/130/Supplement_2/S160.ful

Plos.one 31 Gennaio 2013 Identificazione del profilo unico di espressione genica in bambini con Disturbo dello Spettro Autistico regressivo (ASD) e ileocolite.

I sintomi gastrointestinali sono comuni nei bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) e sono spesso associati a processi infiammatori della mucosa dell’intestino tenue e crasso.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058058

RIPORTIAMO PRIMA DEI VIDEO,QUESTO STUDIO “AUTISMO E DISTURBI GASTROINTESTINALI FORTE LEGAME ULTERIORE CONFERMA PUBBLICATO DALLA RIVISTA SCIENTIFICA PEDIATRICS

  •  http://www.autismspeaks.org/science/science-news/autism-and-gi-disorders-largest-ever-analysis-confirms-strong-link
QUI LO STUDIO
  •  http://pediatrics.aappublications.org
“Nella nuova analisi, i ricercatori hanno esaminato tutte le ricerche pubblicate guardando sintomi gastrointestinali e autismo – più di 950 articoli di riviste in tutto. Hanno quindi esaminato i risultati combinati dei 15 studi hanno giudicati conformi ai più elevati standard di affidabilità scientifica. Tutti sono stati pubblicati negli ultimi dieci anni che hanno interessato 2215 bambini con autismo. L’analisi ha mostrato che, in generale, i bambini con autismo hanno quattro volte più le probabilità di avere generalizzato problemi gastrointestinali. Stipsi cronica e diarrea erano entrambi tre volte più comuni tra i bambini con autismo. E i bambini con autismo avevano due volte più probabilità dolori addominali.”

 

POSTIAMO DI SEGUITO QUESTO VIDEO sempre sul “caso Wakefield”

 ASCOLTA IL SILENZIO – FILM Il film, “Ascolta il Silenzio”, andato in onda sulla televisione britannica nel 2003, scomparve per quasi un decennio prima di una recentissima ripubblicazione sui canali video della rete. Racconta la storia del gastroenterologo britannico Andrew Wakefield, le cui ricerche pubblicate su “The Lancet” hanno suggerito i possibili legami tra la somministrazione del vaccino MMR (o MPR morbillo-parotite-rosolia), la malattia intestinale cronica e l’autismo.
Nonostante tutte le accuse, Wakefield è stato recentemente riabilitato dalla Corte di Giustizia Britannica ed il suo è rimasto uno degli studi più citati sul tema della sicurezza dei vaccini. Il film offre un ritratto commovente del Dr. Wakefield e il viaggio di una madre nel tentativo di scoprire la verità su ciò che ha causato l’autismo di suo figlio. N.B: il film è in lingua inglese, è sottotilolabile nella stessa lingua ma non ancora in italiano (durata: 1:38). Da non perdere e da diffondere ad amici e conoscenti.
youtube2
http://www.youtube.com/watch?v=rkQaceiV6jc
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ANDAMENTO DELLE MALATTIE DATI UFFICIALI

Coperture vaccinali e Andamento delle malattie

Dal Ministero i dati sull’ Mpr:

Tra il 2013 e il 2014 calano le coperture vaccinali (CV) per la seconda dose di vaccino Mpr (morbillo-parotite-rosolia) e in entrambi gli anni le cifre rimangono, in tutte le Regioni italiane, al di sotto della soglia del 95%, valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015. È quanto emerge dai dati pubblicati il 25 gennaio 2016 dal ministero della Salute che, per la prima volta, rende note anche le coperture per vaccino Mpr somministrato a 5-6 anni di età (2a dose) e relative al periodo di rilevazione 2013-2014. Infatti, la media nazionale per morbillo, parotite e rosolia passa rispettivamente dal 84,05%, 83,59% e 83,65% nel 2013 al 82,72%, 82,41% e 82,46% nel 2014.

  • http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp

Morbillo & Rosolia: il rapporto di gennaio 2016

Nel mese di dicembre 2015, sono stati segnalati 43 casi di morbillo portando a 251 i casi segnalati dall’inizio dell’anno. L’età mediana dei casi segnalati nel 2015 è 23 anni (range: 0-83 anni). Per quanto riguarda la rosolia, nel mese di dicembre 2015, è stato segnato un caso che porta i casi segnalati dall’inizio dell’anno a 39.
L’età mediana dei casi è stata pari a 23 anni (range: 0 – 83 anni). Più della
metà dei casi (n=135; 53,8%) si è verificata nella fascia di età 15-39 anni.
Il 31,1% dei casi (n=53) è stato osservato in bambini <5 anni di età. In quest’ultima fascia di età è stata osservata
l’incidenza più elevata (1,95 casi per100.000 bambini).
Sette casi sono stati segnalati in bambinicon età <1 anno.
Il 51,4% dei casi è di sesso maschile.
Lo stato vaccinale è noto per 225 dei 251 casi (89,6%), di cui l’84,4% era non vaccinato, il 10,7% aveva effettuatouna sola dose di vaccino, il 2,7% aveva effettuato due dosi, mentre lo 2,2% non ricorda il numerodi dosi ricevute.

La Germania ha segnalato 2.580 casi, che corrisponde al 63% dei casi totali nel periodo.
La Francia è al secondo posto per numero di casi segnalati (n=368), seguita dall’Austria (n=315) e dalla Croazia (n=232).
I tassi d’incidenza più elevati sono stati riportati dalla Croazia ( 54,6/milione di abitanti), dall’Austria (37,0/milione) e dalla Germania (31,9/milione). Quindici Stati Membri hanno riportato tassi di notifica inferiori al target di eliminazione (<1 caso per milione di abitanti) e 8 di questi ultimi hanno riportato zero casi.
Il 24% dei casi per cui è nota l’età, è stato riportato nei bambini <5 anni di età, mentre il 21% aveva ≥ 30 anni. Il 75% circa dei casi era non vaccinato, il 9% aveva ricevuto una sola dose, il 3% aveva ricevuto due
o più dosi e l’1% un numero non specificato di dosi. Non è noto lo stato vaccinale di 11% dei casi.
E’ stato segnalato un decesso per morbillo e sei casi sono stati complicati da encefalite acuta.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino.asp

http://www.epicentro.iss.it/

vaccini

Da questo link è possibile verificare l’andamento delle Malattie livello internazionale

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POLIO

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MORBILLO

Morbillo

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WHO

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DIFTERITE

Difterite

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EPATITE B

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PERTOSSE

Pertosse

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Meningite

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