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IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT. INTERVISTA ALL’AVVOCATO ROBERTO MASTALIA PER CONTRASTARE LA FUORVIANTE MALAINFORMAZIONE. UNO SQUARCIO DI LUCE TRA LE TENEBRE DEL BUGIARDO OPPORTUNISMO

Pubblichiamo questa settimana l’intervento dell’Avv. Roberto Mastalia su uno dei temi più “caldi” per le famiglie relativamente alle vaccinazioni cioè il dissenso o obiezione alle vaccinazioni.

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L’avvocato Roberto Mastalia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia. Fin dall’inizio della professione la sua attività si è indirizzata verso cause relative alla malasanità ed alla tutela delle disabilità; argomenti per i quali ha dimostrato da sempre grande interesse. Da anni la sua attività si è incentrata nello studio delle problematiche connesse con i danni da vaccino in generale (sia indennizzo ex lege 210/92, conseguenti e collegate sia risarcimento del danno) con particolare attenzione, anche per motivi personali, per l’Autismo. La sua preparazione ed il suo impegno ne fanno uno dei maggiori esperti della materia a livello nazionale, molto apprezzato dai migliori specialisti medici con i quali collabora. Attualmente segue decine di cause di indennizzo e di risarcimento danni da vaccino davanti ai tribunali di tutta Italia, collabora con numerose pubblicazioni e siti internet e partecipa a convegni su tutto il territorio nazionale. 

I suoi preziosi consigli circolano sul web grazie all’ausilio di molti volontari.
Di seguito l’intervista che ci ha gentilmente rilasciato.

 

  • QUALI SONO LE VACCINAZIONI PEDIATRICHE PER LE QUALI E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI DISSENSO?

Ancor oggi nel nostro Paese, nonostante le ASL e diversi siti ufficiali parlino della scomparsa delle vaccinazioni  “obbligatorie”, in realtà la vigente normativa continua a definire come obbligatorie le seguenti quattro vaccinazioni:
– Vaccinazione anti Difterica (D) ex lege n. 891/1939 ;
– Vaccinazione anti Tetanica (T) ex lege n. 292/1963 ;
– Vaccinazione anti Poliomielitica (IPV) ex lege n. 51/1966 ;
– Vaccinazione anti Epatite B (Ep B) ex lege n. 165/1991 .

Un discorso a parte, alla luce delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, va però fatto in ordine all’obbligatorietà della vaccinazione anti Difterite di cui alla Legge n. 891/1939.

Con D.Lgs. 01.12.2009 n. 179 , definito primo decreto “Taglia leggi”il legislatore ha voluto dare una “sfoltita” all’imponente mole di norme le quali, seppur prive di senso ancor prima che di applicazione in un Paese già poco incline ad applicare anche quelle realmente vigenti, continuavano ad essere teoricamente in vigore.
Tra le norme sottratte all’abrogazione vi sono sia la Legge n. 292/1963 che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria anti Tetano sia la Legge n. 51/1966 che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria anti Poliomielite mentre non è possibile rinvenire alcun riferimento alla Legge n. 891/1939 che aveva introdotto l’obbligatorietà della vaccinazione anti Difterite.
L’anno successivo, il legislatore ha quindi proseguito con la sua opera di sfoltimento normativo per mezzo del D.Lgs. 13.12.2010 n. 213 che ha però introdotto dei correttivi introducendo una serie di norme in precedenza dimenticate tra le quali però non figura la predetta Legge n. 891/1939.
Conseguentemente, riteniamo che allo stato attuale la Legge n. 891/1939 che aveva reso obbligatoria la vaccinazione anti Difterite sia stata abrogata con conseguente venir meno del relativo obbligo vaccinale anche se nessuno sembra essersene accorto.
Considerato poi che all’atto dell’entrata in vigore delle predette norme non esistevano ancora le vaccinazioni  “coniugate”, costituite da vaccini diversi ed eterogenei raggruppati all’interno di un unico prodotto (introdotte negli anni ’90), le normative di cui sopra prevedono l’obbligo di effettuare le vaccinazioni ma non certo di effettuarle attraverso prodotti coniugati.
Per essere ancor più chiari ed entrare quindi nel “pratico” se vi è un obbligo di effettuare le singole vaccinazioni non vi può essere alcun obbligo di effettuare quella che è attualmente la vaccinazione esavalente (Infanrix Hexa®) o, in precedenza, quella tetravalente.

  • Quindi, è nel pieno diritto di ciascuno, diretto interessato o genitore, richiedere comunque che le vaccinazioni vengano somministrate singolarmente, rispettando un congruo intervallo temporale tra l’una e l’altra.

Trattandosi di vaccinazioni obbligatorie, inoltre, a fronte di una precisa richiesta degli interessati di avere singole somministrazioni, l’onere di reperire i relativi prodotti passa in capo al SSN che è a sua volta obbligato a reperirli; in caso contrario, ogni eventuale responsabilità in ordine a ciò che potrebbe accadere al bambino, ricadrebbe in capo allo stesso SSN ed in particolare alla ASL di competenza.

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Tutte le altre vaccinazioni pediatriche:
  • anti Haemophilus Influenzae B (HIb), Pertosse (Pa), Meningococco B (Men B), Meningococco C (Men C), Pneumococco (PCVsono invece “facoltative” o, come definite più recentemente, “raccomandate”.

Conseguentemente, se è opportuno e doveroso instaurare una procedura di dissenso o “obiezione” relativamente alle vaccinazioni “obbligatorie”, non vi è invece alcun onere né tanto meno obbligo relativamente a quelle “raccomandate”.

Contrariamente a quanto riportato da alcuni, allo stato attuale non esiste alcuna vaccinazione pediatrica coniugata eptavalente che ricomprenda in un unico prodotto, oltre ai quattro vaccini obbligatori, anche anti Pertosse, Haemophilus Influenzae B e Meningococco: l’unico vaccino pediatrico eptavalente in commercio è stato, fino a pochi mesi orsono, il vaccino antipneumococco Prevenar 7® contenente sette diversi ceppi di pneumococco, oggisoppiantato dal Prevenar 13®.
A meno che non ci voglia riferire al vaccino eptavalente veterinariocontenente virus del Cimurro (Morbillivirus responsabile di segni respiratori e neurologici), virus dell’Epatite (Adenovirus tipo 1 con predilezione all’apparato gastro-intestinale), Parvovirosi (Parvovirus responsabile di una grave forma gastro-intestinale), Parainfluenza (adenovirus tipo 2 che in associazione ad altri agenti patogeni è responsabile della c.d. tosse dei canili o tracheobronchite infettiva) e Leptospirosi (infezioni sostenute da batteri del genere leptospira ad interessamento renale e gastro-intestinale).

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  • IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI DISSENSO O OBIEZIONE, QUANDO E’ OPPORTUNO EFFETTUARLA E CON QUALI MODALITA’?

Quella del dissenso o “obiezione” è la procedura attraverso la qualesi rende noto alle istituzioni l’intenzione di non sottoporre sé stessi o, più spesso, i propri figli alle vaccinazioni  “obbligatorie”.
La procedura di dissenso che consiglio alle famiglie, al fine di evitare loro per quanto possibile motivi di contrasto con le istituzioni è quella che prevede di attendere l’arrivo di una raccomandata da parte della ASL di competenza prima di muoversi.
Di norma, le ASL inviano dapprima alle famiglie una serie di inviti “informali” per posta prioritaria ma noi consigliamo sempre di attendere l’arrivo della raccomandata prima di muoversi.
Una volta ricevuta tale raccomandata, che può contenere semplicemente l’invito a vaccinare oppure anche l’indicazione della disponibilità ad un colloquio, consiglio di inviare alla ASL un proprio modulo di dissenso informato con il quale:

  1. Palesare l’intenzione di non vaccinare il proprio figlio o di non proseguire nelle vaccinazioni già avviate;
  2. Indicare i motivi, sia legali che medici (generici e specifici sia relativamente all’interessato che ai suoi familiari) per i quali non si intende vaccinare.

Considerata l’oggettiva difficoltà, anche per un genitore capace oltre che interessato, di mettere nero su bianco una tale mole di argomenti anche eterogenei tra loro, al fine di agevolare le famiglie ed a titolo assolutamente gratuito, grazie ai volontari all’inizio citati,mettiamo da anni a loro disposizione un nostro modulo di dissenso che racchiude in sé tutte le motivazioni ritenute da noi serie ed una serie di considerazioni ed eccezioni che riteniamo siano oggettivamente contestabili al SSN.
Il suddetto modulo di dissenso prevede inoltre alcune parti che debbono essere necessariamente “personalizzate” dalla famiglia non solo con i dati del bambino e dei genitori ma soprattutto con una parte che riguarda l’anamnesi personale e familiare nella quale evidenziare eventuali reazioni avverse precedenti, la presenza di patologie autoimmuni, allergie ed intolleranze in famiglia oltre che di amalgami dentali di vecchio tipo (quelle contenenti metalli) nei genitori ed in particolare nella mamma: circostanze, queste, che potrebbero evidenziare una maggior predisposizione del bambino a sviluppare patologie autoimmuni e ad essere quindi danneggiato dalle vaccinazioni.
Una volta ultimata la “personalizzazione” del modulo, anche eliminando o inserendo proprie considerazioni, questo dovrà essere inviato per raccomandata a.r. alla ASL di competenza.

Qualora gli interessati fossero stati invitati ad un colloquio,invitiamo gli stessi a parteciparvi portando con sé una copia del dissenso precedentemente inviato sia perché molto spesso i vari uffici pubblici non interagiscono tra loro per cui potrebbero non essere a conoscenza di esso, sia per poter fare espressamente riferimento ad esso in ordine alle motivazioni che hanno indotto i genitori a non vaccinare il proprio figlio.

  • IN VARI SITI O PAGINE PRESENTI SUL WEB, SI LEGGE DELLA NECESSITA’ PER LA FAMIGLIA DI MUOVERSI PRIMA DELL’ARRIVO DELLA RACCOMANDATA SIA PERCHE’ LA ASL NON SAREBBE TENUTA AD INVIARLA SIA PERCHE’, NON PALESANDOSI, POTREBBERO ESSERE CONSIDERATI COME INADEMPIENTI; COSA C’E’ DI VERO?

Premesso che ciascuno è libero di comportarsi come meglio crede, di palesarsi ancor prima di ricevere la raccomandata e, paradossalmente, di andare a parlare con la ASL di riferimento ancor prima di concepire il proprio figlio, ritengo opportuno precisare alcuni passaggi fondamentali.
Si legge spesso la locuzione “Obiezione attiva” sulla quale, in linea di principio, non ho alcuna obiezione.
Le obiezioni però iniziano a sorgere nel momento in cui andiamo ad approfondire cosa intendano gli uni piuttosto che gli altri per “attiva”: secondo alcuni la presunta “attività” dell’obiezione risiederebbe nell’obbligo o onere in capo ai genitori di palesare quanto prima alla propria ASL l’intenzione di non vaccinare il proprio figlio, a prescindere dal comportamento tenuto dalla ASL; per quanto mi riguarda, invece, risiede nel palesare le proprie intenzioni ma solo nel momento in cui ciò è necessario ovvero dopo – ed a patto che – la ASL ha dapprima adempiuto ai propri oneri, così come previsti per legge.
-In ordine all’invio o meno della raccomandata.
Le vigenti disposizioni normative sia nazionali che regionali impongono dapprima alle ASL di inviare alle famiglie una serie di inviti per posta prioritaria .
Naturalmente, trattandosi di posta prioritaria, non vi è alcuna prova né dell’invio della stessa da parte della ASL né tantomeno del suo ricevimento da parte della famiglia.
Contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non esiste alcuna sedicente “presunzione di diritto pubblico” in favore della ASL in quanto in diritto (pubblico, privato, penale etc.) l’onere della prova è sempre a carico di chi afferma una circostanza per cui è la ASL a dover provare di avervi comunicato l’invito e non viceversa voi a dover provare di non averlo ricevuto e può farlo solo attraverso una raccomandata come espressamente previsto dalle medesime disposizioni .

In futuro, la ASL potrebbe ovviare a ciò inviando una posta elettronica certificata (pec) ma perché questa abbia lo stesso valore di una raccomandata occorre che sia inviata tramite due indirizzi pec per cui, stante da una parte la scarsa attitudine degli uffici pubblici a farne uso e dall’altra la mancanza di pec nel 95% delle famiglie italiane, ci vorranno ancora anni ed anni per adeguarsi.

-In ordine alla presunta inadempienza ante raccomandata.

Prima dell’arrivo della raccomandata, quindi, le famiglie non possono essere in alcun modo ritenute inadempienti.

Secondo alcuni potrebbero essere considerate inadempienti in base al principio giuridico ignorantia legis non excusat ovvero, tradotto, “la legge non ammette ignoranza”.

In primo luogo va precisato come tale brocardo latino in diritto trovava, logicamente, la sua ragion d’essere soprattutto in ambito penale essendo espressamente previsto all’art. 5 del codice penale(Codice “Rocco”): “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, mentre la sua applicabilità alle altre branche del diritto è sempre stata più labile stanti le molteplici varianti dello stesso e l’estrema (eccessiva) produzione normativa del legislatore italiano.

In realtà, persino la previsione di cui all’art. 5 del c.p. ha trovato, col passare del tempo, una sua mitigazione grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 (*1) con la quale la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non prevede l’ignoranza inevitabile della legge penale che può dipendere, per esempio, da fattori soggettivi, come una carenza di competenze del cittadino nel comprendere correttamente il testo normativo, l’analfabetismo etc. oppure da fattori oggettivi, come l’eccessivo numero di leggi, le loro successive modifiche, la loro difficile reperibilità sia nelle riviste giuridiche che in rete etc..

Conseguentemente, parlare di ignoranza inescusabile relativamente a procedure, come quelle delle vaccinazioni, che:

(*1) Corte Costituzionale, sentenza n. 364 del 23-24.03.1988, Presidente Saja, G. U. 30.03.1988, n. 13, in http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&numero=364

– Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014[1]contenente il “Calendario vaccinale per la Vita”, denominazione “stranamente” simile alla definizione data da Sanofi Pasteur al proprio ramo di attività che si occupa di vaccini – “I vaccini per la vita”– viene infatti approvato con intesa Stato-Regioni su proposta di alcune sigle professionali quali SItI, FIMMG e FIMP[2].

– Il PNPV viene modificato periodicamente.

– La popolazione, come ben sanno le istituzioni preposte, non è assolutamente in grado di conoscere modalità, tempi e tipologia di vaccini da effettuare; tanto è vero che le stesse normative nazionali e regionali in materia prevedono l’onere, anzi l’obbligo, per le ASL di provvedere ad effettuare le comunicazioni in modo tale da avere la prova di averle effettuate.

Ancora più ridicola, oltre che priva di rilevanza giuridica, è quindi l’affermazione che il comportamento “attendista” non sarebbe classificabile come obiezione ma piuttosto come “fuga o inerzia”; francamente, ritengo che queste considerazioni possano essere fuori luogo persino nelle cd “chiacchiere da bar”, figuriamoci in altre sedi.

Conseguentemente, la definizione dell’obiezione come “attiva” non dipende dal fatto che le persone si dimostrino  “attive” ancor prima che sorga un reale onere nei loro confronti quanto piuttosto che lo siano, intelligentemente quanto logicamente, con il sorgere di un reale onere nei loro confronti, corrispondente al momento successivo la consegna della raccomandata: fino a qual momento, infatti, non essendovi alcuna prova né dell’invio della posta prioritaria né tantomeno del suo ricevimento da parte della famiglia, non sorge in capo ai genitori alcun onere o obbligo di palesare le proprie intenzioni.

[1] Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (Pnpv)  per il triennio 2012-2014, approvato con Intesa Stato-Regioni nella seduta del 22.02.2012 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 12.03.2012, dovrebbe rappresentare lo strumento tecnico operativo e fungere da base di riferimento all’accordo tra Stato e Regioni sul tema del diritto alla prevenzione delle malattie, contribuendo ad uniformare l’accesso alla vaccinazione e la copertura vaccinale sul territorio nazionale.

[2] Vale la pena ricordare gli scandali che negli ultimi anni hanno colpito alcune di queste sigle come quello che ha investito la FIMP per la “leggerezza” con la quale veniva concesso il marchio, oltre al fatto che alcuni membri dei relativi board scientifici – per loro stessa pubblica ammissione – sono a libro paga delle più importanti case farmaceutiche produttrici di vaccini.

Parlare di presunta commissione di un non meglio precisato “illecito” in caso di mancata attivazione prima del ricevimento della raccomandata non solo è contrario alla vigente normativa ma è assolutamente assurdo.

Personalmente, ritengo che chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il diritto, anche senza essere avvocato, sia in grado di rendersi conto da solo sia delle castronerie  scritte in precedenza che di quanto segue, ovvero:

a) l’attività protocollare delle pubbliche amministrazioni – comprese le ASL – qualora non sia accompagnata da una raccomandata, ha valore meramente interno e non certo erga omnes. Diversamente, la P.A. non avrebbe alcun bisogno di inviare raccomandate o di effettuare notifiche a mani per mezzo dei propri incaricati (Polizia Municipale) anche per inviare documenti di altra natura come per esempio un’ordinanza di sgombero, di ripristino o di demolizione. Se la P.A. avesse inviato ordinanze di demolizione per posta prioritaria, confidando nella validità del proprio registro, tutti i più grandi scempi urbanistici perpetrati nel nostro Paese negli ultimi cinquant’anni sarebbero ancora là o comunque non sarebbero nemmeno iniziate le procedure per la loro rimozione come nel caso di Punta Perotti a Bari o dello “Amalfitana Hotel” meglio noto come “Fuenti”;
b) Parlare di “querela di falso” in questo caso, dal punto di vista meramente giuridico, costituisce un vero e proprio “scempio”, paragonabile agli ecomostri indicati in precedenza. Senza considerare poi che: la valenza dell’operato dell’incaricato di pubblico servizio non è in alcun modo paragonabile a quella del pubblico ufficiale per cui l’utilizzo della congiunzione “e/o” è assolutamente aberrante dal punto di vista giuridico; anche nel caso di pubblico ufficiale, come ribadito più volte dalla Suprema Corte anche in caso di verbali relativi alla circolazione stradale, non sempre gli accertamenti del P.U. sono suscettibili di fare prova piena fino a querela di falso ma solo in alcune circostanze;
c) I richiami  inappropriati alla mancata previsione dell’obbligo di invio della raccomandata in norme – come la  “L. Bassanini – dal TUEL, dalla L. 241/1990, dalla recentissima riforma delle certificazioni del Governo Monti” o alla “prassi” non debbono trarre in inganno perché, come visto in precedenza, dietro questa imponente “cortina di fumo” pseudo-giuridica, non vi è alcun “arrosto” previsto invece da apposite norme. E’ chiaro che non tutti gli avvocati, il sottoscritto in primis, possono essere onniscienti ma sarebbe quantomeno opportuno e doveroso, prima di lanciarsi in certi strali, approfondire un argomento così complesso ed articolato per evitare si scrivere  inesattezze e di arrecare danno al prossimo.
d) Le ASL, come visto in precedenza, sono obbligate ad inviare le raccomandate. In caso contrario, qualora non le inviassero, sarebbero loro ad essere in difetto per non aver adempiuto ad un loro preciso obbligo giuridico.

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  • QUALE RITIENE POSSA ESSERE QUINDI IL COMPORTAMENTO CORRETTO PER AVVALERSI DEL DISSENSO?

Riguardo il dissenso, il mio consiglio è comunque quello di non muoversi in seguito all’arrivo di semplici lettere per posta prioritaria ma, come indicato in precedenza, di attendere l’arrivo di una raccomandata da parte della ASL.
Questo comportamento consente alle famiglie, nella peggiore delle ipotesi, di far trascorrere alcuni mesi peraltro utili al raggiungimento dell’anno di età prima di ricevere l’invito formale; nell’ipotesi migliore, come avviene in alcune ASL più gradi o meno organizzate, anche al fine di limitare i costi, queste omettono di inviare la raccomandata violando il loro preciso obbligo; in tal caso, qualora la raccomandata non dovesse essere inviata o arrivare, non sarà comunque la famiglia ad essere inadempiente quanto piuttosto la ASL stessa.
Una volta ricevuta la raccomandata, consigliamo alla famiglia di predisporre un proprio modulo di dissenso, nel quale indicare le motivazioni in base alle quali ritengono di non dover vaccinare (o proseguire nelle vaccinazioni) il proprio figlio; modulo che, una volta predisposto, dovrà essere inviato per raccomandata a.r. alla ASL di competenza.
L’importanza del modulo risiede nella necessità di comprovare in maniera tangibile non solo la vostra preparazione in materia e le vostre intenzioni ma, soprattutto, di avere a cuore la salute di vostro figlio e di aver fatto quanto previsto per mostrarlo alle istituzioni.

  • IN QUESTA FASE E’ GIUSTO INVIARE UNA RACCOMANDATA ANCHE AL SINDACO?

In questa fase, ritengo superfluo ed inutile inviare la raccomandata anche al Sindaco in quanto questi, pur rappresentando l’autorità sanitaria, entra “in gioco” solo in casi eccezionali qualora vi sia la necessità ed urgenza di obbligare determinati trattamenti sanitari in occasione di gravi epidemie e non certo in questa fase.
Quindi, qualora dovessero essere convocati ad un colloquio presso la ASL, invitiamo le famiglie a recarsi tranquillamente al colloquio portando con sé copia del modulo di dissenso già precedentemente inviato per raccomandata ma di recarsi al colloquio rigorosamente senza bimbo in quanto alcuni, terrorizzati e minacciati, alla fine hanno ceduto psicologicamente facendo vaccinare i propri figli.
Per questo motivo, considerato che, spesso, nell’ambito di tali colloqui sia presso le ASL che presso medici e/o pediatri, le famiglie vengono “insultate”, “minacciate” e “terrorizzate”, consiglio sempre di recarsi ai vari colloqui muniti di registratore in modo tale da registrare il tutto.
Peraltro, sconsiglio sempre di sottoscrivere sedicenti moduli di dissenso che dovessero essere presentati alle famiglie da parte delle ASL.

  • ALCUNI RIFERISCONO DI AVER RICEVUTO TELEFONATE DA PARTE DELLE ASL COME INVITO ALLA VACCINAZIONE; E’ LECITO? CHE VALORE HANNO?

Premesso che, come visto in precedenza, l’invito da parte della Asl deve essere effettuato con modalità tali da poter essere provato – e ciò non è certo una telefonata – sicuramente tale prassi è illegittima se non addirittura illecita: illegittima in generale, anche se effettuata su un numero di telefono fisso o altro indicato in appositi elenchi pubblici, in quanto non prevista dalla vigente normativa; illecita qualora la telefonata venga addirittura effettuata su un numero che non sia stato reso pubblico dall’interessato.
In tal caso, innanzitutto, su richiesta degli interessati, le ASL dovrebbero fornire indicazioni in ordine a chi abbia fornito loro il numero per consentire all’interessato di procedere nei confronti di questi per violazione della vigente normativa sulla privacy con un doppio binario: da una parte quello penale mediante denuncia-querela, preferibilmente alla Polizia Postale, e dall’altro quello amministrativo mediante segnalazione all’Autorità Garante della privacy.

  • E’  POSSIBILE E LECITO REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE?

E’ sempre possibile ed assolutamente lecito registrare una conversazione della quale si è parte, anche senza che gli altri interlocutori siano portati a conoscenza del fatto di essere registratil’importante è che ciò avvenga attraverso strumenti di registrazione (telecamere, registratori, cellulari etc.) presenti sul luogo.
In questo senso si è espressa più volte anche la Suprema Corte con una serie di pronunce negli ultimi anni .
In questo caso si parla quindi di registrazioni che sono profondamente diverse dalle intercettazioni.
Si parla di intercettazioni, invece, nel caso in cui si intercettino conversazioni delle quali non si è parte ovvero attraverso l’uso di dispositivi che non si trovino in loco. Le intercettazioni, invece, a differenza delle registrazioni, sono illecite se non espressamente autorizzate dalla Magistratura.
E’ grazie a questa fondamentale differenza che alcune delle più note trasmissioni televisive come “Le Iene” e “Striscia la notizia” possono mettere in onda i loro più importanti servizi.
Naturalmente, una volta effettuata la registrazione, questa potrà essere usata in giudizio per tutelare i propri diritti ed i propri interessi mentre si dovrà fare estrema attenzione alla sua divulgazione anche per evitare problemi di violazione della normativa sulla privacy.

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  • PERCHE’ SCONSIGLIA INVECE ALLE FAMIGLIE DI SOTTOSCRIVERE I MODULI DI DISSENSO PREDISPOSTI DALLE ASL?

Anche in questo caso, premesso che ciascuno è libero di fare e sottoscrivere ciò che meglio crede, ritengo non sia opportuno sottoscrivere i moduli di dissenso delle ASL per i seguenti motivi:
-In primo luogo perché il modulo di dissenso già inviato alla ASL contiene già tutto il necessario per le istituzioni;
–In secondo luogo perché i moduli di dissenso prestampati dalle ASL riportano dicitura che rispecchiano la normativa ma non la realtàtipo: “Informati dalla Pediatra, sulle caratteristiche della/e malattia/e prevenibile/i con vaccinazione (frequenza, gravitò, sequele), sui benefici e rischi delle vaccinazioni, rifiutiamo di sottoporre nostro/a figlio/a alle seguenti vaccinazioni previste per legge…” o similari ;
–Quindi perché in alcuni moduli le affermazioni sono ancor più grottesche e risibili come nel caso per esempio della ASL di Pavia nel modulo in uso alla quale si fa espresso riferimento – con chiaro intento “terroristico” – alle responsabilità che graverebbero sui genitori in caso di dichiarazioni false senza peraltro specificare che le dichiarazioni veramente “false” che i genitori potrebbero sottoscrivere sono proprio quelle di aver ricevuto una corretta e completa informazione in ordine alle vaccinazioni e soprattutto ai rischi ed ai danni conseguenti ad esse in assenza di qualsivoglia indicazione in merito da parte delle istituzioni a ciò preposte ex lege!
–Ancora, perché nei moduli viene fatto spesso richiamo ad un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori per quello che potrebbe accadere al bambino in caso di mancata vaccinazione dimenticando però di indicare un’analoga previsione in capo alla ASL per i danni che il bambino potrebbe ricevere dalle vaccinazioni e dimenticando, soprattutto, come i genitori sono sempre e comunque responsabili di ciò che accade al loro figlio sin dal suo concepimento;
–Infine, perché in alcuni moduli, se possibile ancor più grotteschi dei precedenti , è espressamente prevista non solo l’assunzione di responsabilità per quello che potrebbe accadere al proprio figlio ma persino nei confronti di terzi.

Perché non fanno alcun riferimento alle loro responsabilità non solo in caso di danno conseguente a vaccinazione ma anche, più semplicemente, in caso di mancata immunizzazione e di successiva contrazione della forma virale e/o batterica contro la quale il bambino era stato vaccinato?

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  • LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA SONO VALIDE PER TUTTE LE REGIONI?

In realtà, l’attribuzione della potestà normativa alle regioni anche in materia sanitaria, culminata nella Legge 23.12.1978, n. 833 ,“Istituzione del servizio sanitario nazionale”, e successive modificazioni ed integrazioni, ha portato ad un proliferare delle nrome regionali e, conseguentemente, ad una situazione profondamente diversa da una realtà all’altra e che potremmo definire “a macchia di leopardo”.
Da una parte abbiamo Regioni come il Veneto e Province come quella autonoma di Trento che hanno previsto la sospensione dell’obbligo vaccinale nei loro territori; si parla di sospensione e non di revoca in quanto tale normativa, essendo concorrente con quella dello Stato in materia, non potrebbe mai prevedere una revoca delle vaccinazioni obbligatorie se non in seguito di analoga decisione a livello nazionale.
Altre Regioni come Lombardia, Piemonte, Umbria, Toscana, Abruzzo, Sardegna e, più recentemente, Emilia Romagna hanno invece optato per una serie di accordi intervenuti tra Regioni, ASL e TdM al fine di disciplinare il dissenso vaccinale.
Altre ancora, invece, non hanno ritenuto opportuno intervenire in alcun modo anche se nella quasi totalità di queste – fatta eccezione per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia – il dissenso viene regolarmente “tollerato” e non vi sono rischi particolari, se non quelli sgradevoli e fastidiosi ma non realmente cogenti, ai quali si è fatto riferimento in precedenza.
Recentemente, la Magistratura, tenendo conto del mutamento intervenuto a livello nazionale sul concetto di “obbligatorietà”, termine

  • Per quanto riguarda invece Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia, in tali Regioni permane tutt’oggi un retaggio cultural-giuridico francamente antistorico e sono le uniche nelle quali vengono ancora irrogate le sanzioni amministrative previste per la mancata vaccinazione per un importo di circa € 230,00.

Nonostante lo steso Ministero della Salute ed il SSN facciano oramai costante riferimento al venir meno dell’obbligatorietà delle vaccinazioni, purtroppo questa permane per le predette vaccinazioni anti Difterite, Poliomielite, Tetano ed Epatite B e la stessa Suprema Corte appare ancora restia a prendere atto di tale mutamento nonostante anche la Magistratura di primo grado , recentemente, abbia finalmente optato per pronunce positive in sede di opposizione alle sanzioni amministrative – ordinanza-ingiunzione – irrogate.

Vale la pena sottolineare come, se lo stesso legislatore ha ritenuto di poter “barattare” la mancata vaccinazione di un bambino con ilpagamento di una sanzione amministrativa di poco più di duecento euro (corrispondente più o meno ad una contravvenzione per aver superato il limite di velocità di più di 20 ma meno di 40 km/h), è evidente come non creda neppure lui all’importanza delle vaccinazioni ed all’esistenza della fantomatica “immunità di gregge” o “immunità di gruppo” o “herd immunity”.
Peraltro, in molti dei documenti ufficiali già citati si fa espresso riferimento all’inutilità dell’irrogazione della sanzione ritenuta – addirittura – controproducente per il SSN in quanto comporterebbe un’ulteriore proliferazione del “conflitto” tra le parti.
Non ci si può esimere dal rilevare come nella trasmissione di“Report” dal titolo “Il virus dell’obbligo” andata in onda il 15.10.1998 , il dirigente dell’allora Ministero della Sanità, alla domanda della conduttrice Milena Gabanelli, se non fosse giunto il tempo per eliminare l’antistorico “obbligo vaccinale”, rispose testualmente che stavano “lavorando per eliminazione dell’obbligo vaccinale”; il problema è che oggi, nel 2015, nonostante siano trascorsi ben 17 anni, ammesso e non concesso si possa utilizzare questo temine per loro, ci stano ancora “lavorando”.

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  • E’ VERO CHE LE ASL DEBBONO INFORMARE DELLA MANCATA VACCINAZIONE IL SINDACO ED IL TRIBUNALE DEI MINORI E CHE QUESTI POSSONO ATTIVARE GLI ASSISTENTI SOCIALI?
    COSA SI RISCHIA A NON VACCINARE I PROPRI FIGLI?

In realtà, la vigente normativa, con situazioni peraltro variabili da regione a regione, prevedrebbe l’obbligo per la ASL di inviare un’informativa al Sindaco e quindi al TdM ma solo in presenza di “rischi reali” per il bambino conseguenti alla sua mancata vaccinazione .
L’eventuale convocazione da parte degli assistenti sociali non deve in alcun modo spaventare le famiglie in quanto sia gli assistenti sociali sia il TdM, in assenza di altri motivi specifici, non hanno alcun interesse né alcuna competenza a sindacare le scelte dei genitori in tema di prestazioni sanitarie quali sono le vaccinazioni.
La mancata vaccinazione, quindi, non è importante in quanto tale ma solo in quanto segnale di un possibile disinteresse dei genitori nei confronti del bambino : per questo motivo invitiamo a predisporre ed inviare un modulo di dissenso che, oltre ad indicare le motivazioni, sia la prova tangibile ed incontrovertibile dell’esatto contrario cioè dell’interesse dei genitori nei confronti del proprio figlio.

Ricordiamo infatti che accordi internazionali come la Convenzione di Oviedo del 1997 , la stessa Costituzione Italiana, all’art. 32,comma 2, prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ; previsione successivamente ripresa da una serie di norme ordinarie.
Particolarmente importante in tema di non coercibilità o incoercibilità dei trattamenti sanitari ed in particolare delle vaccinazioni la previsione del Decreto Legge n.273 del 06.05.1994 , convertito con Legge 490 del 20.11.1995 .
All’art. 9 del predetto DL 273/1994 è infatti previsto quanto segue:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.
2. Resta ferma l’operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all’inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.
4. Ai fini dell’esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall’interessato, è vincolante per l’unità sanitaria locale”
Da quanto sopra, si evincono quindi una serie di principi assolutamente fondamentali in materia:

– L’incoercibilità delle vaccinazioni sui minori attraverso la forza pubblica; con conseguente illegittimità di tutte le pronunce dei TdM e dei Sindaci (in assenza di gravi epidemie) successive all’entrata in vigore della norma;
– Il mantenimento delle sanzioni amministrative conseguenti alla mancata vaccinazione, delle quali tratteremo in seguito;
– La responsabilità in capo ai genitori o comunque, in assenza di essi, a chi eserciti la “potestà parentale”: con conseguente inutilità delle previsioni in questo senso riportate nei moduli delle ASL ;
– L’ASL non ha alcun diritto di sindacare una certificazione che indichi l’inopportunità di procedere alle vaccinazioni sul bambino, proveniente dal medico di famiglia o da uno specialista anche se ciò, invece, accade sovente.

Negli ultimi anni, fortunatamente, seguendo il mutare della sensibilità e l’aumento delle conoscenze in materia, di norma le varieProcure della Repubblica presso i TdM tendono ad archiviare le segnalazioni, divenute oramai un mero retaggio antistorico, e le poche volte nelle quali le segnalazioni hanno superato il vaglio della Procura arrivando di fronte ai TdM, questi hanno dichiarato il “non luogo a provvedere in merito al ricorso del PM” , altre volte hannochiesto l’archiviazione giungendo persino a dichiararsi “incompetenti” stante che l’unico soggetto eventualmente competente ad obbligare una vaccinazione è il Sindaco in qualità di responsabile della Sanità pubblica di un Comune; è chiaro però che potrebbe farlo solo con apposita ordinanza ed in caso di grave epidemia di una delle patologie più gravi; nelle poche circostanze nelle quali, recentemente, la questione è giunta davanti alle Corti d’Appello queste si sono pronunciate favorevolmente ai genitori .
In passato, invece, per decenni, a causa dell’ignoranza esistente in materia non solo da parte della popolazione ma – quel che è più grave – anche degli avvocati che si cimentavano in essa senza alcuna preparazione specifica ed ancor di più dei Giudici dei vari TdM, si sono avute pronunce abnormi con le quali, in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, veniva limitata quella che inizialmente era definita come “patria potestà” e quindi, più recentemente, “potestà genitoriale”.
Anche in quel periodo, comunque, tranne rarissime eccezioni, i provvedimenti dei TdM si limitavano a prevedere una mera limitazione della “potestà genitoriale” dando luogo ad una fictio juris cioè una finzione giuridica: considerato che i genitori, legittimamente esercenti la potestà genitoriale, erano contrari alla vaccinazione, per poterla effettuare occorreva limitare tale potestà per il periodo strettamente indispensabile all’effettuazione della vaccinazione stessa.
Già questo tipo di pronuncia, come visto in precedenza, poteva essere definita a ragione come “abnorme”; figuriamoci altre ancor più cogenti e restrittive.
L’abnormità di tali pronunce risiedeva da una parte nell’impossibilità ed illegittimità, in assenza di altre e ben più valide motivazioni, di limitare, ancorché temporaneamente, la potestà genitoriale e dall’altra nell’assoluta illegittimità di prevedere la coercibilità di vaccinazioni definite normativamente come “obbligatorie” ma che le stesse norme non prevedono affatto come coercibili.
Proprio in questo periodo che potremmo definire di “medioevo giuridico e giurisprudenziale” , consigliare alle famiglie di recarsi subito alle ASL per dichiarare la propria obiezione, secondo il nostro modesto avviso, se da una parte poteva apparire comprensibile dal punto di vista “politico” al fine di far emergere i veri “numeri” degli obiettori, dall’altra non poteva essere considerata la scelta “migliore” nell’interesse delle famiglie costrette, nella migliore delle ipotesi, a veder riconosciuti i propri diritti e le proprie ragioni solo al termine di uno o più giudizi, dopo aver atteso per anni, con la preoccupazione che potesse anche finire diversamente.
Non ci dimentichiamo poi della fondamentale opera di “terrorismo” scientemente posta in essere nel corso degli anni ad opera non solo di pediatri, medici, ASL, Ministero della Salute etc. ma anche da parte dei media, nella quasi totalità di essi assolutamente quanto vergognosamente ed aprioristicamente schiacciati, per non dire apertamente schierati, sulle posizioni ufficiali.
Causa questa disinformazione capillare, la popolazione è stata sistematicamente raggiunta da informazioni false e strumentali tese a seminare vero e proprio terrore: in questo panorama si calano perfettamente le “voci” su bambini portati via ai genitori, sull’impossibilità di accedere alle scuole etc..

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  • DANNI DA VACCINO, AUTISMO E DISEGNI DI LEGGE; COSA PUO’ DIRCI IN MERITO?

Non possiamo fare a meno di dimenticare che anche nel nostro Paese, prima del recente quanto ridicolo disegno di legge n. 344sull’autismo, vi erano stati dei pregevoli “sprazzi di lucidità” in materia di Autismo e di danni da vaccino.
Il primo di questi era stata la sentenza con la quale la Corte Costituzionale nel corso del 1990, rinvenendo un “buco” normativo in ordine alla “risarcibilità-indennizzabilità” di soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie, aveva di fatto indotto il legislatore ad intervenire.
Il secondo, più recentemente, era stata invece la Proposta di legge n. 3677 presentata alla Camera dei Deputati in data 29.07.2010nella quale, per la prima volta, si faceva riferimento alla necessità di superare l’antiquata concezione dell’Autismo come psicosi stante il superamento dell’interpretazione psicorelazionale dell’eziologia della patologia autistica per passare a cause “ambientali”, tossico-infettive ed alimentari essendo“…dimostrato che nella sindrome autistica, l’inquinamento ambientale e alimentare, campagne vaccinali intense e non rispettose della fragile individualità neuro-immunitaria del minore, l’abuso di antibiotici, l’applicazione di amalgame al mercurio, la diffusione di alimenti carichi di glutine, caseina, soia, zucchero e lieviti, possono avere un impatto significativo nelle alterazioni comportamentali dei soggetti autistici.”; inutile dire che la proposta di cui sopra è rimasta tale e che il mero accostamento al recente disegno di legge sull’autismo ci fa comprendere come il legislatore sia stato in grado di porre in essere l’ennesimo salto indietro.

FARMACOVIGILANZA

  • FARMACOVIGILANZA E DENUNCIA DI REAZIONE AVVERSA; COSA PUO’ DIRCI IN MERITO A QUESTO SISTEMA PASSIVO O ADDIRITTURA “INATTIVO”?

Negli USA la farmacovigilanza è affidata a ben tre organismi federali: la Food and Drug Administration (FDA) , i Centers for Desease Control and Prevention (CDC) ed al sistema del Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) e, nonostante la loro nota efficienza, per espressa ammissione degli stessi CDC, non sono in grado di raccogliere nemmeno il 10% di tutte le reazioni avverse che vi sono annualmente negli USA.
Nel nostro Paese, invece, la raccolta dei dati è teoricamente affidata alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), attiva dal novembre 2001, che dovrebbe garantire da un lato la raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini (ADR) e dall’altro la diffusione delle informazioni diramate dall’AIFA in merito alla sicurezza dei farmaci : questa la teoria.
Nella pratica, invece, il sistema fa acqua da tutte le parti in quanto i professionisti (medici, pediatri ed operatori sanitari in genere) da un lato omettono sistematicamente di denunciare le sospette reazioni avverse , dall’altro rassicurano sistematicamente i genitori in ordine al fatto di non trovarsi di fronte ad una reazione avversa a vaccino ed infine omettono di avvertire le famiglie della possibilità di effettuare direttamente la denuncia di sospetta reazione avversa a vaccino .
Il risultato finale di tutto ciò è che, di fronte a 1.000 casi di persone che si siano rivolte a tali “professionisti” per segnalare una possibile reazione avversa, le statistiche in nostro possesso ci rivelano che solo in 1-2 casi vi è stata segnalazione con ovvie ripercussioni negative:
-Sia per gli interessati, che avranno non solo una diagnosi tardiva e conseguentemente interventi altrettanto tardivi ma saranno anche sottoposti ad ulteriori sedute vaccinali con ovvio aggravamento del quadro clinico;
-Sia per tutti gli altri bambini i genitori dei quali continueranno ad essere convinti dai medici che i vaccini non fanno male sulla base di dati statistici falsi in quanto basati su dati inesistenti.
Recentemente, con DM 30.04.2015 , il legislatore ha introdotto importanti modifiche al sistema nazionale di farmacovigilanza per la raccolta e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da medicinali.
Il decreto richiede agli operatori sanitari ed ai pazienti/cittadini di segnalare qualsiasi tipo di sospetta reazione avversa, sia essa grave o non grave, nota o meno, sia derivante dall’uso di un medicinale conformemente all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), sia dall’uso del medicinale al di fuori delle normali condizioni di autorizzazione, ivi incluso l’uso improprio e l’abuso del medicinale, errori terapeutici ed esposizione professionale.
La tempistica prevede l’obbligo di segnalazioni avverse:
-entro 48 ore relativamente ai farmaci in genere;
-entro 36 ore nel caso di sospette reazioni avverse ai vaccini.

Il previsto ampliamento della definizione di reazione avversa comporta il fatto che nuove problematiche siano analizzate e che, conseguentemente, vengano sviluppate delle iniziative di minimizzazione dei rischi ad esse connessi, nello spirito di proattività della nuova legislazione comunitaria in materia di farmacovigilanza.

Come visto in precedenza, per la segnalazione della sospetta reazione avversa viene prevista una tempistica ben precisa a seconda della tipologia di farmaco.
Il segnalatore, sia esso un operatore sanitario oppure un paziente, è tenuto infatti a trasmettere la scheda entro 48 ore, ridotte a 36 ore nel caso di farmaci di origine biologica come i vaccini, al responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di competenza (Az. ASL, Az. Ospedaliera, IRCCS), il quale, entro 7 giorni dal ricevimento della scheda, deve inserirla nella RNF previa verifica della completezza e della congruità dei dati.
Al fine di incoraggiare i pazienti/cittadini e gli operatori sanitari alla segnalazione, il decreto prevede che questa possa avvenire direttamente tramite il portale web dell’AIFA anche se tale modalità è ancora un mero “progetto pilota” che richiederà una validazione da parte del Responsabile di FV della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore.
Secondo il nostro modestissimo avviso, purtroppo:
-La mancanza di adeguate sanzioni a carico degli operatori sanitari portati sistematicamente a “negare” qualsivoglia correlazione, da una parte;
-L’ignoranza, comprensibile, nei “profani” di cosa debba intendersi per reazione avversa;
-L’ignoranza della vigente normativa, delle procedure da seguire e delle relative tempistiche,
come già avvenuto in passato, continueranno a ridurre di oltre il 95% le segnalazioni di reazioni avverse.

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  • MOLTI GENITORI SI DECIDONO A VACCINARE SPAVENTATI DALL’IDEA CHE ALTRIMENTI NON POTREBBERO ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO A SCUOLA: COSA C’E’ DI VERO?

Non c’è assolutamente nulla di vero.
Anche questo continua ad essere un retaggio culturale di un’epoca oramai fortunatamente passata nella quale non si era “cittadini” ma “sudditi”: retaggio che però viene mantenuto in vita da una parte dal terrorismo di chi vuole comunque indurre a vaccinare e dall’altra dall’ignoranza di chi cura la parte amministrativa degli istituti scolastici.

Col il DPR n. 355 del 26.01.1999 , infatti, è stata resa obbligatoria la frequenza scolastica in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado anche ai bambini non vaccinati.

In realtà, già nel corso del 1998 vi erano state ben due circolari dell’allora Ministero dell’Istruzione (oggi MIUR) che avevano già aperto all’ingresso a scuola dei bambini non vaccinati mentre ancora nel 1997 il Ministero dell’Istruzione emanava circolari nelle quali ribadiva il divieto di accesso dei bambini non vaccinati nelle scuole .
E’ vero altresì che, all’atto dell’iscrizione, la scuola può richiedere il certificato delle vaccinazioni ma il fatto che possa richiederlo non significa necessariamente che lo si debba avere.
Qualora la famiglia non lo presentasse, il Direttore dovrebbe provvedere entro cinque giorni ad effettuare una segnalazione alla ASL di competenza ma molto spesso ciò non accade e comunque, anche se dovesse accadere, non comporterebbe altro se non l’invio di un eventuale invito da parte della ASL stessa.

Molte regioni, nell’ambito della loro funzione normativa, hanno quindi disciplinato anche questi casi limitandosi a consigliare alle ASL di verificare solo che fossero state attivate le procedure consuete .

In ogni caso, l’eventuale rifiuto di iscrizione, oltre ad essere incostituzionale, negli istituti pubblici, costituirebbe un varo e proprio abuso d’ufficio.

  • HA PARLATO DI SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO: VALE ANCHE PER ASILI NIDO?

Certo, in quanto se la previsione è valida per le scuole sia pubbliche che private di ordine e grado deve essere necessariamente valida anche per gli asili nido.
Anche in questo caso, potrà essere richiesto, all’atto dell’iscrizione, il certificato delle vaccinazioni.
Negli asili nido, l’eventuale rifiuto di iscrizione di un bambino non vaccinato sarebbe in tutto e per tutto sovrapponibile a quanto scritto in precedenza.

  • ALCUNI LAMENTANO DI RICEVERE RICHIESTE DI VACCINAZIONI ANCHE NELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO: PISCINE, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI E RICREATIVI ETC.; E’ POSSIBILE?

Le previsioni di cui sopra, relative alla frequenza scolastica, valgono anche per l’associazionismo sportivo; tanto è vero che, con circolare ministeriale n. 6 del 20.04.2000, era stata estesa l’ammissione dei bambini non vaccinati anche nei soggiorni vacanze.
In ogni caso, la Legge n. 292 del 05.03.1963 aveva reso obbligatoria la vaccinazione antitetanica per tutti gli iscritti alle federazioni ed enti affiliati al CONI ed alcune regioni hanno successivamente disciplinato la materia .
Naturalmente, le normative che prevedono le vaccinazioni sportive non possono in alcun modo minare il principio costituzionale di autodeterminazione al trattamento sanitario di cui all’art. 32 della Costituzione che impedisce un qualsivoglia trattamento sanitario contro la volontà dell’interessato ma il problema è se il bambino non vaccinato possa accedere o meno alla frequenza sportiva.
Come noto, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è previsto un unico caso in cui il principio di autodeterminazione ed il diritto alla salute del singolo debbano recedere e ciò avviene nel caso in cui vi sia un interesse preminente della collettività cioè nel caso in cui l’intervento sanitario sarebbe giustificato dalla necessità di evitare di mettere in pericolo la salute pubblica come nel caso di possibili epidemie.
Vale però la pena ricordare che nel caso del Tetano ci troviamo di fronte all’unica malattia diffusiva ma non infettiva cioè non trasmissibile da uomo a uomo e di per sé insuscettibile di dar luogo a forme di contagio e ad epidemie per cui non vi è alcun motivo valido per costringere un bambino ad effettuare la vaccinazione anti Tetano.

In questo senso, analogamente a quanto previsto per la frequenza scolastica, ritengo che chiunque, bambino o adulto, abbia il sacrosanto diritto di accedere alla frequenza sportiva ed infatti negli ultimi anni, probabilmente all’aumento delle conoscenze sia in merito ai danni da vaccino che all’oggettiva difficoltà di contrarre il tetano, è andata giustamente scemando l’attenzione nei confronti delle vaccinazioni.

In ogni caso, prima di procedere alla vaccinazione, negli anni passati, consigliavamo di effettuare l’esame ematico del relativo titolo anticorpale anche se non è mai stato vaccinato in quanto vi sono stati molti casi di bambini trovati immuni senza essere mai stati vaccinati; ricordiamo che a livello internazionale il valore di 0,01 UI/ml è considerato idoneo a conferire l’immunizzazione anche se nel nostro Paese viene richiesto un valore dieci volte superiore di 0,1 UI/ml.
Alcuni mi hanno scritto di aver ricevuto come consiglio quello di proporre all’associazione sportiva una sorta di liberatoria con assunzione di responsabilità da parte dei genitori: personalmente, ritengo che tale assunzione di responsabilità, di fronte all’obbligo previsto ex lege, non possa avere grande valore giuridico se non nel senso di far venir meno eventualmente il diritto a richiedere il risarcimento del danno lasciando però immutate le responsabilità di altra natura analogamente a quanto accade nel caso di manifestazioni sportive, soprattutto nel periodo estivo, nelle quali gli organizzatori propongono ai partecipanti di sottoscrivere una liberatoria di dubbio valore giuridico.
In ogni caso, ricordiamo che:
-Nelle zone nelle quali è stato sospeso in via normativa l’obbligo vaccinale (Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento) non vi può essere alcuna richiesta nemmeno in sede di associazionismo;
-In caso di motivi medici che dovessero sconsigliare l’effettuazione delle vaccinazioni (patologie neurologiche e/o autoimmuni etc.), la relativa certificazione comporterebbe l’impossibilità di richiedere la vaccinazione.

lavoratori

  • PER QUANTO RIGUARDA LE CATEGORIE PROFESSIONALI PER LE QUALI SONO PREVISTE PER LEGGE ALCUNE VACCINAZIONI: COME DEBBONO COMPORTARSI?

In materia di sicurezza del lavoro, sono previste una serie di vaccinazioni obbligatorie per determinate categorie di lavoratori ed in particolare:
Anti Tetano per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 05.031963, n. 292, Legge 20.031968 n. 419, D.M. 16.09.1975, DPR 1301 del 7.9.65, DM 22.03.1975;
Anti Tubercolare Legge n. 1088/70 in ambito sanitario.

Più in particolare, la Legge n. 292/11963, partendo dall’errato presupposto che i soggetti più esposti al rischio di contrarre il Tetano fossero quelli a contatto con metalli arrugginiti, rendeva obbligatoria la relativa vaccinazione per le seguenti categorie professionali:
-. Operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
-. Operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
-. Lavoratori del legno;
-. Metallurgici e metalmeccanici;
-. Lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame;
-. Stallieri,fantini;
-. Conciatori;
-. Sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
-. Spazzini, cantonieri, stradini;
-. Sterratori;
-. Minatori
-. Operai addetti alle fornaci;
-. Operai e manovali addetti all’edilizia;
-. Operai, manovali ed altro personale delle ferrovie ;
-. Asfaltisti;
-. Straccivendoli;
-. Marittimi e lavoratori portuali .
Per i soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione anti Tetano ed i relativi richiami sono a carico dell’azienda e sono eseguite a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie ovvero le ASL .
Come visto in precedenza, le norme di cui sopra sono state “salvate” dal “taglio” effettuato rispettivamente dal D.Lgs 179/2009 e 213/2010 per cui risultano essere ancora in vigore mentre la legge che ha introdotto la vaccinazione anti Tubercolosi per alcune categorie professionali, essendo datata 14.12.1970 è successiva al 01.01.1970 e non ricade quindi nelle norme interessate dall’abrogazione.
Di fronte alla richiesta di sottoporsi a vaccinazione il lavoratore che non volesse sottoporvisi si troverebbe di fronte ad un dilemma di difficile soluzione:
-Da una parte sottoporsi comunque alla vaccinazione o al richiamo e non avere alcun problema;
-Rifiutare la vaccinazione e quindi entrare all’interno di una “spirale” fatta di minacce e pressioni sia da parte del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza sul lavoro e del medico.
Naturalmente, qualora il lavoratore non volesse sottoporsi a vaccinazione o a richiamo vale il principio generale, già più volte richiamato, dell’autodeterminazione di cui all’art. 32 della Costituzione ovvero nessuno può imporglielo.
In tal caso però, è difficile pensare che il lavoratore possa trovare l’appoggio dei soggetti indicati in precedenza i quali non si assumerebbero di certo le relative responsabilità; responsabilità le quali, vale la pena ricordarlo, non sarebbero solo di natura civilistica ex art. 2087 c.c. ma anche di natura penale in quanto, “in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quel specifico settore”. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una volta provato il nesso causale tra infortunio e prestazione lavorativa, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’evento.

Come uscirne?

Innanzitutto, a prescindere dal fatto di essere stati o meno vaccinati in precedenza e dal numero di anni trascorsi dall’ultima vaccinazione, il primo consiglio è quello di effettuare un esame ematico del titolo anticorpale anti Tetano per verificare l’eventuale immunizzazione ovvero un valore superiore a 0,1 UI/ml.
Qualora dall’esame dovesse risultare positivo, non vi sarebbe alcuna esigenza di sottoporsi ad ulteriore vaccinazione in quanto, a prescindere dall’errato dettato normativo che equipara illegittimamente il termine “vaccinazione” con la “immunizzazione” , non è importante che il lavoratore sia vaccinato – e magari non immunizzato – ma che sia immune alla possibilità di contrarre la patologia.
Nel caso in cui, invece, l’esame degli anticorpi dovesse risultare negativo, l’unica possibilità per il lavoratore di evitare la vaccinazione, come visto in precedenza in tema di associazionismo e sport, sarebbe la presenza di motivazioni mediche che escludessero la vaccinazione ritenendola più pericolosa della stessa patologia.
In tutti gli altri casi, la mancata vaccinazione potrebbe indurre il datore di lavoro a dare luogo ad un licenziamento per giusta causa del lavoratore.
Alcuni mi hanno riferito di aver ricevuto risposte che affermavano che il diritto al lavoro sarebbe di rango costituzionale ed in quanto tale dovrebbe porre il lavoratore al riparo da certi provvedimenti.
Francamente, riteniamo che questa sia un’interpretazione piuttosto “singolare” del rapporto tra le norme vigenti in quanto la stessa interpretazione data dalla Giurisprudenza della Corte Costituzionale, come visto in precedenza, ammette pacificamente deroghe all’art. 32 Cost. in casi particolari come quelli del lavoro.
Si potrebbe quindi tentare di sollevare un problema di illegittimità costituzionale delle norme di legge nella parte in cui contrastano con il dettato costituzionale ma, in tutta onestà, occorre precisare che fino ad ora ogni tentativo in questo senso è stato frustrato.
In extrema ratio, si potrebbe obiettare che, come visto in precedenza, nel caso del Tetano siamo di fronte ad una malattia insuscettibile di trasmissione da uomo ad uomo e quindi di dar vita a contagi ed epidemie ma in questo caso non farebbe venir meno le responsabilità del datore di lavoro in caso di malattia che dovesse colpire il lavoratore non immunizzato.

militari

  • PER QUANTO RIGUARDA INVECE I MILITARI?

Innanzitutto, vale la pena precisare che per quanto riguarda i militarinon vi sono disposizioni normative, diverse da quelle generali, che rendano obbligatoria l’effettuazione delle vaccinazioni.
Se il militare riesce a provare di aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per legge e di aver effettuato i richiami dovuti, non potrà essere obbligato ad effettuare alcuna vaccinazione.

Anche in questo caso, prima di sottoporsi alle vaccinazioni, il militare può comunque effettuare l’esame ematico delle titolazioni anticorpali al fine di verificare se immunizzato o meno nei confronti delle malattie contro le quali vorrebbero vaccinarlo.
In assenza di norme di legge che impongano le vaccinazioni, trattandosi di ambito militare, il problema si sposta però in sul piano del dovere di “obbedienza”.
Negli ultimi anni, anche a causa di relazioni di commissioni parlamentari d’inchiesta , di studi commissionati dalle stesse FF.AA. come il progetto SIGNUM e di importanti inchieste giornalistiche , oltre che, purtroppo, di una serie spaventosa di casi di patologie autoimmuni che hanno colpito i militari italiani, è cresciuta la sensibilità sulla questione vaccini e molti militari hanno iniziato a porsi dei seri dubbi sia sulla quantità dei vaccini che sulle modalità di somministrazione.
Il caso più rilevante degli ultimi ani è stato quello di un maresciallo dell’Aeronautica Militare sottoposto non solo a procedimento disciplinare ma addirittura indagato per il reato di disobbedienza aggravata e continuata per essersi semplicemente rifiutato di sottoscrivere la scheda anamnestico-vaccinale; indagine però successivamente archiviata dalla competente Procura militare.
Secondo l’interpretazione data alla vicenda dalle FF.AA. ed inizialmente dalla Procura Militare, infatti, se la vaccinazione costituisce un ordine, proveniente da un ufficiale medico che è anche un superiore gerarchico, la semplice richiesta di soprassedere temporaneamente ed a maggior ragione il diniego di sottoscrizione del consenso informato, ancorché non acquisito in modo uniforme in ambito militare e, soprattutto, col rispetto della vigente normativa, viene considerato come atto di disobbedienza ed insubordinazione, e viene quindi sanzionato sia disciplinarmente che penalmente.
Se da una parte ciò può apparire del tutto legittimo e ragionevole,dall’altra è necessario porvi dei limiti per evitare che si traduca in un condizionamento sia psicologico che materiale, suscettibile, se portato alle sue estreme conseguenze, di creare una sorta di illegittima “zona franca” del diritto.
D’altra parte, né il Decreto del Ministero Difesa del 31.03.2003 , che non ha forza di legge e non può quindi derogare al principio costituzionale della volontarietà per quel che riguarda la sottoposizione a trattamenti sanitari, salva la riserva di legge, né, d’altra parte, l’art. 182 del Codice dell’Ordinamento Militare appare idoneo a fornire un’adeguata copertura normativa di rango primario al predetto obbligo; ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso, al comma 4, demanda alla sanità militare il compito di adottare, nel proprio ambito, la normativa vigente in materia di sanità pubblica. In realtà, attesa la riserva costituzionale di legge, è chiaro che occorrerebbe invece una disciplina di rango primario ad hoc.

Pertanto, stante l’attuale assetto normativo, e soprattutto l’incerto fondamento giuridico-legale del dovere di obbedienza, è pacifico come un rifiuto motivato di sottoporsi, in parte o del tutto, a pratiche vaccinali, da parte del personale militare non possa essere considerato in alcun modo sanzionabile.

Sullo stesso piano si sono mosse alcune rappresentanze militari quali per esempio il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell’Aeronautica Militare (Co.Ce.R.) attraverso alcuni suoi documenti con i quali venivano posti una serie di quesiti in ordine alla cogenza della normativa militare a confronto con quella costituzionale.
In particolare, la delibera del Co.Ce.R del 23.10.2012 , prendendo spunto da una parte dai provvedimenti disciplinari e penali intentati a carico di militari relativamente alla somministrazione dei vaccini e quindi dalla rilevanza assunta dal problema anche presso i media oltre che dall’attenzione dedicata dalla Commissione d’inchiesta, teneva a precisare “non tutti gli aspetti legati all’uso dei vaccini [sono] pienamente chiariti anche a livello sanitario/scientifico con studi indipendenti ed autonomi” e che tale questione e` stata sollevata, oltre che nella relazione del progetto SIGNUM, anche nell’ambito del CPCM e della Direzione Generale della Sanità Militare, con il varo del già citato progetto di ricerca coordinato dal professor D’Amelio.
Il Co.Ce.R. quindi all’unanimità deliberava di:

a) Chiedere al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica di appurare se in ossequio alla D.T. 14.02.2008, vi sia piena applicazione da parte degli Ufficiali medici vaccinatori di quanto previsto in Senato della Repubblica Atti Parlamentari – 118 – XVI Legislatura – Disegni di Legge e Relazioni – Documenti, in tema di sensibilizzazione ed informazione preventiva nei confronti di tutto il personale interessato;                                                                                                                          b) Verificare se all’atto della somministrazione dei vaccini, venga rilasciata ai vaccinandi la scheda (Allegato “I” al D.T. 14.02.2008) sulle reazioni avverse al fine di avere un accurato controllo e riscontro di tali reazioni anche a fini statistici;
c) Verificare se in fase preliminare, vi sia la rilevazione da parte dell’Ufficiale vaccinatore, dell’eventuale sussistenza di controindicazioni temporanee o permanenti allo svolgimento di ciascuna pratica vaccinale;
d) Vagliare la possibilità che in sede preliminare tutto il personale interessato dalla profilassi vaccinale, possa effettuare esami/test-anticorporali clinici gratuiti, onde evitare la somministrazione di vaccinazioni ad individui risultanti immunodepressi o particolarmente esposti a rischi di qualunque natura al momento dell’effettuazione degli esami suddetti, ed il determinarsi di eventuali e potenziali squilibri del sistema immunitario;
e) Verificare se vi siano sufficienti garanzie per la tutela ed il benessere del personale dal punto di vista sanitario in tema di vaccinazioni al fine di conoscere se tali garanzie siano suffragate dagli esiti dei lavori dei progetti di ricerca scientifica, affidati al Gen. Prof. Raffaele D’Amelio in tema di sicurezza, immunogenicità ed efficacia delle vaccinazioni del personale militare;
f) Rendere edotto il personale su eventuali conclusioni del Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CPCM);
g) Esperire le dovute indagini attraverso i militari che hanno subito vaccinazioni plurime e ravvicinate, al fine di verificarne le loro attuali condizioni di salute;
h) Conoscere anche, alla luce delle nuove evidenze scientifiche e dell’andamento dei lavori nelle varie commissioni all’uopo preposte, quali azioni voglia intraprendere affinché le strutture Tecnico-Sanitarie delle FF.AA. applichino alle pratiche di vaccinazione un “principio di precauzione” più elevato che consenta di escludere ragionevolmente la presenza di fattori di rischio ed al contempo di farsi attivo promotore con le SS.AA. al fine di valutare una revisione dell’attuale Decreto Ministeriale nel senso delle recenti evoluzioni in materia;
i) Inviare, inoltre, la delibera a stralcio verbale, al Co.Ce.R. Interforze, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, alle Autorità Sanitarie Militari, al Ministro della Salute ed al Ministro della Difesa.

La Commissione d’inchiesta rimarcava la gravità di tutti i comportamenti rilevati in ambito militare, a prescindere dal loro numero e dalla loro frequenza, consistenti nella mancata anamnesi vaccinale, nella mancata acquisizione del consenso informato, nella somministrazione di dosi in misura superiore a quella indicatao senza rispettare gli intervalli temporali prescritti dalle case farmaceutiche produttrici, nell’effettuazione non necessaria di vaccinazioni diverse in tempi molto ravvicinati, nell’effettuazione di richiami non necessari, in quanto la copertura immunitaria era già presente, in registrazioni parziali o erronee delle vaccinazioni effettuate.
In breve: tutto ciò che accade normalmente anche in ambito “civile” sia per le vaccinazioni pediatriche che per quelle degli adulti.
Quindi, segnalava la necessità di adottare norme di legge che includessero le erronee modalità di vaccinazione tra i fattori di possibile rischio per la salute del personale militare, provvedendo quindi a stabilirne l’indennizzabilità in caso di insorgenza di gravi patologie invalidanti o di decesso anche alla luce dell’impegno manifestato dal Ministro della Difesa nel corso della sua audizione.
Infine, consigliava, inoltre di riesaminare l’intero processo e le procedure poste alla base delle attività vaccinali in ambito militare, valutando anche le eventuali lacune registrate sul piano dei controlli interni, ivi compresi quelli relativi alla effettiva ed efficace attuazione delle direttive impartite dall’Ufficio generale della sanità militare, nonché alla piena attuazione delle norme riguardanti l’obbligo di segnalazione dei casi avversi all’AIFA invitando inoltre l’Ufficio Generale della Sanità Militare ad emanare una direttiva che stabilisca con precisione termini e modalità di effettuazione dell’anamnesi vaccinale da parte del personale medico vaccinatore definendo specifiche modalità per la diffusione delle buone pratiche realizzate in tale ambito.
In considerazione di quanto sopra, Pertanto, stante l’attuale assetto normativo, e soprattutto l’incerto fondamento giuridico-legale del dovere di obbedienza, è pacifico come un rifiuto motivato di sottoporsi, in parte o del tutto, a pratiche vaccinali, da parte del personale militare non possa essere considerato in alcun modo sanzionabile.


prima

Vacciniinforma ringrazia l’Avvocato Roberto Mastalia per la sua grande correttezza e precisione.
Grazie per le delucidazioni in merito alla confusione che vige, generata dalla totale malainformazione.
Spesso ci troviamo dinnanzi a genitori confusi ed impauriti, per questo motivo consigliamo loro di informarsi in maniera consapevole poiché (come più volte sottolineato) LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA.
Combattiamo contro un clima intriso di informazioni non corrette e fuorvianti,ancor più quando dall’altra parte c’è qualcun altro che forse ci guadagna in qualche subdola maniera.
Francamente non è semplice decidere (da profani dell’argomento e di questa tematica) quale tra le informazioni circolanti sia la più corretta; quello che ci preme dire è che molte di queste sono frutto di una grave quanto pericolosa ignoranza legis piuttosto che di interessi di varia natura,sia economici che di una “maggiore notorietà”. In ogni caso tutto ciò è aberrante,per questo è importante affidarsi a professionisti sinceri e disinteressati.
Ringraziando di vero cuore i diversi volontari che in maniera del tutto gratuita svolgono un lavoro di ricerca nelle fonti e traduzioni di studi scientifici avvalendosi della preziosa collaborazione di professionisti in campo. Volontari che senza alcun interesse se non mordente e amore per la causa,non si tirano indietro ricevendo la maggior parte delle volte nemmeno un grazie, e mettendo in secondo piano spesso anche la loro vita privata ed i loro impegni personali. 
Grazie al loro lavoro, moltissime sono le famiglie che ricevono assistenza ed aiuto.
Ricordiamo infine la fondazione da parte dell’Avvocato Mastalia del  gruppo presente Facebook “Autismo, danni da vaccinazioni e Malasanità”  gestito da diversi volontari. Contatti: 
Ringraziamo ancora il professionista Mastalia per averci risposto in maniera sincera e disinteressata,da parte nostra i più sinceri auguri con la speranza che queste preziose informazioni vengano fatte circolare il più possibile.
Vacciniinforma

 

RIFERIMENTI

Di seguito tutti i riferimenti degli argomenti trattati:

R. Legge 06.06.1939 n. 891 (GU 01.07.1939 n. 152)

Legge 05.03.1963 n. 292 (GU 27.03.1963 n. 83)

Legge 04.02.1966 n. 51 (GU 19,02.1966 n. 44)

Legge 27.05.1991 n. 165 (GU 01.06.1991 n. 127)

D.Lgs 01.12.2009 n. 179 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (GU n.290 del 14-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 234). Particolare attenzione va fatta ai due allegati contenenti gli elenchi delle norme antecedenti al 1970 sottratte all’abrogazione, in:   http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;179

Espressamente indicate nell’allegato 1, rispettivamente, al n. 1899 ed al n. 2059

D.Lgs. 13.12.2010 n. 213 (GU n. 292 del 15,12,2010 – supplemento ordinario n. 276), in:  http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;213

Tra gli altri: ASL Mantova: “Elenco dei sospetti inadempienti fino ad oggi segnalati a questo Servizio e relative procedure aziendali”, pag. 2: “Mancata Presentazione alla chiamata. Per ogni bambino inserito nell’ anagrafe vaccinale deve essere spedito 15-30 giorni prima della data della vaccinazione un invito (cartolina, lettera ecc.) indicando data, ora e luogo dell’ appuntamento. In caso di mancato rispetto dell’ appuntamento, qualora non sia stato fissato un appuntamento alternativo, dopo 20-30 giorni si invia un nuovo invito.”

Regione Toscana, “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale”, All. A, pag. 3: “Iter procedurale in caso di rifiuto alla vaccinazione. Considerati gli orientamenti nelle strategie di vaccinazione recepite dal Piano Nazionale Vaccini (…) 1) Verifica periodica adesioni. Le UU.FF. di Sanità Pubblica e/o le Attività distrettuali, secondo precisi accordi, devono controllare regolarmente la situazione vaccinale dei bambini rispetto al calendario e provvedere  a invitare i non vaccinati utilizzando l’indirizzo di residenza. E’ importante dare la massima disponibilità all’informazione preferendo la via diretta che appare l’unica in grado di dare una risposta ad ogni particolare dubbio dei genitori. L’ invito conterrà anche la richiesta di trasmissione della relativa documentazione qualora le vaccinazioni siano state eseguite in altra sede. In caso di mancata risposta alla 1° lettera, si invia una 2° lettera non oltre 1 mese dalla prima. Unitamente alla prima lettera di invito, sarà trasmessa  alla famiglia l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (allegato 6)”.

Emilia Romagna, DGR n. 256 del 13.03.2009, “Approvazione del documento contenente “Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna”, punto 5.3 La pianificazione degli inviti e delle sedute vaccinali, pag. 12 “La procedura per l’effettuazione delle vaccinazioni ai minori deve prevedere l’invito su appuntamento da spedire con congruo anticipo rispetto alla scadenza vaccinale. L’invito deve esplicitare chiaramente tutte le vaccinazioni proposte considerando alla stessa stregua le obbligatorie e le raccomandate (…)” e quindi punto 5.11, pag. 19 “La gestione dei non vaccinati. Gli inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie per l’infanzia. Nel caso di mancata presentazione al primo appuntamento, l’invito (sollecito) ad eseguire le vaccinazioni verrà reiterato almeno 2 volte, trascorsi 30-60 giorni,”

ASL Mantova,  “Elenco dei sospetti inadempienti fino ad oggi segnalati a questo Servizio e relative procedure aziendali”, pag. 2 “Qualora venga disatteso anche questo secondo invito, si procederà ad inviare ai genitori una Raccomandata con A.R. per segnalare la opportunità di vaccinare il bambino, l’ aspetto obbligatorio di alcune vaccinazioni, per chiedere il motivo della mancata  presentazione agli appuntamenti vaccinali e per invitare a contattare l’ Ufficio per concordare un eventuale incontro.”

Cass. civ. Sez. Unite, 25.11. 1992, n. 12545: “Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c. c., l’esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.”. Pronuncia successivamente confermata da Cass. 457/2006; Cass. 1408/2005, Cass. 3522/1999 e, più recentemente, da Cass. Civ. Sez. II, 29.08.2008 n. 21816.

In realtà non esiste una sola Legge “Bassanini” ma ne esistono ben quattro: Legge 15.03.1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”detta Bassanini Semel; Legge15.05.1997 n. 127 o Bassanini bis; Legge 16.06.1998 n. 191 o Bassanini ter; Legge 08.03.1999 o Bassanini quater.

La Corte di Cassazione, con sentenze n. 7239 del 1999 e n. 36747 del 24.09.2003 ha stabilito che la registrazione delle conversazioni è assolutamente legittima. Quest’ultima, in particolare, ha stabilito che “le registrazioni (sia telefoniche che fotografiche) di colloqui, riunioni, anche all’insaputa dell’interessato, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al giudice”.

 Modulo in uso alla ASL di Bologna.

ASL Trento: “pur essendo informati sui vantaggi delle vaccinazioni e dei rischi derivanti dalla mancata vaccinazione rifiutiamo per insuperabile convincimento personale”; ASL Padova e Treviso: “pur essendo stati adeguatamente informati dal Dr….. dei  rischi derivanti nel no sottoporre il /la bambino/a a vaccinazione contro ….  non acconsentiamo a vaccinarlo/a per convincimento personale”,etc..

ASL Pavia: “_l_ sottoscritt_/_ consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali, previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, DICHIARA sotto la propria responsabilità: di aver ricevuto tramite

materiale informativo (anche multilingue) specifico sull’argomento che mi è stato preventivamente consegnato e di cui ho compreso il contenuto;

colloquio con un medico/operatore sanitario:

un’informazione comprensibile, adeguata ed esauriente:

sulla modalità di effettuazione della/e vaccinazione/i e la via di somministrazione del/i vaccino/i;

sui vantaggi, il grado di efficacia della vaccinazione nonché sulle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;

sulle condizioni morbose che costituiscono controindicazione alla vaccinazione;

sugli eventuali effetti collaterali e probabilità del loro verificarsi, nonché sulle modalità di trattamento;

sulla possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, un ulteriore colloquio per poter acquisire ulteriori informazioni;

sulla possibilità di revocare il presente dissenso in qualsiasi momento.”

Ex multis, ASL Savona.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in GU n. 360 del 28.12.1978 rinvenibile in http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_231_allegato.txt

Regione Veneto Legge Regionale 23 marzo 2007, n. 7, in http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0007.html

Annualmente vengono effettuati monitoraggi per verificare l’andamento delle vaccinazioni e delle patologie ed approvare i relativi Report con DGR n. 2319 del  28.07.2009, DGR n. 1873 del 18.09.2012, DGR n. 1679 del  24.09.2013 etc.

Provincia autonoma di Trento, Legge Provinciale  n. 16 del 23.07.2010, reperibile in:  http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20luglio%202010,%20n.%2016_21765.aspx

In base all’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5877 del 24 marzo 2004.

Ex multis Trib. Trieste sentenza n. 854 del 23.10.2013

Report, “Il virus dell’obbligo”  http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-640d41f6-a3a7-41db-8006-7ff848c5b4bd.html

Regione Toscana, “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale”, All. A, pag. 3, punto 6): “Comunicazioni. Una volta espresso il rifiuto alla pratica vaccinale, secondo le modalità di cui al punto 5 in modo palese o tacito, le UU.FF. di Sanità Pubblica effettueranno la segnalazione:

(a) Al medico o pediatra di famiglia ai fini della cura ed a tutela della salute dell’assistito, per una valutazione più adeguata delle eventuali situazioni di rischio ed il proseguimento della promozione della vaccinazione. 

(b) Al Sindaco, quale autorità sanitaria locale. 

(c) Al Tribunale dei Minori quando si ravvisi un concreto rischio per la salute del minore. Per la segnalazione sarà utilizzato  il modello di segnalazione (allegato 3) o simile corredato della copia del modello di acquisizione del dissenso (allegato 1). Sono da considerarsi tali i casi che si riferiscono a particolari situazioni di rischio, come ad esempio il rifiuto della vaccinazione antiepatite B per un bambino figlio di persona HbsAg positiva o per un bambino immigrato da paesi ove la malattia è ancora endemica esposto a rischio da frequenti rientri nel paese di origine.”

Quindi assistenti sociali e TdM, per il loro tramite, verificheranno che il bambino sia ben nutrito, curato, seguito sia dai genitori che dai medici, viva in un ambiente “salubre” etc..

Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina”, meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 Aprile 1997, ha introdotto e/o rafforzato principi fondamentali relativamente alle prestazioni medico-sanitarie  importanti tra le quali:

“Art. 2 – Primato dell’essere umano: L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Art. 4 – Obblighi professionali e regole di condotta: Ogni intervento nel campo della salute…deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie di cui all’art.2.

Cap. II – Consenso

Art. 5 – Regola generale: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32, comma 2

DL n. 273 del 06.05.1994, reperibile in:   http://www.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/44936.pdf

Legge 20.11.1995 n. 490  reperibile in:     http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/11/20/095G0540/sg

TdM Bologna, decreto  definitivo del 09.06.2011; TdM l’Aquila, decreto del 06.06.2011;  TdM Bologna 10.01.2013; TdM Ancona, Lecce, Napoli, Cagliari, Milano etc..

TdM Taranto 05.04.2012

C. App. Venezia 19.10.2012; C. App. Ancona 2002; C. App. Napoli 13.04.2011 etc..

Food and Drug Administration (FDA) in:   http://www.fda.gov/

Centers for Desease Control and Prevention (CDC) in:  http://www.cdc.gov/

Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) fa parte  del programma nazionale di sicurezza dei vaccini. E’ un programma di sorveglianza post-marketing che prevede la raccolta di informazioni, sia da professionisti che dai diretti interessati, sugli eventi avversi che si verificano successivamente alla somministrazione dei vaccini . Di particolare rilevanza sono le note Tabelle VAERS sia relative ai danni da vaccino che ai periodi di latenza. Maggiori informazioni n:  https://vaers.hhs.gov/index

La normativa ovvero il D.Lgs 219/2006, art. 132, comma 2, prevedeva che per i vaccini venissero segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, ivi comprese  quelle attese e non gravi l’elenco delle quali era stato nel frattempo ampliato con DM 12/12/2003.

E’ possibile reperire informazioni e modulistica relativa alle denunce di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini all’indirizzo:   http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_vaccini.pdf

DM 30.04.2015, in GU n. 143 del 23.06.2015, pagg. 16-30, recepisce le direttive europee sulla farmacovigilanza: Direttive 2010/84/EU e 2012/26/UE. Reperibile in:    file:///C:/Users/Portatile/Downloads/20150623_143.pdf

DPR n. 355 del 26.01.1999, ha sostituito l’art. 47 del DPR 22.12.1967 n. 1518,  in:   http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1999-01-26;355!vig=

Circolare Ministero Istruzione n. 658/1997 in:   http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm658_97.html

Regione Piemonte, nota prot. N. 13429/27.001 del 22.08.2000 inviata ai Responsabili locali dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Referenti per le Attività Vaccinali e, per conoscenza, al TdM ed al Ministero della Sanità.

In Lombardia, si segnalano le Linee Guida per gli asili nido della ASL MI1, e la DGR 22.12.2005 n. 8/1587 (BUR Lombardia, 1° supplemento straordinario 24.01. 2006; in Toscana la DGR n. 369 del 22.05.2006; in Emilia Romagna la DGR n. 256 del 13.03.2009

Legge n. 292 del 05.03.1963 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria”, art. 1 “È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all’edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro; b) per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI; c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita.
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità”
in: https://www.blia.it/leggiditalia/index.php?a=1963&id=292

Alcune modifiche sono state quindi introdotte dalla legge   20.03.1968 n. 419.

In Toscana  la L.R. n. 35/2003 ha ripreso tale obbligo attribuendo alle ASL compiti di verifica e controllo del rispetto della norma, prevedendo l’annotazione della data di vaccinazione nell’apposita sezione del libretto medico sportivo da parte della struttura che rilascia il certificato di idoneità.

Legge 14 dicembre 1970 n. 1088.

Elencato sotto la voce “personale dell’esercizio” ex D.M. 22.03.1975 (G.U. 29.03.1975, n. 85).

Come previsto dal D.M. 16.09.1975 (G.U. 22.10.1975, n. 280).

D.Lgs 09.04.2008 n. 81, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” , Articolo 279 – Prevenzione e controllo 1. “Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, in:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf

Legge 20.03.1968, n. 419.

Art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Lo stesso art. 279, comma 2 lett a) D.Lgs 81/2008 prevede infatti “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione”.

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 1, comma 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”; Art. 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Senato, XVI legislatura, “Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”, “Costa“,“Relazione sulle risultanze delle indagini svolte dalla commissione”, cap. 3 “Il problema dei vaccini”, pagg. 96-118, in:   http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697906.pdf

Progetto SIGNUM e Progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della difesa e coordinato dal professor D’Amelio, per  verificare la possibilità che un certo numero di vaccinazioni effettuate in tempi ravvicinati potesse causare una riduzione delle difese immunitarie.

Maresciallo di 1º classe dell’Aeronautica Militare Luigi Sanna, ascoltato dalla Commissione Senato nella seduta del 22.05.2012.

Decreto Ministero Difesa 31.03.2003Aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare”,  (GU 14.04.2003 n. 87), in:  http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/87/3.htm

D.Lgs 15.03.2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” (GU n. 106 del 08.05.2010 – Suppl. Ordinario n. 84), art. 182 Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica “1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti: a) l’organizzazione sanitaria militare; b) le attività indicate nell’articolo 181; c) le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. 3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, (nonché della sanità’ pubblica veterinaria,) compatibilmente con le particolari esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare.”, in:

http://flpdifesa.org/wp-content/uploads/2014/07/Quaderno-n.-04-2014-COM-D-Lgs-66-15.03.2010-agg.-sino-al-D-Lgs-8-2014.pdf

Co.Ce.R. Aeronautica, Delibera n. 4 Allegato “F” al verbale 252/2012/X del 03.04.2012 avente ad oggetto “Legittimità del militare di accettare/rifiutare trattamenti sanitari e/o profilassi vaccinali”e la Delibera n. 2 Allegato “D” al verbale 12/2012 del 23.12.2012 riguardante “Benessere e condizioni igieniche del personale, sicurezza in tema di vaccinazione dei militari da inviare in missioni nazionali ed estere”.

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Trattamenti sanitari, vaccinazioni, diritto alla salute delle persone minori di età

Trattamenti sanitari, vaccinazioni, diritto alla salute delle persone minori di età

Normativa regionale

17.06.2013

normativa

Le Regioni approvano i singoli Piani regionali di prevenzione vaccinale sulla base del Piano nazionale.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale è uno strumento tecnico di supporto operativo tra Stato e Regioni, nell’ambito del diritto alla prevenzione di malattie per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri; il PNPV 2012-2014 (G.U. 12 marzo 2012, n. 60) individua il Calendario Vaccinale Nazionale, che promuove 12 vaccinazioni.

Obiettivo generale del PnPV è quello di armonizzare le strategie vaccinali in atto nel Paese, definendo obiettivi vaccinali specifici, che costituiscono impegno prioritario per le Regioni e la Pubblica Amministrazione, sottoposti a verifica annuale nell’ambito del monitoraggio  Lea (Livelli essenziali assistenza).

Nel Piano 2012-2014 è presente un capitolo specifico “Obbligatorietà vaccinale: percorso per il superamento dell’obbligo vaccinale e certificazione” nel quale, pur sottolineando l’importanza dell’offerta attiva delle vaccinazioni, indipendentemente dallo stato giuridico di obbligatorietà, si affronta il delicato argomento del superamento dell’obbligo vaccinale.

Attualmente solo la Regione Veneto ha promulgato una legge regionale (7/2007) con la quale ha sancito la non obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche a partire dai nati nel 2008, adottando comunque idonei strumenti di monitoraggio al fine di evidenziare eventuali aspetti sfavorevoli del provvedimento.

Altre realtà regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna) hanno avviato o stanno avviando percorsi per passare gradualmente dal regime di obbligatorietà a quello di adesione consapevole (con sospensione dell’applicazione delle sanzioni amministrative), supportate dall’adozione di adeguate campagne informative e da protocolli specifici per la gestione dei soggetti inadempienti.

La selezione di normativa e atti regionali che proponiamo tende a delineare un quadro generale della situazione nelle diverse regioni italiane, indicando in particolare gli Atti adottati dalle regioni orientate all’avvio di percorsi di superamento dell’obbligo vaccinale.

Segnaliamo inoltre, se disponibili, i siti delle Regioni che affrontano le problematiche legate alle vaccinazioni.


 

CAMPANIA

  • Decreto del Commissario ad Acta 10 ottobre 2012, n. 127 (Pdf 2,98 Mb)

Recepimento delle Intese, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5/6/2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 22 febbraio 2012 sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014” (Repertorio atti n. 54/CRS).
(B.U. 22 ottobre 2012, n. 67)

 

EMILIA-ROMAGNA

  • Delibera Giunta Regionale 13 marzo 2009, n. 256 (5.Le fasi dell’attività vaccinale)  (Pdf 1,70 Mb)

Approvazione del documento contenente “Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna”.
(B.U. 14 aprile 2009, n. 63)
In relazione alla Delibra sopra citata si segnala:

Interrogazione n. 3589 dei Consiglieri Meo e Naldi, di attualità a risposta immediata in Aula, circa l’obiezione di coscienza nei confronti della vaccinazione in età evolutiva in Emilia-Romagna. –  5 febbraio 2013.  (Pdf 692 Kb)
La risposta (Pdf 386 Kb) è consultabile nel verbale della seduta antimeridiana di martedì 5 febbraio 2013, all’oggetto 3589, (pag. 11)

LAZIO

  • Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2012, n. U00192 (Pdf 369 Kb)

Presa d’atto dell’Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5/6/2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012 – 2014”. Piano Regionale Prevenzione Vaccinale 2012 – 2014.
(B.U. 13 novembre 2012, n. 63)

LOMBARDIA

  • Delibera Giunta Regionale  5 dicembre 2012, n. 9/4475 (Pdf 800 Kb)

Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014 (intesa Stato Regioni 22 febbraio 2012).
(B.U. 13 dicembre 2012, n. 50 pag. 7)

Accordo del 24 giugno 2010 (Pdf 116 Kb)
Siglato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dal Presidente e dal Procuratore della Repubblica dei Tribunali dei Minorenni di Milano e Brescia sull’adozione del percorso previsto dalla Delib.G.R. n. V/1587 del 22 dicembre 2005

Circolare Direzione Generale Sanità 14 marzo 2006, n. 11 (Pdf 1 Mb)
Informazioni esplicative ed indirizzi sulle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto – Delib.G.R. n. 8/1587 del 22 dicembre 2005.
(B.U. 27 marzo 2006, n. 13.  Sezione Atti dirigenziali – pag 1146)

Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. VIII/1587 (Pdf 2 Mb)
Determinazioni in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia, con la quale sono stati definite le vaccinazioni raccomandate per infanzia e adulti, le caratteristiche di qualità degli ambulatori vaccinali, gli obiettivi di informatizzazione dei dati vaccinali e del loro inserimento nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

MARCHE

  • Delibera Giunta regionale 3 aprile 2013, n. 480 (Pdf 1,30 Mb)

Recepimento del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 – Intesa Stato-Regioni 22 febbraio 2012

Delibera Giunta regionale 17 novembre 2006, n. 1329 (Pdf 261 Kb)
Linee guida metodologiche per la razionalizzazione e il miglioramento qualitativo dei servizi di vaccinazione nelle Marche.

MOLISE

  • Delibera Giunta Regionale 9 gennaio 2012, n. 8 (Pdf 2 Mb)

Piano vaccinale della Regione Molise – Aggiornamento al 2011. Approvazione.
(B.U. 1° febbraio 2012, n. 3)

PIEMONTE

  • Delibera Giunta Regionale 10 aprile 2006 n. 63-2598

Approvazione Piano Piemontese di Promozione delle Vaccinazioni (PPPV) in attuazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e Province Autonome concernente il Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007.
In particolare:
Allegato A – “Piano piemontese di promozione delle vaccinazioni”  (pag. 26)
Allegato D3 – “Documentazione gestione iter amministrativo per la gestione del rifiuto vaccinale”  (pag. 87)
Allegato E4 – Documento Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta in data 13 giugno 2000  (pag. 90)
(B.U. 27 aprile 2006, n. 17)
Le linee d’azione intraprese sono state riproposte anche nel successivo Piano 2009approvato con Delibera di Giunta n. 6-11554, dell’8 giugno 2009

PUGLIA

  • Delibera Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 241 (Pdf 8 Mb)

Intesa Stato-Regioni 22 febbraio 2012: “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014”. Recepimento e adozione Calendario Regionale Vaccinale 2012 “Calendario per la vita”.
(B.U. 19 marzo 2013, n. 41)

SARDEGNA

  • Deliberazione 16 dicembre 2008, n. 71/12 (Pdf 48 Kb)

Indirizzi alle Aziende sanitarie locali per il miglioramento delle pratiche vaccinali. Piano Regionale della Prevenzione. Delib.G.R. n.29/2 del 5 luglio 2005

Deliberazione 5 luglio 2005, n. 29/2 (Pdf 54 Kb)
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato-Regioni, Province Autonome – 23 Marzo 2005). Approvazione Piano Regionale di Prevenzione.
Paragrafo “Obbligo vaccinale e consenso informato”

SICILIA

  • Decreto Assessore 7 maggio 2012, n. 820 (Pdf 2,80 Mb)

“Calendario Vaccinale per la Vita”. Modifica ed integrazione del Calendario Vaccinale Regionale

Decreto Assessorato alla Salute 19 marzo 2012 (Pdf 460 Kb)
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”.
(G.U. 27 aprile 2012, n. 17  – pag. 44)

TOSCANA

  • Delibera Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 1252 (Pdf 1,90 Mb)

Recepimento “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014” adottato con Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 22.02.2012.
(B.U. 16 gennaio 2013, n. 3, parte seconda)

Delibera Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 369 (Pdf 97 Kb)
Approvazione delle “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all’obbligo vaccinale”.
(B.U. 14 giugno 2006, n. 24, parte seconda)

VENETO

  • Delibera Giunta Regionale 18 settembre 2012, n. 1873

Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva (L.R. n. 7/2007). Approvazione del “Report sull’attività vaccinale dell’anno 2011 e Monitoraggio della Sospensione dell’Obbligo Vaccinale” e del verbale relativo all’incontro del 10/07/2012 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la sospensione dell’obbligo vaccinale.
(B.U. 1° ottobre 2012, n. 80)

L.R. 23 marzo 2007, n. 7
Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva
(B.U. Veneto 27 marzo 2007, n. 30)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

  • Delibera Giunta Provinciale 13 maggio 2013, n. 693 (Pdf 1,50 Mb)

Recepimento dell’accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2012 n. 54 – Piano Nazione di Prevenzione Vaccinale 2012 – 2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

  • L.P. 23 luglio 2010, n. 16 (art. 49 – Vaccinazioni)  (Pdf 137 Kb)

Tutela della salute in provincia di Trento
(B.U. 27 luglio 2010, n. 30, suppl. n. 3)

*************

Siti di riferimento delle Regioni

normative-molteni-vernici-e1341828330578

BASILICATA

  • Basilicatanet.it – Fare le vaccinaizoni

Sezione del Portale regionale che raccoglie indicazioni e consigli sui diversi tipi di vaccinazioni destinate ad adulti e bambini.

EMILIA-ROMAGNA

  • SalutEr 

Portale a cura del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna.Offre informazioni e indicazioni in merito alle Vaccinazioni per bambini e adolescenti.

Informafamiglie & Bambini – Vaccinazioni
Portale della Regione Emilia Romagna curato dai Centri per le famiglie regionali. Offre informazioni sul calendario vaccinale regionale e in generale sui diversi tipi di vaccinazioni destinate ai minori, con indicazioni sulla possibilità di praticare obiezione di coscienza in caso di vaccinazioni obbligatorie.

LOMBARDIA

  • Lombardia cresciamola insieme – Malattie infettive e vaccinazioni

Pagine interne del portale regionale “Salute”, dedicate a informazioni e indicazioni sui temi Malattie infettive e Vaccinazioni

 

PIEMONTE

  • Sanità – Malattie trasmissibili

Portale Sanità – Regione Piemonte. Offre informazioni sul Piano regionale di promozione delle vaccinazioni 2009, con riferimento a tutti gli Atti emanati dalla Regione sul tema.Sezione specifica dedicata alle vaccinazioni pediatriche.

SARDEGNA

  • Sardegna salute – Vaccinazioni

Approfondimento specifico sul tema Vaccinazioni; riporta indicazioni generali sulle pratiche vaccinali obbligatorie.

SICILIA

  • Vaccini e vaccinazioni

A cura dell’Assessorato regionale siciliano alla Sanità. Area tematica dedicata ad informazioni e riferimenti normativi regionali circa le vaccinazioni praticabili sul territorio regionale

TOSCANA

  • Cittadini – Salute e Sport – Vaccinazioni

Sezione tematica del Portale regionale toscano “Salute”. Approfondimento specifico dedicato alle diverse tipologie di vaccinazioni destinate ai residenti (adulti, bambini, immigrati ..) nel territorio regionale.

 

VALLE D’AOSTA

Igiene e Sanità pubblica – Malattie infettive e vaccinazioni

Regione Valle d’Aosta – informazioni generali sull’attività vaccinale regionale. Nella sezione Normativa i principali Atti regionali emanati sul tema

Principali fonti di riferimento:
Siti delle Regioni italiane

***FONTE E ARTICOLI CORRELATI DI SEGUITO***

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/servizi-documentazione/dossier/tratt-sanitari-minori/norm-regionale

Regione Toscana

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23315/Delibera%20Gr%201020_2007/ff3dae14-4f5d-464f-a877-4a514d2130c5

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Sentenze danni da vaccino

La Corte Costituzionale si pronuncia in merito: “Indennizzi anche per danni causati da quelli non obbligatori”

La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 210/95, là dove limita il diritto di indennizzo solo a coloro che subivano danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie escludendolo, invece, quelle raccomandate come morbillo, parotite e rosolia.

Il testo della sentenza.

sentenze

26 APR – Vaccinazioni ancora sotto processo. A pronunciarsi, questa volta, è stata la Corte Costituzionale, che con la sentenza 107 del 16 aprile, depositata oggi, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia”.

A sollevare il caso di fronte alla Consulta era stato il Tribunale ordinario di Ancona rispetto al ricorso per ottenere l’indennizzo proposto dai genitori di una bambina la quale, a seguito della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), che, “ancorché non obbligatoria − e, dunque, non suscettibile di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste dalla normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto − si presentava, però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, avendo essa formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione, attestata da numerosi atti emanati a tale riguardo dalla pubblica amministrazione”.

Ecco il testo della sentenza della Corte Costituzionale.

Fonte Quotidianosanità

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

sentenza crea

Il TAR ribalta la misura unica percentuale per l’indennizzo da danni derivanti da vaccinazioni

Sentenza n. 21704 del 13 ottobre 2009  (Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore M. La Terza)

E’ iniquo l’utilizzo di un parametro identico per tutti (il 12,5 percento) per risarcire coloro danneggiati in maniera irreversibile da vaccino. Così ha sentenziato il  Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla vaccinazione obbligatoria.

La percentuale riduttiva adottata dal Ministero è stata rivista, i giudici hanno stabilito per la ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari al 20 percento dell’indennizzo attribuitole e versato in ritardo o quote non pagate.

I genitori della ragazza, in data  23 luglio 2009  si erano rivolti al Tar per l’annullamento di parte del decreto che non prevede una priorità nei versamenti, né una quantificazione “ad personam” dell’indennizzo decennale in proporzione all’entità dei danni subiti.

I giudici nel valutare che “non appare conforme alla ratio della legge – si legge nella sentenza – adottare un parametro uguale per tutti”, hanno ritenuto opportuno sottolineare l’importanza delle diverse entità e grado d’invalidità come per legge “in funzione della indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione”.

Con la Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (più volte rivista e corretta) lo Stato Italiano ha fissato un risarcimento pecuniario (indennizzo) per coloro che hanno subito danni irreversibili dopo vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata o personale  sanitario che si siano infettati durante l’esercizio delle proprie funzioni a causa di contatto con sangue o suoi derivati.

Si precisa che la L. 210/92 è inerente al riconoscimento di un “indennizzo”, a prescindere da una dimostrata colpa. Detta attribuzione non esclude la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere un indennizzo/ risarcimento del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.

Nello specifico si riportano le tipologie previste:

“1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).

2.   Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

3.   Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).

4.   Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l’infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

5.   Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

6.   Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo.

7.   Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.”

I termini decorrono dal momento della scoperta del danno e sono:

•          3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;

•          10 anni, nei casi di infezione da HIV.

 Fonte  overlex

T.A.R. Lazio, 9 luglio 2009, n. 6707, pres. Di Giuseppe, rel. Taglienti – “DANNO DA VACCINAZIONE E MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO” – Antonello NEGRO

è necessario prevedere adeguati parametri intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti, e ciò in relazione all’eventuale accelerazione dei pagamenti.Il principio, ritiene il Collegio, deve valere evidentemente anche nella fattispecie e deve essere esteso anche alla misura percentuale dell’indennità una tantum, in quanto non appare conforme alla ratio della legge adottare un parametro uguale per tutti, anche se rapportato in percentuale ad indennizzi diversificati. Infatti la diversa rilevanza e gravità dei danni sembra essere presa in considerazione anche e specificamente dall’art. 4 in funzione dell’indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione.Nei termini di cui sopra l’art. 3 del D.M 3 aprile 2008 deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.Per quanto riguarda il risarcimento dei danni il Collegio rileva come, in primo luogo sulle somme da corrispondere, rideterminate in base ai principi precedentemente enunciati, dovranno essere calcolati gli interessi ovvero la rivalutazione monetaria se superiore, a risarcimento della ritardata corresponsione, in ragione della naturale fruttuosità del denaro.Per quanto riguarda il danno morale o esistenziale il Collegio, richiamando i principi posti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6572 del 24.3.2006, ritiene che nella fattispecie possa riconoscersi, anche in applicazione dell’art. 115 c.p.c., la sussistenza del danno stesso considerata la patologia che affligge la figlia dei ricorrenti e che impone periodiche e penose cure; la mancata erogazione del contributo dovuto non può non incidere, come riconosciuto in precedenti analoghi (cfr. Corte d’appello di Milano, sezione lavoro sentenze n. 1237/2008 e n. 74/2009), sui valori costituzionalmente tutelati (art. 2 e 38 Cost.) in particolare sul diritto ad affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita irreparabilmente compromessa con la dignità alla quale concorre anche la tranquillità economica, espressione qui di solidarietà sociale.

Il danno deve quindi essere liquidato in via equitativa, non essendo possibile individuare aliunde il preciso ammontare, in ragione del 20% della sorte capitale.

 CLICCA SUL LINK DI SEGUITO PER VISUALIZZARE LA SENTENZA

http://www.personaedanno.it/danno-esistenziale/t-a-r-lazio-9-luglio-2009-n-6707-pres-di-giuseppe-rel-taglienti-danno-da-vaccinazione-e-mancata-erogazione-del-contributo-antonello-negro

TRIBUNALE2


CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISD.LE REG. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Luisa MOTOLESE Componente
Massimiliano ATELLI Componente relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21071 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro Gabriella Xxx; Giuseppe Jjj; Egisto Hhh, e Mariarosa Yyy.
Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13.1.2005, il relatore Dr. Massimiliano Atelli, gli avv. Tizzi, Rosso e Grassotti, e il Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Claudio Chiarenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 25.9.2003, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione i signori Gabriella Xxx, Egisto Hhh, Mariarosa Yyy e Giuseppe Jjj, operanti a diverso titolo nell’ambito della U.S.S.L. n. 50/52, deducendo quanto segue.
In particolare la Procura Regionale chiede la condanna dei convenuti per due distinte poste di danno.
La prima, per complessive lire 100.000.000 (euro 51.645,69), per la mancata tempestiva attivazione della manleva assicurativa a favore dell’U.S.S.L. anzidetta, da addebitarsi nella misura, rispettivamente, del 60 e del 40 % ai convenuti Xxx e Hhh, all’epoca dei fatti Presidente, la prima, e Responsabile del settore legale, il secondo, dell’Azienda ospedaliera.
L’ulteriore partita di danno, per complessive lire 677.681.915 (euro 349.993,50), per la responsabilità civile riconosciuta con sentenza del Tribunale di Cremona come derivante dal trattamento vaccinale praticato dalla convenuta Yyy, nell’assenza del dr. Jjj, al minore Kkk. Tale posta è per la Procura regionale da ripartirsi tra questi due ultimi convenuti nella misura del 50 % ciascuno.

PER CONTINUARE A LEGGERE LA SENTENZA CLICCARE IL SEGUENTE LINK

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2005/Corte%20Conti%20-%20G.E/C.Conti%20Lombardia%202005%20n.695.htm

http://www.altalex.com/index.php?idnot=53016

Bambina invalida dopo vaccino:
il ministero della Salute deve risarcirla
VACCINOANTINFLUENZALE

FONTE IL MESSAGGERO

La Corte dei Conti ha riconosciuto la sclerosi multipla come danno da vaccino

http://www.laleva.cc/cura/vaccini_news.html#Anchor-La-49575

http://www.aism.it/forum/default.aspx?g=posts&m=22991


Sentenza Sclerosi Multipla

Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Puglia, , Giud.Un. Raeli, ordinanza n. 129 dell’11 giugno 2002, Russo ( avv. Giangregorio ) c. Ministero della Difesa ( n.c. )***

E’ non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del canone di ragionevolezza, nella parte in cui non estende il termine decennale di presentazione della domanda di pensione privilegiata in relazione alla sclerosi multipla.

Omissis…. (ACCEDERE CLICCANDO IL LINK DI SEGUITO)

Sentenza Francia Sclerosi Multipla

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161156&fastReqId=1066763976&fastPos=1


SENTENZE E LINK CORRELATI

http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0342s-06.html

http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=959

http://www.corvelva.org/?page_id=118

http://www.comilva.org/sites/default/files/CC_S_27_19980223.pdf
http://www.emergenzautismo.org/content/view/418/71/
 http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=797&Itemid=1&lang=it_IT
http://www.eius.it/giurisprudenza/2000/2,00,061,0.asp
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0342s-06.html
http://www.aduc.it/notizia/ministero+salute+condannato+epilessia+dopo+vaccino_103213.php

http://www.informasalus.it/it/articoli/coma-vaccino-risarcita.phphttp://www.initiativecitoyenne.be/article-la-preuve-du-defaut-d-un-vaccin-contre-l-hepatite-b-112474945.html

http://www.dailymail.co.uk/…/Panel-rules-MMR-jab-girl…
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20121121-344561
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2010/03/28/news/cieco-per-il-vaccino-risarcito-dopo-42-anni-1.1780446
http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html

http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/CAMPBELL-SMITH.MOJABI-PROFFER.12.13.2012.pdf


Aumento di contenziosi e sanzioni nel periodo 1991-2010 con importanti aziende farmaceutiche.
http://www.omsj.org/…/scale-of-pharma-criminal-fraud…

Affetta da poliomelite risarcita dopo 43 anni

TRENTO.Ci sono voluti 43 anni, ma alla fine ce l’ha fatta. Una donna trentina è riuscita a farsi riconoscere dal tribunale di Trento il diritto all’indennizzo per aver contratto – dall’età di pochi mesi – la poliomelite a seguito della vaccinazione obbligatoria. Si tratta di una sentenza storica, che apre la strada a molte altre cause di risarcimento. La sentenza porta la firma del giudice del lavoro Giorgio Flaim, che ha condannato il Ministero della Salute a risarcire la ricorrente colpita da poliomielite 43 anni fa dopo essere stata vaccinata col vaccino Salk. La sentenza – come dicevamo – è destinata ad aprire la strada ad altre cause simili: mai infatti era stato riconosciuto un risarcimento a tanto tempo di distanza.

http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2003/12/16/BLRPO_AZR06.html


Sentenza positiva del Tribunale di Milano del 14.12.2012

http://www.marchemontinari.altervista.org/alterpages/files/Sentenzatribunalemilano.pdf

FRANCIA RENNES 20 FEBBRAIO 2013 ULTERIORE SENTENZA POSITIVA CORRELAZIONE VACCINO EPATITE B – SCLEROSI MULTIPLA

http://ddata.over-blog.com/…/Communique-Arret-C.-appel…

 

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Decreto Presidenziale n. 355/99


Il D.P.R. 355/99 prevede che tutti i bambini non vaccinati
debbano essere ammessi in tutte le scuole e comunità infantili.



costituzione


Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355
(in GU 15 ottobre 1999, n. 243)

Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il D.P.R. 22.12.67, n. 1518, concernente regolamento per l’applicazione del titolo III del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l’art. 47;

Visto l’art. 17, comma 1, della Legge 23.8.88, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore di, sanità, espresso in data 30.9.98;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli. atti normativi nell’adunanza del 28.9.98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 5.11.98;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA il seguente regolamento:


Art. 1

1. L’art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente:

“Art. 47. – l. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.


2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.


3. E’ fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.”.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


ARTICOLI CORRELATI DI SEGUITO


LEGGI E DECRETI/SPIEGAZIONE DEL TERMINE OBBLIGATORIO


TUTTE LE NORME LE TROVERETE NEL LINK DI SEGUITO

VACCINI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI


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Vaccini Obbligatori e facoltativi

QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI E I FACOLTATIVI?

vaccino bimba


 

  • I vaccini obbligatori in Italia sono solo Difterite, Tetano, Polio ed Epatite B, ad esclusione del Veneto che ha eliminato l’obbligo dal 2008.

Il vaccino esavalente contiene anche: anti-Haemophilus tipo b (Hib) coniugato e antipertossico (componenti acellulari).


Solo in Veneto è stato eliminato l’obbligo dal 2008; in diverse regioni sono state eliminate le sanzioni amministrative (Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna e prov. Auton. Trento).


Ecco tramite il link di seguito,il calendario delle vaccinazioni  aggiornato dal sito del Ministero della Salute con ultimo aggiornamento del 3 novembre 2014


http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=648&area=Malattie%20infettive&menu=vaccinazioni


  • 3° mese si intende dal 61° giorno di vita
  • 5-6 anni si intende dal 5° compleanno (5 anni e 1 giorno) ai 6 anni e 364 giorni(7° compleanno)
  • 12° anno si intende da 11 anni e 1 giorno (11° compleanno) fino a 11 anni e 364 giorni (12° compleanno)
  • 11-18 anni si intende da 11 anni e un giorno (11° compleanno) fino ai 17 anni e 364 giorni (18° compleanno)

ALCUNE INFO IN MERITO:


 

ESAVALENTE:  contiene due vaccini NON obbligatori, le mamme possono esigere o solo i 4 vaccini obbligatori (epatite b,difterite, tetano e polio) o vaccini singoli…è importante sapere tutte queste malattie cosa sono,come si contraggono, MA è anche importante sapere se è necessarie farle a soltanto due mesi di vita. Attualmente il vaccino esavalente somministrato in Italia è l’Infanrix Hexa prodotto dallaGlaxoSmithKline S.p.A. Nell’Infanrix Hexa è presente sia come alluminio idrossido, idrato (Al(OH)3) 0,5 milligrammi, che come fosfato di alluminio (AlPO4) 0,32 milligrammi Al.”In tutto sono 0,82 mg di alluminio che vengono iniettati, con la prima dose, in un cucciolo umano di 70 giorni e del peso di 5-6 chili. E’ importantissimo sapere che molte malattie sono state eradicate grazie alle migliorate condizioni igieniche,cosa che spesso,molto spesso non viene detta a noi mamme.Ma  addentriamoci singolarmente nell’Esavalente,con le varie malattie,conosciamole insieme,la loro eradicazione,la loro esistenza o scomparsa e il loro “contagio”.


 

POLIO:  l’Europa è stata dichiarata Polio-free sin dal 2002 dall’OMS, perché da oltre 10 anni non vi erano casi di polio, è una malattia che si contrae per via oro-fecale.   La poliomielite, comunque, è diventata una malattia virale rara in molte Nazioni e in Italia pare non si siano più verificati casi spontanei dal 1983 e i soggetti che superano la malattia in modo spontaneo acquisiscono una immunità duratura, forse per tutta la vita.


 

DIFTERITE: Nel nostro Paese, l’incidenza della difterite è andata gradualmente riducendosi dagli anni ‘60 agli anni ‘80 del XX secolo (solo in parte grazie al vaccino, ma prevalentemente grazie alle migliorate condizioni di vita e poi anche alla disponibilità degli antibiotici) e oggi questa malattia è praticamente scomparsa (l’ultimo caso italiano si è verificato nel 1991, ma la vera causa di quella morte non è maistata accertata).


 

EPATITE B:  I bambini non sono una categoria a rischio (se i genitori e i conviventi non sono infetti),  infatti  il neonato non si droga e non ha rapporti sessuali,  per quanto emancipati siano rispetto i loro coetanei di 30 anni fa. In Italia il vaccino è stato reso obbligatorio grazie ad una tangente all’ex Ministro della salute che nell’aprile 2012 è stato condannato anche in terzo grado, in Francia il vaccino epatite B non è più obbligatorio perchè diverse sentenze hanno dimostrato la correlazione con da sclerosi multipla.


 

TETANO:  è una vaccinazione che può essere rimandata, un bambino nel primo anno di vita non è in movimento, inoltre il tetano pediatrico che “da trent’ anni non presenta un caso di mortalità, in Europa”, è una malattia che colpisce maggiormente gli anziani perchè  il loro sistema immunitario col passare degli anni indebolisce. E’ importante disinfettare le ferite con acqua ossigenata.


 

MORBILLO:  (vaccino non obbligatorio) È vero che sono possibili alcune complicazioni, ma queste in genere colpiscono i soggetti più deboli, cioè più immunodepressi.  La malattia naturale fornisce una protezione che dura tutta la vita e che è superiore a quella offerta dal vaccino.  Le donne che hanno avuto la malattia naturale, durante la gravidanza trasmettono al figlio una fornitura anticorpale specifica che lo proteggerà molto a lungo. L’incidenza di questa malattia è iniziata a decrescere molto tempo primadell’inizio della vaccinazione e ciò significa che anche il morbillo è, come tutte le patologie infettive, fortemente influenzato dalle condizioni igieniche, sociali,culturali e ovviamente immunitarie dei soggetti esposti al virus.- La mortalità per morbillo naturale è molto calata in questi ultimi anni,- molti studi dimostrano una prevalenza di epidemie di morbillo nella popolazione vaccinata.


ROSOLIA:  La rosolia è una malattia molto comune e lieve che colpisce l’infanzia, anche se oggi la frequenza maggiore si è spostata verso l’età di 10-14 anni.  Il senso di questa vaccinazione, quindi, non è quello di evitare la rosolia nel bambino, ma di evitare la rosolia congenita nel feto. Va anche detto, però, che la vaccinazione non fornisce una copertura totale e quindi non elimina completamente il rischio di rosolia congenita nel bambino. Inoltre, la malattia naturale offre una protezione che dura tutta la vita, mentre la vaccinazione infantile, secondo alcuni Autori, presenta una recidiva di malattia da adulti nel 50% dei casi. Pertanto, in particolare per le ragazze, il genitore può prendere in considerazione la possibilità di rimandare la vaccinazione in età adolescenziale, valutando prima con esami l’immunità naturale.


 

PAROTITE:La parotite è una malattia causata da un virus che si diffonde di solito attraverso la saliva e può infettare molte parti del corpo, soprattutto le ghiandole salivari parotidi. Le ghiandole salivari parotidi, che producono la saliva per la bocca, si trovano verso la parteposteriore di ogni guancia, nella zona tra l’orecchio e la mascella. In caso di parotite di solito queste ghiandole si gonfiano e diventano dolorose.  Pertanto in particolare per i ragazzi,  il genitore può prendere in considerazione la possibilità di rimandare la vaccinazione in età adolescenziale valutando prima con esami l’immunità naturale.


 

VARICELLA: La varicella, che è una malattia molto contagiosa, ha un’incubazione di 11-21 giorni e poi si manifesta con febbre non molto elevata,malessere generale e un tipico esantema caratterizzato da piccolepapule rosa che appaiono ad ondate successive per 3-4 giorni sia sulla cute che sulle mucose. Recentementeviene proposta la vaccinazione antivaricella, ma la sua innocuità ed efficaciasono ancora da accertare con precisione. Molti medici ritengono che questa vaccinazione sia una profilassi eccessiva rispetto ai reali pericoli di questa malattia e la accettano eventualmente solo per i soggetti immunodepressiad elevato rischio. Secondo il Ministero della Salute, questa vaccinazione va somministrata ai soggetti che hanno un rischio specifico correlato a patologie preesistenti o a particolari condizioni di lavoro.


 

PERTOSSE La pertosse è una malattia batterica altamente contagiosa che, proprio perché è una malattia di mucosa e non sistemica, non fornisce una immunità di lunga durata; è però noto che, come per tutte le infezioni, l’immunità si prolunga enormemente se l’individuo viene ogni tanto in contatto con qualche batterio della pertosse.La vaccinazione, invece, non conferisce né un’immunità completa né duratura (studi recenti indicano che la protezione è dell’80% dopo 3 anni e del 10% dopo12 anni dalla vaccinazione). Gli adolescenti e gli adulti, pertanto, si possono ammalare indipendentemente che siano già stati vaccinati o meno.


 

MENINGITE: (vaccino non obbligatorio) il vaccino non copre tutti i ceppi virali e spesso viene seminato il panico con articoli quando accadono spiacevoli casi senza specificare se si tratta di meningite fulminante o il ceppo batterico.La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale (le meningi). La malattia generalmente è di origine infettiva, può essere causata da virus, da batteri o da funghi.La forma virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune, solitamente non ha conseguenze gravi e si risolve nell’ arco di una decina di giorni.


 

PNEUMOCOCCO:  “Non è sensato somministrare milioni di dosi con una situazione che vede solo pochissimi bambini all’ anno in Italia danneggiati dalla malattia. In sanità pubblica occorre scegliere gli interventi di massa sulla base del beneficio che questi possono portare in termini di salvaguardia di vite umane e di miglioramento della qualità della vita e una vaccinazione di massa contro il Pneumococco non soddisfa questi requisiti. Inoltre, se ci dovessero essere effetti indesiderati rari emergerebbero somministrando il vaccino su larga scala. Non siamo in grado di fare un bilancio approfondito tra rischi e benefici. Il nuovo vaccino contro il Pneumococco è stato studiato su misura per i sierotipi di Pneumococco isolati negli Stati Uniti, mentre in Italia i sierotipi presenti non sono ancora noti. Quindi, c’è la possibilità che il vaccino non sia nemmeno molto efficace per la nostra realtà. Inoltre, negli USA l’incidenza della malattia è maggiore rispetto all’ incidenza bassissima che c’è nel nostro Paese”.


 

ROTAVIRUS: L’età maggiormente colpita è quella pediatrica sotto i 5 anni, ma l’età più a rischio per presentare una infezione grave va dai 6 ai 24 mesi. Infatti, secondo l’OMS, il rotavirus è la forma virale digastroenterite più grave che colpisce i bambini sotto i 5 anni nei Paesi più poveri del mondo dove le precarie condizioni  igieniche si sommano alla difficoltà di accedere alla terapia di reidratazione e alle altre cure mediche. Nei Paesi occidentali, la gastroenterite da rotavirus, non  è una malattia letale, ma può dare complicanze anche gravi nelle persone anziane e in quelle immunocompromesse. Dopo i primi esperimenti con un vaccino USA che nel 1998  è stato ritirato dal commercio (dopo soli 7 mesi di vita). – il vaccino europeo monovalente costituito da virus umani vivi e attenuati appartenenti al ceppo più comune (G1P8), che viene somministrato in 2 dosi orali a distanza di 4 settimane tra loro; – il vaccino americano pentavalente costituito da un ceppo bovino riassortito in modo da esprimere in superficie le proteine dei 5 sierotipi più frequenti (G1, G2, G3,G4 e P[8]), che viene somministrato in 3 dosi orali a distanza di 4 settimane tra loro.


 ***TUTTE LE NORMATIVE***


 

NORMATIVA: ANTI EPATITE B: Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127): Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127 http://www.iss.it/binary/tras/cont/19910527_LEGGE%2027%20maggio%201991%20vaccinazione.1181036033.pdf http://www.iss.it/binary/tras/cont/19911004_Circolare%204%20ott%201991.1181036033.pdf


ANTIPOLIO: Legge 4 FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n. 44) http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto;jsessionid=ywL45knVyFRGMu3Wsznbww__?completo=si&id=23278


ANTI TETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U. 27 MARZO 1963 n. 83
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?completo=si&id=23277


ANTI DIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U. 1 LUGLIO 1939 n. 152).


LEGGE REGIONALE VENETO n. 7 del 23 marzo 2007. Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva. http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=196236



LOMBARDIA: accordo regionale tra Tdm e Asl: i genitori che rifiutano la vaccinazione non verranno convocati al Tdm
http://www.tribunaleminori.milano.it/FileTribunali/20320/Sito/Documenti/Protocolli%20e%20Convenzioni/Accordo%20Vaccinazioni.pdf


 http://www.tribmin.milano.giustizia.it/FileTribunali/20320/Sito/Documenti/Protocolli%20e%20Convenzioni/Accordo%20Vaccinazioni.pdf



DI SEGUITO TROVERETE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI ,ARTICOLI E TRADUZIONI

Malattie e relativi vaccini;approfondimenti con fonti e link a cui potrete accedere


Pareri legali dell’Avvocato Roberto Mastalia

https://vacciniinforma.it/?p=69


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RIPORTIAMO DI SEGUITO I LINK UTILI DI APPROFONDIMENTO


 

“PARERI LEGALI E SPIEGAZIONE DEL TERMINE OBBLIGATORIO”

https://vacciniinforma.it/?p=69


 

 

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LE VACCINAZIONI NON SONO COERCIBILI

LE VACCINAZIONI NON SONO COERCIBILI


Nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio


 sentenze

 


La Costituzione italiana (art.32), la vigente normativa e trattati internazionali sottoscritti dall’Italia (Oviedo) non consentono prestazioni sanitarie senza il consenso dell’interessato per cui è sempre possibile obiettare o dissentire rispetto alle vaccinazioni, anche quelle cd “obbligatorie” in quanto il fatto che a suo tempo siano state definite obbligatorie non comporta la loro coercibilità.


 

  • Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


  •  Articolo 5

Regola generale
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”


DI SEGUITO I LINK DI RIFERIMENTO E I DOCUMENTI VISIONABILI

 

Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina ( Convenzione di Oviedo) Consiglio d’Europa (1996)


https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32


 

RIPORTIAMO DI SEGUITO IL LINK DI RIFERIMENTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO “LEGGI E DECRETI,I VACCINI SONO OBBLIGATORI? PARERI LEGALI E SPIEGAZIONE DEL TERMINE OBBLIGATORIO”


 

https://vacciniinforma.it/?p=69

 

 

 

 

 

 

 

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CDC:Le modifiche proposte per migliorare il sistema di segnalazione delle reazioni avverse

CDC:Le modifiche proposte per migliorare il sistema di segnalazione delle reazioni avverse

2015/01/05

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Nel settembre 2014, i centri per il controllo delle malattie (CDC) hanno informato i funzionari dei comitati federali consultivi sulle proposte di modifica del modulo usato dai medici e consumatori delle segnalazione di reazioni avverse (VAERS).

I funzionari del CDC,desiderano che tutte le reazioni da vaccino, ricoveri,gli infortuni e i decessi siano archiviati elettronicamente quindi la segnalazione al VAERS verrebbe fatta in maniera computerizzata e perciò veloce.

I vaccini possono causare lievi e gravi reazioni, lasciando i soggetti vaccinati con danni molteplici al cervello, disturbi del sistema immunitario, disabilità o  morte.

L’attuale modulo di segnalazione VAERS, permette al pubblico di presentare le relazioni sugli effetti collaterali del vaccino per telefono, fax, posta e on-line.

Inoltre, la legge federale  richiede a tutti i fornitori di vaccini di segnalare gli eventi avversi correlati elencati sulla tabella federale (VIT) al VAERS.


La maggior parte dei rapporti sulle segnalazioni di reazione  sono scritti a mano

medico

Durante l’incontro del National Vaccine Advisory, i funzionari del CDC hanno riferito che circa il 70 per cento dei rapporti VAERS sono scritti a mano e presentati per posta o via fax, mentre il 30 per cento sono comunicazioni on-line.

Il sistema riceve circa 30.000 rapporti ogni anno e si stima che solo il 10 per cento degli eventi avversi da vaccino siano segnalati al VAERS.

La sottostima delle segnalazioni da reazione, negli Stati Uniti è una debolezza ampiamente riconosciuta.

E’ noto, inoltre, che ben poco sia stato fatto dai funzionari federali della salute per aumentare le segnalazioni al VAERS da parte dei fornitori di vaccini,nonostante il passaggio della Legge Nazionale dei danni da vaccino nel 1986, richiedesse la segnalazione di eventi avversi.

Anche se il nuovo modulo di segnalazione proposto dal CDC aggiunge nuove funzionalità pur conservando molti dei campi di raccolta dati nella corrente forma, NVIC si oppone alla proposta del CDC per eliminare l’opzione di presentare relazioni scritte a mano. Un trasferimento previsto verso un sistema completamente informatizzato,rischierebbe di causare ancor più sottostima degli eventi avversi da vaccino e penalizzare coloro che non sono pratici di informatica.Questi cambiamenti potrebbero anche ostacolare l’efficace monitoraggio e la rilevazione di eventi avversi  insoliti.


.Ipotesi e omissione fangosa dei dati

CONSULTARE IL DOCUMENTO POSTATO DI SEGUITO

  • Advisory Commission on Childhood Vaccines

.Per approfondimenti cliccare nelle fonti di seguito

Shimabukuro T. CDC Immunization Safety Office. The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) formVersion 2.0 (proposed). National Vaccine Advisory Committee meeting Sep. 9-10, 2014.

Current VAERS reporting form. Centers for Disease Control. Accessed Dec 28, 2014

 Recording and Reporting Requirements. National Childhood Vaccine Injury Compensation Act of 1986 – 42 U.S.C. §§ 300aa-25. Accessed Dec. 28, 2015.

Annual reports to VAERS. About VAERS – Centers for Disease Control. Accessed Dec. 28, 2014

Rosenthal S, Chen R. The reporting sensitivities of two passive surveillance systems for vaccine adverse events.Am J Public Health 1995; 85: 1708-9.

Food and Drug Administration. Center for Drug Evaluation and Research. The clinical impact of adverse event reporting. MedWatch. October 1996.

Advisory Commission on Childhood Vaccines transcript Sep. 5. 2014, Physician comments – vaccine provider identification, page 49 Accessed Dec. 28, 2014

Evaluating Biological Mechanisms of Adverse Events. Institute of Medicine – Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. Washington, DC: The National Academies Press, 2012, pg 82.

***fonte nvic ***
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La modalità di conservazione dei vaccini e i loro danni

I DANNI CAUSATI DAI VACCINI

Veniamo ora ai danni che potenzialmente possono provocare i vaccini pediatrici.

La modalità di conservazione dei vaccini

vaccino (1)


Il primo importante problema dei vaccini riguarda la loro modalità di conservazione, in merito alla quale la regione Emilia-Romagna nella famosa delibera nr. 256 del 13-03-2009 ha ampiamente evidenziato agli operatori sanitari l’importanza di “disporre nella sede vaccinale di attrezzature indispensabili atte a garantire il mantenimento della catena del freddo e a rivelare una sua eventuale interruzione”.

Si consideri che inizialmente i vaccini vengono spediti dalla casa produttrice alle Ausl, che li stoccano in grandi magazzini e da qui spediti alle varie sedi vaccinali. Lungo tale percorso la catena del freddo non deve mai essere interrotta. Mi sorge spontanea una domanda: come fanno ad accorgersi dell’interruzione?

Non è il caso che la delibera regionale (o meglio una legge nazionale) specifichi meglio, imponendole e non lasciandole alla buona volontà delle Ausl, quali debbano essere le tipologie di strumenti da adottare per rilevare l’interruzione e che si faccia carico di identificare uno standard procedurale non dico a livello nazionale ma quantomeno a livello regionale? A noi chi ci dice che l’interruzione sia stata rilevata e che a seguito di tale evento i vaccini siano stati buttati? A proposito, quali sono le modalità di smaltimento previste, visto che ai sensi del Dpr 15 luglio 2003 nr. 254 sono considerati rifiuti pericolosi a rischio infettivo? Mi piacerebbe sapere dove sono andate a finire le innumerevoli dosi di vaccino anti-suina non utilizzate.

I vaccini hanno una scadenza che va monitorata e devono essere stoccati nel frigorifero secondo una precisa procedura: non vanno posizionati negli sportelli ma nella parte centrale del frigorifero, non ammassati. Le celle frigorifere devono essere di capacità adeguata tenendo presente che ogni cella non dovrebbe venire riempita per più della metà della sua capacità. Vanno inoltre lasciati spazi vuoti tra le confezioni e fra queste e le pareti, ecc., ecc.

Sempre e solo da un punto di vista matematico, si può dire che le variabili in gioco, solo per la corretta conservazione dei vaccini siano davvero tante. Se poi aggiungiamo che la professionalità del nostro sistema sanitario non sempre è al top, mi vengono i brividi (e non di freddo) a pensare che, ripeto, non esista un sistema (procedura + attrezzature + controlli) standard replicato in tutte le sedi vaccinali.

La delibera in questione indica che gli strumenti di rilevazione delle temperature devono essere applicati ai frigoriferi, ma forse sarebbe meglio applicarli sulle confezioni dei vaccini, in modo che il rilevatore segua sempre il vaccino in ogni istante della sua esistenza, trasporto e conservazione, vista l’importanza VITALE della questione.

D’altronde lo si fa già con le bottiglie di vino: alcune aziende applicano sulla bottiglia un rilevatore di temperature che traccia le temperature minima e massima a cui la bottiglia viene sottoposta durante il trasporto o la conservazione, che restano visibili a chi le acquista, al fine di garantire al consumatore finale di acquistare un prodotto non alterato da una cattiva conservazione. Se lo si fa per il vino non vedo perché non lo si possa fare per i vaccini. Ma facciamo finta che da questo punto di vista sia andato e che andrà sempre tutto bene e iniziamo ad analizzare i possibili danni dei vaccini.

Le ultime sentenze sui danni da vaccino

 

sentenze

La Corte d’appello di Torino a luglio 2012 ha ammesso un risarcimento da 1,8 milioni di euro nei confronti di una ragazza di 29 anni, in stato vegetativo da 24 dopo la vaccinazione antidifterica/antitetanica eseguita nel 1988, con l’aggravante di un riconosciuto errore medico per la mancata somministrazione di cortisone alle prime manifestazioni di crisi seguite alla vaccinazione.

Il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 2010\148, Ruolo n°2010\0474, Cron. N° 2012\886 ha condannato il ministero della Salute a risarcire la famiglia del piccolo B.V., riconoscendo un nesso di causalità tra il vaccino trivalente (contro morbillo, parotite e rosolia) a cui venne sottoposto nel 2004 e l’autismo insorto successivamente. Nesso di causalità: il tribunale non si è sostituito ai medici e alla ricerca medica, per cui è inutile che da più parti si cerchi di screditare la sentenza adducendo il fatto che il giudice non abbia competenza in materia, perché lui si è limitato esclusivamente, come i genitori del bimbo, a constatare che prima della vaccinazione stava benissimo e poi è diventato autistico, punto.

Il bambino avrebbe iniziato a manifestare sintomi preoccupanti (diarrea e nervosismo) il giorno stesso della vaccinazione, mentre tra il 2004 e il 2005 sarebbero sopraggiunti segni di grave disagio psico-fisico fino al riconoscimento, il 31 agosto 2007, dell’invalidità totale e permanente al 100%. Che questo fosse riconducibile alle vaccinazioni praticate lo affermava già lo specialista Niglio nel giugno 2008 e a confermarlo arrivava, un anno dopo, anche lo specialista Montanari.

Che tale condizione fosse riconducibile “con ragionevole probabilità scientifica” alla somministrazione del vaccino MPR avvenuta presso la Asl di Riccione è stata poi la valutazione dell’ausiliare medico-legale, che per i giudici va accolta. La sentenza ha suscitato grande clamore non solo in Italia, ma in tutto il mondo (cercate in internet “autism vaccine” e salteranno fuori una sfilza di articoli e discussioni inerenti la sentenza di Rimini). Persino il Daily Mail in Inghilterra l’ha ripresa in un articolo del 16 giugno 2012 intitolato “MMR: A mother’s victory.”

 

Questi sono solo alcuni esempi, se ne possono trovare altre di sentenze di questo tipo. Quello invece che non ci è dato sapere con trasparenza dal Ministero della Salute è quanti e quali siano i casi accertati, ovvero denunciati, di reazioni avverse e di danni da vaccino. Si tenga presente di un aspetto molto importante: ora che grazie a organizzazioni e personalità mediche esterne al sistema sanitario nazionale si inizia a informare i cittadini e ora che i media riprendono tali sentenze, le denunce crescono.

Ma è comunque molto probabile che i casi reali di danni da vaccini siano nettamente più alti di qualsiasi stima o dato ufficiale che il Ministero un giorno volesse farci la cortesia di comunicare. Quello che ho trovato è il ”Rapporto sulla sorveglianza post-marketing 2009-2010” dell’AIFA.

Segnalare le reazioni avverse

farmacovigilanza1


Se vostro figlio ha avuto una reazione avversa insorta dopo la vaccinazione potete (anzi dovete) segnalarla ai responsabili del sistema di Farmacovigilanza. Nella seguente pagina dell’agenzia del farmaco è spiegato nel dettaglio come fare:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali.

Le reazioni avverse ai vaccini possono avvenire in un lasso di tempo molto variabile a seconda della loro gravità:

  • entro un intervallo di tempo breve (minuti): anafilassi, episodi sincopali, crisi d’ansia
  • entro un un intervallo di tempo più lungo (ore o giorni): reazioni locali, febbre alta, vomito, convulsioni

Per quanto riguarda l‘insorgenza di problematiche complesse che investono in maniera permanente il sistema nervoso o digestivo, come per es.sindrome di Guillain-Barrè, malattie demielinizzanti, SIDS, autismo, ma anche celiachia, allergie, ecc, dipende molto da quando i genitori iniziano ad accorgersene e da quando i medici riescono ad effettuare una diagnosi precisa.

Si può parlare anche di qualche anno. Come successo al piccolo B.V. della sentenza del Tribunale di Rimini, il problema si è manifestato subito con sintomi lievi per poi peggiorare progressivamente nell’arco di 3 anni. Eventi fatali come la SIDS (morte in culla), che viene trattata nei paragrafi successivi di questo capitolo, possono avvenire dopo 1 giorno o diversi mesi dalla vaccinazione.

Se avete già letto il rapporto AIFA 2009-2010 linkato al paragrafo precedente, a pag. 29 viene presentato il caso di una bimba che a 2 mesi aveva presentato convulsioni 3 ore dopo la vaccinazione con esavalente, deceduta nove mesi dopo improvvisamente in pieno benessere (SIDS). Purtroppo, la verità, come meglio approfondito nei successivi paragrafi, è che non esistono nè studi tossicologici di breve periodo, nè tantomeno studi di lungo periodo sulle possibili reazioni avverse.

  • I Servizi delle ASL predisposti alle vaccinazioni sono soliti assicurare che i vaccini non causano alcun effetto indesiderato importante e, se ciò accade, è un evento eccezionale. Quindi, ci viene chiesto di vaccinare i nostri figli garantendoci che i vaccini sono utili, necessari e innocui. Però i vaccini sono farmaci e sappiamo che non esistono farmaci senza effetti indesiderati.In Italia, le vaccinazioni obbligatorie per Legge sono 4 (vaccini contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B), ma vengono somministrati, senza alcuna spiegazione, inizialmente 7 vaccini (quelli precedenti, più i vaccini contro pertosse, emofilo B e pneumococco), poi altri 5 (vaccini contro morbillo, parotite, rosolia, meningococco C e varicella) e annualmente viene caldamente proposto spesso anche quello contro l’influenza. In tutto, vengono fatti passare implicitamente come obbligatori e inoculati, circa 25 antigeni vaccinali (compresi i richiami) nei primi 15 mesi di vita del bambino. I genitori sono invitati a firmare il consenso “informato” prima di vaccinare i loro figli, ma non sono assolutamente informati dei possibili danni vaccinali se non in modo superficiale e rapido. Inoltre, se chiedono che il medico vaccinatore firmi lui stesso un documento in cui dichiara quello che assicura a voce, e cioè che il vaccino non recherà alcun danno al bambino, si rifiuterà categoricamente di firmare. Quello che è peggio, è che lo stesso Ministero della Salute non dispone di dati nazionali sulla reale incidenza annua dei danni da vaccinazione. Eppure, i medici che si interessano di questo problema ricevono innumerevoli richieste di intervento nei riguardi di svariati effetti indesiderati, alcuni lievi e altri gravissimi, alcuni di breve durata e altri irreversibili, che fanno pensare che questo problema sia tutt’altro che eccezionale. Inoltre, sono sempre più numerose le domande di indennizzo che i medici legali di questo settore ricevono da genitori convinti che i vaccini eseguiti abbiano gravemente danneggiato loro figlio. Tutti i genitori che ci contattano a causa di un danno vaccinale affermano che prima di allora non sapevano assolutamente nulla del rischio che correvano con la vaccinazione, perché il consenso che essi stessi hanno dato all’atto della vaccinazione ero un consenso ben poco “informato“. Infine, sappiamo anche che la maggior parte dei genitori riferisce di aver avvisato il proprio medico di fiducia dell’evento avverso, ma di non essere stati né considerati né creduti ed è pertanto palese che in questi casi il danno vaccinale non venga segnalato agli organi di Farmacovigilanza competenti. Cogliamo l’occasione per ricordare al Lettore che esiste una scheda che deve essere compilata da tutti i cittadini in caso di reazioni al vaccino. La scheda va scaricata dal seguente sito dell’AIFA:
  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali.

Oltre alla compilazione della scheda AIFA (che però invitiamo nuovamente tutti a compilare anche se il danno/disturbo vaccinale è avvenuto in passato), data la grave carenza di raccolta dati che esiste nel nostro Paese diversamente da quanto accade negli altri Stati, abbiamo pensato di contribuire anche noi nel far conoscere ai genitori questo loro dovere di segnalare i danni vaccinali e nello stesso tempo noi stessi desideriamo conoscere la realtà italiana su questa piaga che affligge talvolta gravemente alcune famiglie, perché pensiamo che non possiamo continuare a vaccinare i nostri figli senza sapere quanto questo trattamento sia dannoso! Pertanto, abbiamo pensato di organizzare un semplice ma capillare Censimento Nazionale dei Danni da Vaccini in modo da poter rendere noti, alle Autorità Sanitarie e anche ai genitori stessi, i dati sull’entità di questo grave problema che minaccia la salute di molti nostri figli. Il CoRIV (Coordinamento per la Ricerca e l’Informazione sulle Vaccinazioni) chiede pertanto a tutti i genitori, a tutti coloro che hanno un familiare che è stato colpito da un danno vaccinale e a tutte le Associazioni sensibili a questo problema, di compilare la scheda seguente. La scheda va compilata non solo da coloro che hanno un familiare attualmente danneggiato da una vaccinazione, ma anche nel caso un loro familiare sia stato danneggiato o anche solo disturbato in precedenza e ora è guarito o, disgraziatamente, deceduto.

QUALI SONO I DANNI O DISTURBI VACCINALI CHE DESIDERIAMO CENSIRE?

Vogliamo conoscere tutti i danni o disturbi vaccinali, sia quelli recenti sia quelli accaduti molti anni fa. Non desideriamo raccogliere solo i danni vaccinali gravi, ma anche quelli lievi, passeggeri e/o localizzati, perché gli studi scientifici eseguiti su questo settore raccolgono tutte le reazioni avverse causate da una vaccinazione. Non ci interessano solo i danni vaccinali riconosciuti dal pediatra o dall’ASL, ma, oltre a questi, anche tutti i disturbi che i genitori hanno attribuito al vaccino o comunque che sono insorti in conseguenza della vaccinazione: da poche ore dopo, a molti giorni dopo (a tale scopo, per cercare di non attribuire ai vaccini disturbi o danni impropri, consigliamo di leggere la tabella B finale: Guida all’individuazione di un danno da vaccino). Non ci interessano solo i disturbi o danni organici veri e propri, ma anche i disturbi caratteriali o del sonno o dei ritmi di vita che sono insorti dopo la vaccinazione. La scheda richiede pochi minuti per essere compilata e diventerà uno strumento molto chiarificatore per sensibilizzare la gente e le Autorità competenti sul grave problema dei danni da vaccino.

I risultati di tale censimento verranno resi noti alle Autorità Sanitarie e ai genitori stessi. Infine una considerazione banale ma doverosa: è evidente che ogni bimbo ha delle sue specificità ed è diverso da qualsiasi altro bimbo. Per tale motivo alcuni bimbi vaccinati non svilupperanno mai reazioni avverse di alcun tipo, mentre altri sì, chi in forma più leggera, chi più grave. Dipende da molti fattori, tra cui per es. il peso, la maggiore o minore maturazione del sistema nervoso e immunitario, fattori genetici predisponenti tra cui quelli ereditabili dai genitori, allergie latenti, ecc., così come un nato prematuro, essendo meno sviluppato, ha certamente più probabilità di andare incontro a reazioni avverse. L’attenzione quindi va posta essenzialmente sulla tipologia di potenziali reazioni avverse e sulla loro gravità, rapportate all’incidenza delle malattie infettive per cui ci si dovrebbe vaccinare.

Cosa contengono i vaccini

laboratorio-analisi

 


Nei vaccini c’è il mercurio, che è contenuto in un conservante che si chiama Thimerosal, ovvero mercurio tiolato di sodio, mertiolato, etilmercuriotiosalicilato, sodio timerfonato.

Lo si trova nei vaccini contro il tetano, difterite, pertosse, antiepatite B e antiinfluenzale. E’ usato da oltre 70 anni in tanti altri farmaci. Inoltre negli adiuvanti (sostanze usate nella pratica di laboratorio per potenziare le risposte immunitarie dell’organismo; iniettati con la sostanza verso la quale si vuole immunizzare l’organismo, possono agire rendendone più lento l’assorbimento e quindi più efficace la produzione di anticorpi, oppure possono esercitare un’azione generica di stimolo sul sistema immunitario) usati nei vaccini pediatrici compaiono anche l’alluminio e la formaldeide.

Per far capire in maniera semplice il livello di pericolosità e tossicità del mercurio, si pensi che, recependo una direttiva UE del 2007, da aprile 2009 in Italia è vietata la vendita di termometri al mercurio.

Partiamo dalle leggi degli stati e dalle disposizioni degli enti preposti alla verifica della salute umana.

L’FDA (Food and Drug Administration) statunitense ha dato disposizione di eliminare il thimerosal dai vaccini pediatrici già dal 1999.

fda

Le linee guida dell’EPA (Environmental Protection Agency, l’agenzia governativa USA per la protezione dell’ambiente e della salute umana) consentono mercurio in dosi di 0,1 mcg per kilogrammo di peso per giorno. A seconda del peso, un bimbo di 3 mesi che riceve 62,5 mcg di mercurio in 1 giorno eccede le linee guida EPA per più di 78 volte (*).

E, come alcuni ricercatori hanno puntualizzato ad un meeting sul Thimerosal che si è tenuto all’IOM (Institute of Medicine) statunitense, i limiti di sicurezza EPA sono basati su un’ingestione graduale di mercurio derivante dall’assunzione di pesce. Ma questo limite non è mai stato applicato al caso in cui il mercurio venga assunto attraverso iniezione diretta (Ndr perché non ci sono studi al riguardo), essendo in questo caso in grado di attraversare la barriera ematoencefalica (Ndr che nei neonati, e ancor di più nei nati prematuri, è fragile perché il sistema nervoso non è ancora del tutto formato e sviluppato).

Secondo il Dr. Boyd Haley capo del dipartimento di chimica dell’università del Kentucky e una ricerca riconosciuta a livello internazionale sulla tossicità del mercurio (toxicity of mercury compounds), nessun quantitativo di thimerosal è sicuro, perché è ben conosciuto che i neonati non producono livelli significativi di bile o che abbiano adeguate capacità renali per diversi mesi dalla nascita. Il trasporto biliare è la principale via attraverso cui il mercurio viene rimosso dal corpo e i neonati non possono farlo bene.

Se prendiamo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che con 3,3 microgrammi per chilo sono meno restrittive, si vede che in Italia per un bambino di 5 chili le superiamo almeno di due volte. Bisogna dire che l’OMS fissa un margine di sicurezza fino a 10 volte la soglia indicata, ma allo stesso tempo ammette che un neonato con i vaccini riceve dosi di mercurio che potrebbero destare preoccupazione e quindi approva la mossa della FDA americana di far rimuovere il thimerosal dai vaccini.

In Italia nessun organismo governativo ha stabilito limiti di alcun tipo. In compenso con il decreto ministeriale del 13 novembre 2001 l’Italia aveva messo al bando il mercurio dai vaccini, salvo poi ripensarci nel 2003 quando il Ministro per la Salute (si fa per dire) Sirchia con il decreto 27 giugno 2003 pubblicato sulla G.U. nr. 153 del 4 luglio 2003 proroga l’utilizzo dei vaccini con mercurio in Italia. Oggi non è chiaro se gli attuali vaccini in commercio lo includano: i relativi bugiardini in alcuni casi parlano di tracce (?!) non specificando alcuna quantità. La pagina del Ministero dalla Salute ne conferma la presenza (25 microgrammi di mercurio per antidifterica e antitetanica, 12,5 per l’antiepatite B), anche se a onor del vero è datata 22/07/2002.


In quest’altra pagina del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/newsMalattieInfettive.jsp?id=618&menu=inevidenza&lingua=italiano) invece si cita testualmente che “Il tiomersale è un derivato del mercurio usato costantemente fino al 2000 come conservante in alcuni vaccini somministrati durante l’infanzia. Serve ad impedire contaminazioni batteriche delle preparazioni da iniettare, soprattutto quando i vaccini sono preparati in fiale multi dose. In Italia, il decreto ministeriale del 13 novembre 2001 pubblicato in G.U. n. 66 del 19.03.2002, ha richiesto, in via precauzionale visto che la questione della neurotossicità di questo conservante rimaneva controversa e poco fondata dal punto di vista scientifico, a tutte le aziende produttrici di vaccini di eliminare il tiomersale entro il 31 dicembre 2002 e di ritirare dal commercio i vaccini contenenti tiomersale entro il 30 giugno 2003”, omettendo il successivo decreto del 2003 che lo proroga.

In ogni caso i vaccini “teoricamente” senza mercurio disponibili negli anni passati sono stati solo quelli combinati (quattro, cinque, sei vaccini in un’unica iniezione); se un genitore voleva somministrare al proprio figlio solo i vaccini obbligatori non aveva scelta, poiché non esistevano antidifto-tetanici e antiepatite B senza mercurio. L’antipolio Sabin e Salk è sempre stato privo di thimerosal.

infanrix


In realtà, nel vaccino INFANRIX HEXA (della GSK) spacciato per “libero da sali di mercurio”, è tuttora contenuto mercurio nella quantità di 10 ppb (parti di miliardo) ovvero 0,01 ppm (parti per milione) vale a dire 0,010 mg/Litro come conferma uno studio indipendente di ricercatori australiani (Austin DW, Shandley KA, Palombo EA) Mercury in vaccines from the Australian childhood immunization program schedule (Journal of Toxicology and Enviromental health. Part A. 2010;73(10):637-40).

Sebbene i livelli di mercurio rilevati siano sostanzialmente più bassi di qualsiasi limite di sicurezza di esposizione stabilito, i risultati di questo studio rivelano le inesattezze presenti nei messaggi di salute pubblica, nelle comunicazioni professionali, e nella documentazione ufficiale per quanto riguarda il contenuto di mercurio in questo vaccino per l’infanzia. Inoltre, mancano studi relativi ai danni neurologici che possono essere causati in neonati di 3 mesi. Si sa che 0,5 ppb di mercurio uccidono le cellule del neuroblastoma umano (Parran et al., Toxicol Sciences 2005; 86: 132-140), 20 ppb di mercurio distruggono la struttura delle membrane dei neuriti (Leong at al. – Neuroreport Journal 2001; 12: 733-37), 2 ppb di mercurio è la quantità massima contenuta nell’acqua potabile (disposizione EPA) che potrebbe causare danno renale a lungo termine.

Leggendo il foglietto illustrativo di questo vaccino, si apprende che è contenuta anche una combinazione di alluminio (fosfato di alluminio e idrossido di alluminio) alla considerevole dose (sempre riferita al neonato) di 820 microgrammi (320+500) per fiala. Un recente studio di alcuni neuroscienziati di Vancouver, CA. Shaw e L. Tomljenovic, prosegue la raccolta di domande critiche circa la presunta sicurezza dell’alluminio (presente praticamente in tutti i vaccini) e dimostra come gli effetti neurotossici siano altrettanto dannosi, se non peggiori, di quelli del mercurio.


aluminium-element


L’alluminio è una comprovata neurotossina ed è l’adiuvante più comunemente utilizzato nei vaccini, in sostituzione del thimerosal. Nonostante l’uso diffuso degli adiuvanti di alluminio, la comprensione della scienza medica in merito al loro meccanismo d’azione è ancora notevolmente scarsa.

C’è anche una relativa scarsità di dati sulla tossicologia e la farmacocinetica di questi composti ma, nonostante questo, la fantasiosa nozione che l’alluminio nei vaccini sia sicuro è spesso ampiamente accettata. Ricerche indipendenti, tuttavia, dimostrano che gli adiuvanti in alluminio hanno la potenzialità di indurre gravi disturbi immunologici e neurologici negli esseri umani. In particolare, l’alluminio sotto forma di adiuvante comporta un rischio di reazioni autoimmunitarie, infiammazioni cerebrali a lungo termine associate a complicazioni neurologiche con conseguenze negative, profonde e diffuse (v. successivo “I potenziali danni”).

La possibilità che i benefici del vaccino siano sopravvalutati e il rischio di potenziali effetti avversi sottovalutati, non è rigorosamente valutata nella comunità medica e scientifica. Un altro elemento di preoccupazione è la mancanza di qualsiasi valutazione tossicologica sulla somministrazione concomitante di alluminio con altri composti tossici riconosciuti che sono ordinariamente costituenti delle preparazioni commerciali dei vaccini. L’elenco è lungo: formaldeide, formalina, fenossietanolo, fenolo, borato di sodio, polisorbato 80, glutaraldeide.

“Bishop et al” hanno dimostrato che l’introduzione per via parentale (es. flebo) di un minimo di 20 mcg/kg di peso corporeo di alluminio per più di 10 giorni può provocare a lungo termine risultati negativi nello sviluppo neurologico dei neonati. Nel 2004, l’FDA ha istituito un limite per l’alluminio introdotto per via parenterale per i neonati con funzione renale compromessa e nati prematuri non superiore a 4-5 mcg/kg di peso corporeo/giorno, affermando che livelli superiori a quelli sono stati associati a tossicità del sistema nervoso centrale e delle ossa. Inoltre, secondo l’FDA, saturazione dei tessuti possono verificarsi a livelli ancora più bassi di somministrazione. Non è noto quale sia il limite massimo per l’alluminio per neonati sani. Ma non ci sono studi sull’introduzione dell’alluminio per via intramuscolare come avviene per i vaccini.

Nell’esavalente di cui sopra abbiamo detto che ci sono 820 microgrammi di alluminio. Nel HBVAXPRO antiepatite B ce ne sono 250.

Sempre secondo l’FDA, il limite per un litro di acqua imbottigliata è di 200 mcg.

L’alluminio è contenuto in tutti i vaccini tranne l’antipolio, l’anti-emofilo e l’anti-morbillo-parotite-rosolia.

Riporto, infine, quanto citato nella conferenza del maggio 2002 sull’Alluminio nei vaccini organizzata dal National Vaccine Program Office (del Ministero della Salute USA): “Il vantaggio immunologico conferito da questi adiuvanti è stato ben documentato, anche se la maggior parte di questa documentazione si trova in studi pubblicati prima del 1970”.

E concludono dicendo che “occorre studiare la tossicologia e la farmacocinetica dei coadiuvanti di alluminio, specificamente, nei lattanti e nei bambini (!), i meccanismi con cui l’alluminio interagisce col sistema immunitario, il fenomeno della Miofascite Macrofagica (MFM o MMF in inglese), ecc.”. In pratica è tutto ancora da studiare. Questa è una costante: non vengono fatti studi preventivi sulla sicurezza dei vaccini prima della loro immissione in commercio, ma ci si basa solo sulla famacovigilanza post marketing.

I difensori dei vaccini, interpellati sui metalli pesanti e sali presenti nei vaccini, spesso rispondono con frasi del tipo: “anche nel tonno che mangiamo c’è il mercurio”, “l’alluminio è presente dappertutto, terra, aria, acqua e lo inaliamo o ingeriamo quotidianamente”. Per capire quanto prive di alcun fondamento scientifico (e stupide) siano risposte del genere e per far capire la differenza tra ingestione e iniezione intramuscolare, una nutrizionista americana ha spiegato il seguente paradosso: “Quando un uomo assume ossigeno dall’aria attraverso la respirazione, tutto funziona bene per il corpo, i polmoni e il sistema cardiovascolare. Ma cosa succede se l’aria entra in una vena, quindi percorrendo una via diversa dal punto di vista fisiologico: può verificarsi un embolia gassosa, con possibile arresto cardiaco e conseguente morte.”

Per capire cosa sono i metalli pesanti, dei quali tante volte se ne parla anche in riferimento all’inquinamento ambientale, e quanto sono dannosi, leggete questa paginetta dell’Università degli studi di Trento:

 

http://www.ing.unitn.it/~colombo/metalli_pesanti/intro.html.


metalli nei vaccini

Di questa pagina evidenzio un passaggio molto importante che spiega come le reazioni avverse a tali metalli pesanti possano essere diverse da persona a persona, sia in termini di gravità che di tempistiche di insorgenza: “l’eliminazione di tali metalli avviene solo in minima parte, per salivazione, traspirazione, allattamento, portando a bioaccumulazione.

Bioaccumulazione significa un aumento nella concentrazione di un prodotto chimico in un organismo biologico col tempo.. I metalli si accumulano negli esseri viventi ogni volta che sono assimilati piu’ velocemente di quanto sono scomposti (metabolizzati) o espulsi”. E’ simile al concetto di saturazione, significa cioè che se ne assimiliamo un quantitativo elevato in un lasso di tempo breve (come avviene per i vaccini), potendone espellere solo una minima parte in quel breve lasso di tempo, il nostro corpo arriva subito a saturazione e si intossica.

Rivolgendomi in particolare alle mamme, che sono le prime ad interessarsi a questi aspetti, dico: che senso ha usare per i propri bimbi creme e prodotti detergenti senza nichel, alluminio e allergeni vari se poi glieli iniettiamo?


I potenziali dannidanger vaccino

  • I danni da vaccino contemplano disturbi immunologici e neurologici cronici, quali autismo, iperattività, scarsità di attenzione, dislessia, allergie, ma anche la SIDS (ovvero la sindrome di morte infantile improvvisa detta anche “morte in culla”) sulla cui correlazione con i vaccini pediatrici esistono conferme provenienti da diversi studi internazionali.

    Nel capitolo Bibliografia & Webliografia è linkato uno studio italiano le cui conclusioni non ammettono dubbi circa il nesso di causalità tra vaccini pediatrici e SIDS.

    La SIDS rappresenta la prima causa di mortalità nella fascia di età da 1 a 12 mesi di vita ed è più frequente tra i tre e i cinque mesi, ovvero in concomitanza del primo ciclo vaccinale.

    Il VAERS (sistema americano che riporta gli effetti avversi ai vaccini) dell’ FDA (Food and Drug Administration) riceve annualmente 11.000 rapporti su serie reazioni avverse ai vaccini, di cui l’1% rappresenta le morti causate dalle reazioni al vaccino. La maggior parte delle morti sono ascrivibili al vaccino della pertosse.

    “La ragione per cui la maggioranza delle persone con autismo che conoscete ha in genere dai 22 anni in giù è proprio perché la maggioranza delle persone con diagnosi di autismo è nata dopo il 1987. Nei dati raccolti in Danimarca, California e in tutto il mondo, abbiamo trovato che l’aumento dell’incidenza dei casi di autismo è cominciato circa negli anni 1988-1989,” scrivono gli autori Michael E. Mc Donald e John F. Paul, del Laboratorio di Ricerca su Salute Nazionale ed Effetti Ambientali dell’EPA. Il livello di aumento prima del 1988 “era completamente diverso” dal livello dopo quell’anno. Il numero dei casi di autismo nei bambini in California si è addirittura triplicato dopo 1988. Fonte: articolo di Dadiv Kirby – Huffington Post, 23 Aprile 2010

    I dati sull’autismo negli USA sono, senza esagerare, drammatici. Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) il 30 marzo 2012 ha comunicato i dati del 2008 relativi ai bambini di 8 anni di età (8 anni perché è l’età media in cui le famiglie e i medici diagnosticano l’autismo): 1 bambino su 88!! La ricerca viene condotta tutti gli anni all’interno dell’ADDM Network (v. mappa) che contempla 14 stati (peraltro non ci sono gli stati con i tassi di autismo maggiori come California, Minnesota, Maine – v. mappa) e rappresenta l’8% della popolazione di bambini di 8 anni statunitense. Dal 2002 al 2008 significa un tasso di incremento del 78%.

    Jim Carrey (che ha un figlio autistico) al raduno di Green Our Vaccines nel giugno 2008 (v. capitoloSelezione di video) ha detto: “quanto pensate che siamo stupidi?“ Quante più cause possibili il CDC e tutti quei cosiddetti esperti proseguiranno ad aggiungere?… Quante ancora?… Come è possibile sparare nuove teorie cervellotiche e non considerare i vaccini?… E’ talmente evidente che più si aggiungono nuovi vaccini al calendario vaccinale dell’infanzia, più aumentano i casi di autismo. Che cosa deve accadere prima che i vaccini siano definitivamente considerati come la causa scatenante l’autismo?… Dobbiamo aspettare il 2020 quando, avanti di questo passo, l’incidenza sarà di 1 a 10?… Dobbiamo arrivare a considerare l’autismo come parte della normalità?

    Per le maggiori Associazioni mondiali (italiane escluse), l’autismo è ufficialmente diventato epidemia negli Stati Uniti. Si tratta di una situazione di emergenza nazionale che ha bisogno di un piano nazionale.

    SAFEMINDS (un’organizzazione no-profit nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul legame tra autismo e mercurio) evidenzia come in quegli anni (1985-1990) siano stati introdotti i vaccini Hib (anti-meningite) e HepB (anti-epatite B).


    E Safeminds ricorda che:

    • da un punto di vista biologico, è molto plausibile che diversi componenti dei vaccini possano causare l’autismo. Alluminio, mercurio, endotossine e antigeni virali o batterici hanno mostrato in diverse ricerche di essere singolarmente capaci di causare danni al cervello e altri organismi, e la tossicità sinergica di questi componenti non è stata sufficientemente investigata. Recenti ricerche si sono focalizzate sull’alluminio, che a partire dal 2001 è incrementato nei vaccini in parallelo alla diminuzione del mercurio;

    • uno studio del 2007 ha evidenziato che i vaccini possono aver determinato un fattore di casualità nei ragazzi nati nel 1990-1996 in circa il 68% dei casi di autismo e nell’81% di casi della sindrome ADHD. E’ importante notare che questo studio evidenzia anche che alcuni ragazzi non vaccinati hanno sviluppato autismo e ADHD, suggerendo che i vaccini non siano il solo fattore di casualità nell’autismo e ADHD.

    Negli USA (dati 2009) le dosi (per spiegare bene a che numeri si fa riferimento in questo paragrafo si consideri che il vaccino DTP prevede 5 dosi, l’HepB 3, e così via) dei vaccini raccomandati per i bambini sotto i 5 anni sono triplicati in 25 anni. Fino al 1989 il CDC ne raccomandava 11, oggi 36! Dopo il 1990 ne sono stati aggiunti 25. Invece le tipologie di vaccini (antidifterico, antipertosse, ecc.) sono ben 15. In Italia le dosi sono 13.

    I dati sui casi di autismo in Italia sono discordanti (si tenga peraltro presente che dopo i 18 anni una persona affetta da autismo non è più classificata come tale ma rientra nella categoria “handicap mentale grave”). L’IdO (Istituto Di Ortofonologia), centro accreditato dal Servizio sanitario nazionale di diagnosi e terapia per l’età evolutiva, ha stimato un incremento dello 0,6% della sindrome in 10 anni, arrivando oggi a 1 bambino su 180.

    autismo


    Fino al 1980 in Italia si contavano dai 3 ai 5 autistici diagnosticati come tali entro il terzo anno di vita, ogni 10.000 nati, e la percentuale di bambini che mostravano segni di ritardato sviluppo psicomotorio e comunicativo sin dai primi mesi di vita, era superiore a quella dei soggetti che dopo 18-20 mesi di sviluppo normale cominciavano a perdere le acquisizioni motorie e linguistiche per scivolare più o meno rapidamente nella sintomatologia autistica.

    Il primo significativo cambiamento statistico-epidemiologico si può collocare nel quinquennio 1980-1985, quando fu possibile verificare due importanti variazioni rispetto ai rilievi precedenti: il raddoppio dei casi di autismo, ed il pareggio della percentuale di quelli definibili insorti come tali con quelli cosiddetti di autismo regressivo (ma questo può dipendere da un migliorato sistema di diagnosi). Nel decennio successivo, i dati sono diventati ancor più allarmanti e significativi: dai 3-5 autistici su 10.000 nati, si è passati a 30-35 su 10.000; e i casi di autismo regressivo (che fino al 1980 rappresentavano un terzo del totale) hanno raggiunto il 75% contro il 25% delle forme che potremmo definire congenite.

    In ogni caso esistono tanti studi nel mondo che dimostrano come il thimerosal sia dannoso per le cellule neuronali e come tali danni siano simili a quelli che si ritrovano nelle persone affette da autismo. Ne riporto uno a titolo di esempio pubblicato nel 2009 da Taylor & Francis, uno dei principali editori di pubblicazioni scientifiche al mondo.


    thimerosal1


    Vaccini e danni neurologici: il bugiardino Tripedia della Sanofi Aventis

    Ma il discorso si chiude nel momento in cui nel 2011, per la prima volta compaiono nel bugiardino del vaccino DTaP (Difterite, Tetano, Pertosse) Tripedia della Sanofi Aventis le seguenti reazioni avverse: “Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS, anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolence and apnea.”

    Per completezza di cronaca si tenga presente che il vaccino Dtap acellulare è stato introdotto proprio negli anni 80. Prima c’era quello cellulare, del quale, tra l’altro, oggi la scienza medica dice: “ questo vaccino è gravato fondamentalmente da due ordini di problemi. Per prima cosa, anche se molto efficace nella maggioranza dei casi, il suo effetto sul campo è incostante e la sua efficacia non può essere conosciuta a priori. L’altro grosso problema è rappresentato dalla frequente comparsa di reazioni avverse. Il vaccino contiene un grande numero di antigeni pertossici; solo pochi determinano l’immunità mentre molti altri sono frequentemente causa di effetti collaterali. Le reazioni al vaccino intero erano classicamente distinte in quattro gruppi:

    • – reazioni locali e generali, lievi e transitorie come arrossamento, tumefazione, nella sede d’inoculo, febbre malessere

    • – reazioni generali gravi come febbre > 40,5 °C, pianto prolungato, collasso o sindrome ipotonia-iporesponsività che compare entro 48 ore dalla vaccinazione, episodio convulsivo in genere febbrile
    • – complicanze neurologiche gravi, in genere episodi convulsivi ripetuti nel tempo, regressione psico-motoria
    • – reazioni allergiche, shock anafilatticoSorge spontanea una domanda: non è che tra 10 anni le case farmaceutiche rilasceranno un nuovo tipo di vaccino e ci diranno che quello attuale era poco efficace e dava gravi controindicazioni? Tra cui magari l’autismo e la SIDS?

      Aggiungo che sono tanti i vaccini ritirati negli anni. In particolare il vaccino MMR (MPR in italiano) è in assoluto il vaccino che “vanta” il maggior numero di prodotti ritirati dal commercio tra i quali MMR Morupar (quello della sentenza del tribunale di Rimini, che l’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – aveva sì ritirato nel 2006, ma dopo ben 14 anni dal ritiro dello stesso dal Canada e 12 dal ritiro dell’Agenzia Europea del Farmaco, v. questo art), MMR Trivirex/Pluserix (v. capitolo ”Normativa e scandali vari”), MMR Immravax, ecc.

 

Il caso dei militari italiani ammalati di cancro

  • Afghanistan

    Repubblica ha effettuato un indagine per approfondire la questione dei 4.000 (!) soldati italiani ammalati di cancro, conosciuta come la sindrome dei Balcani (in quanto apparentemente legata alla missione dei nostri soldati nella ex-Yugoslavia). Inizialmente si era data la colpa all’uranio impoverito contenuto nei proiettili usati nel corso della missione. Poi l’attenzione si è spostata pesantemente sui vaccini.

    Di seguito i link alle tre inchieste di Repubblica:

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/06/news/vaccini-43980837/?ref=HREC1-1 ehttp://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/23/news/vaccini_pericolosi_2-46383097/?ref=HRER2-1 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/01/23/news/vaccinati_a_morte_3-51127768/

    Nella seconda inchiesta pubblicata il 23 novembre 2012 sulla prima pagina di Repubblica on-line, è riportata la seguente frase: “Spinti anche dalle critiche di chi ci ha accusato (dopo la prima inchiesta) di aver sentito solo i “fanatici dell’antivaccino” siamo andati a parlarne, dall’altra parte dell’oceano, a Philadelphia, col professor Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute sul cui livello scientifico e sulla cui imparzialità, nessuno ha dubbi: “C’è un nesso riconosciuto – dice il presidente dello Sbarro Institute – tra vaccini ravvicinati e abbassamento delle difese immunitarie. E in Italia è pieno di posti ad alto tasso d’inquinamento altamente pericolosi per chi ha un sistema immunitario compromesso”. A una domanda precisa (“Se venisse da lei un militare italiano che gli chiedesse un consiglio sul fatto di doversi sottoporre a una decina di vaccinazioni in un mese, cosa gli risponderebbe?”), Giordano ci ha detto: “Gli spiegherei che tanto vale suicidarsi”.

    I risultati del Progetto Signum, uno studio sull’impatto genotossico nelle unità militari commissionato nel 2004 dalla Difesa a ricercatori civili e militari facenti capo a prestigiose università (Pisa, Roma, Genova), dimostrano che sottoporre una persona a più di cinque vaccini significa comprometterne il sistema immunitario (Ndr ai neonati di 2 mesi, che hanno un sistema nervoso e immunitario non di certo sviluppato come quello degli adulti, gliene somministrano 6 o 7!).

    Nella relazione finale di Signum, consegnata il 17 gennaio 2011, si legge che lo stesso soggetto ipervaccinato, esposto ad agenti aggressivi come diossina, uranio impoverito, forte inquinamento ambientale, potrà facilmente sviluppare malattie gravi. Non solo, finora sono stati ignorati anche molti studi internazionali che sostengono la stessa evidenza e di cui ci parlano scienziati importanti che lavorano anche per altre nazioni come Giordano, Giulio Tarro medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, infettivologo di fama mondiale, o Franco Nobile del Centro di eccellenza nazionale per la lotta ai tumori di Siena, che ha effettuato studi proprio sui militari.

    Questo è l’articolo di Repubblica che contiene queste affermazioni (consiglio di leggerlo):

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/23/news/vaccini_militari-46390509/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-it%2F2012%2F11%2F23%2Fnews%2Fvaccini_pericolosi_2-46383097%2F

    Il Resto del Carlino Macerata del 24 gennaio 2013 riporta la notizia secondo la quale la commissione parlamentare appositamente costituita per indagare sui casi di tuomore dei soldati italiani ha concluso con un atto di accusa contro i vaccini.

    Un altro articolo del Resto del Carlino uscito il 24 febbraio 2013, evidenzia che le procure di Padova e Rimini stanno indagando congiuntamente su questi casi di tumore, prendendo in considerazione anche la pista dei vaccini. Questa notizia la si trova on-line anche qui:

    http://www.romagnanoi.it/news/Cronaca/741800/Uranio-e-tumori-indagine-in-tandem.html

    27 gennaio 2014. Per la prima volta, una sentenza italiana riconosce il nesso di causalità tra il cancro e le vaccinazioni fatte con tempi, modalità e controlli sbagliati

    Di seguito una sintesi di quanto riportato nell’articolo di repubblica, qui linkato

    http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/01/27/news/la_sentenza_lo_scandalo_dei_vaccini_ai_militari_il_ministero_della_sanit_condannato-77030693/?ref=HRER1-1

    Il ministero della Salute è stato condannato dal Tribunale di primo grado di Ferrara, a indennizzare la famiglia di Francesco Finessi, militare che nel 2002, a 22 anni, è deceduto per un linfoma non Hodgkin. Circa 150mila euro, secondo l’avvocato Francesco Terrulli. Durante il servizio militare, Francesco Finessi fu sottoposto a vaccini numerosi e troppo serrati, come testimoniato sia dal libretto vaccinale che dalle relazioni di diversi esperti.

    Già a novembre era stato condannato a tre anni di carcere, dalla corte penale di Belluno, Nicola Marchetti, il capitano medico degli alpini accusato di aver falsamente attestato, nel libretto sanitario di alcuni militari di leva, di aver eseguito le visite mediche necessarie. Si scioglie uno dei nodi finora rimasti insoluti su questi casi, quello delle documentazioni carenti, di libretti vaccinali incompleti o addirittura scomparsi, di nomi di medici responsabili coperti da segreto o ignorati.

Vaccini e Sclerosi Multipla o malattie demielinizzanti

  • sclerosi multipla

    Nel 1996 in Francia la vaccinazione antiepatite B venne sospesa per la frequente comparsa di forme dimalattia demielinizzante con oltre 200 casi di Sclerosi multipla insorti negli adolescenti e preadolescenti vaccinati contro l’epatite B. Poco dopo vennero pubblicati sulla rivista “New England Journal of Medicine” due studi che concludevano che non c’era nesso causale tra vaccino e SM.

    Tali ricerche, finanziate e sostenute dalle ditte farmaceutiche che producono il vaccino, studiarono gli effetti solo nei 2 mesi successivi alla vaccinazione, e i risultati vennero pesantemente discussi in sede scientifica nelle settimane seguenti come non corretti e pretestuosi. In uno studio francese del 1998, ripreso anche in questo documento dell’allora Ministero della Sanità italiano, basato sulla medesima finestra temporale di 2 mesi, si concludeva che l’odds ratio (l’immagine sotto riportata spiega in maniera semplice cos’è) era di 1,4, equivalente a rischio (che il vaccino sia causa di SM) di livello “debole”.

    Uno studio successivo di GPRD-General Practitioner Research Database fu fatto sia su una finestra temporale di 2 mesi che di 12 mesi. L’odds ratio determinato nel primo caso fu di 1,4 mentre nel secondo (12 mesi) fu di 1,6 (livello rischio “modesto”). Lo studio ha anche messo in evidenza che l’intervallo di tempo fra l’inizio dei sintomi e la diagnosi di SM è stato considerevolmente più breve fra i vaccinati che fra i non vaccinati. Il Ministero della Salute francese ha ritenuto che i risultati dei due studi non consentissero di escludere con assoluta certezza la possibilità che la vaccinazione potesse aumentare il rischio di malattia da demielinizzazione fra i vaccinati. Infatti, entrambi gli studi, come pure lo studio pilota precedentemente condotto, hanno comunque messo in evidenza un incremento degli odds ratio.



    Per chi volesse capire meglio che cos’è l’odds ratio e come viene calcolato, può fare riferimento a questa pagina:


    http://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/cause/ris_rel.htm.

    La Sezione giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti ha emesso il 28/2/1997 una sentenza (n. 71-97PM) che ha riconosciuto in un militare la sclerosi multipla come conseguenza della vaccinazione subita.

    Il militare aveva ottenuto in precedenza un giudizio negativo dalla commissione medica ospedaliera deputata a riconoscere l’indennizzo. Poi aveva fatto ricorso al ministero, il quale aveva riconosciuto, invece, la correlazione tra la malattia demielinizzante e la vaccinazione ricevuta. Si legge nella sentenza: “Il nesso di dipendenza da causa di servizio ovvero la spiegazione causale dell’infermità deriva dalla considerazione che risulta estremamente improbabile la sua insorgenza per l’intervento di altri processi causali”. Quindi vengono applicati, come andrebbe sempre fatto, i quattro criteri fatti propri anche dall’Istituto Superiore di Sanità, cioè: la correlazione di tempo, la plausibilità medica, l’assenza di altre cause note e la presenza di altri casi documentati in letteratura.

    Un autorevole studio pubblicato nel 2004 su Neurology (Naismith RT, Cross AH. Neurology. 2004 Sep 14;63(5):772-3), una delle più autorevoli riviste internazionali di neurologia, ha consentito di seguire le persone vaccinate contro l’epatite B per un tempo sufficientemente lungo, e di rilevare un aumento notevole (3 volte) dei casi di malattia demielinizzante (sclerosi multipla) tra i soggetti vaccinati rispetto a quelli che non lo sono. Poiché anche sui foglietti illustrativi del vaccino viene segnalata la possibile evenienza di una forma demielinizzante, è bene che la presenza di forme simili in famiglia sia davvero considerata una pesante controindicazione alla vaccinazione.

    Un rapporto recente descrive l’insorgenza di encefalomielite acuta disseminata dopo la seconda immunizzazione con Gardasil (Waldemann et al. 2009 e Sutton et al. 2009) riportato su cinque pazienti che presentavano sindromi demielinizzazione multifocale o atipico entro 21 giorni dalla seconda o terza vaccinazione. Il Gardasil è uno dei 2 vaccini contro il papilloma virus distribuiti in Italia.


    gardasil2

    La fondazione statunitense Judicial Watch che si occupa di promuovere l’etica, la trasparenza e l’integrità nelle politiche e leggi del governo, appellandosi al Freedom of Information Act (FOIA) è riuscita ad ottenere alcuni documenti dalla FDA, altrimenti secretati e non accessibili ai cittadini, in cui si evidenziavano 26 decessi a seguito della vaccinazione HPV con il Gardasil tra il 1 settembre 2010 e il 15 settembre 2011, ovvero in 1 anno!

    Dai documenti dell’FDA, riassunti in questo pdf (consiglio di leggerlo) di Judicial Watch, emergono una serie di inesattezze e superficialità di giudizio sia da parte della Merck (la casa produttrice del Gardasil) che dell’FDA che ha approvato la distribuzione del vaccino, che sintetizzo così:

    • la Merck ha sempre affermato che dai test da loro eseguiti sulla sicurezza del farmaco non erano emerse differenze tra il gruppo di pazienti sottoposti al vaccino e quello di pazienti sottoposti a placebo. Peccato che il placebo usato nei test, invece di contenere le consuete soluzioni saline usate nei placebo, conteneva anch’esso dosi elevate di alluminio (nel Gardasil ce ne sono 225mcg) stranamente approvate dall’FDA, che altrettanto stranamente aveva approvato la distribuzione sul mercato del vaccino con tempi molto rapidi (6 mesi contro 10 e più mesi) al pari di quelli dei farmaci per curare cancro, AIDS, HIV, ecc.

      Quindi dalle tabelle recanti i risultati dei test si evince sì una percentuale di reazioni avverse simili in entrambe i gruppi di pazienti, ma anche un numero importante di reazioni avverse in entrambe. Ad un certo punto dei report c’è una tabella recante le sole reazioni avverse sul sito dell’iniezione (per capirci il punto dove è penetrato l’ago della siringa) confrontate con il vaccino, il placebo con alluminio e il placebo con soluzione salina, dalla quale si evince che con quest’ultimo placebo si sono avute percentuali di reazioni nettamente inferiori (es. per il gonfiore 25,4% – 15,8% – 7,3%).
      A tal proposito il National Vaccine Information Center dice che “un placebo reattivo (Ndr contenente cioè elementi che possono provocare reazioni, come per es. l’alluminio) può modificare artificialmente il risultato dei test di valutazione della sicurezza di un farmaco”. In sostanza dipende sempre da come i dati vengono presentati: dicendo che non c’erano differenze sulla sicurezza non hanno detto il falso, ma hanno omesso di dire la vera verità, ovvero che si erano verificate un numero importante di reazioni avverse.

    • Merck dice che non sono stati fatti test per capire se il vaccino può a sua volta essere cancerogeno o genotossico. Dice espressamente che “questo tipo di approfondimento non è fattibile perché porterebbe via troppo tempo e questo sarebbe uno svantaggio per molte donne” (Ndr ?!). Visto che il vaccino lavora inducendo reazioni spontanee e modificazioni nelle cellule, sarebbe bene indagare a fondo questi due aspetti.

    • Merck dice che il vaccino non è efficace sulle donne che hanno già il papilloma virus e che la somministrazione del vaccino in questi casi può provocare reazioni avverse di una certa entità, ma l’FDA non obbliga né consiglia uno screening preventivo atto a determinare se il papilloma virus è già presente.

    • Merck dice che non sono stati fatti studi sulla sicurezza del vaccino nelle donne in gravidanza, ma l’FDA non dice nulla in tal proposito.
    • Merck dice che non sono stati fatti test per verificare che non ci siano reazioni incrociate con altri vaccini per adolescenti ed adulti

    Direi che si tratta di un numero più che sufficiente di motivi per dubitare della sicurezza del Gardasil. Per non parlare della scarsa efficacia e della scarsa utilità visto quanto già specificato nel capitolo dove si spiega che cos’è il papilloma virus, i suoi tempi di sviluppo e le modalità di diagnosi.


    15-06-2013 Il Ministero della salute giapponese ritira la raccomandazione per la vaccinazione contro il papilloma virus (HPV)

  • Sulla sicurezza dei vaccini
  • Trovata la conferma addirittura nel sito del CDC americano, dove fino a luglio 2013 potevate trovare pubblicata la seguente notizia (datata 2007) sotto il titolo Cancer,Simian Virus SV40 and polio vaccine Fact Sheet.

    Ma il CDC a luglio 2013 la rimuove!!

    Negli USA la notizia di questa rimozione è stata subito ripresa da diversi siti web (ne linko uno come esempio: GreenMedInfo) ed ha aperto in rete un dibattito molto acceso.

    Grazie alla  pagina originale grazie alla waybackmachine, una biblioteca universale che dispone di un archivio web che è una sorta di raccolta di “fermi immagine” del World Wide Web catalogati secondo la data di acquisizione. Ecco la pagina originariamente linkata sul sito del CDC e poi rimossa:

    https://web.archive.org/web/20120508130224/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer_factsheet.htm

    In ogni caso quello che segue è la traduzione fedele della notizia così come pubblicata dal CDC (l’originale in inglese la trovate nel capitolo Damages caused by vaccines):

    • SV40 è un virus trovato in alcune specie di scimmie.

    • SV40 è stato scoperto nel 1960. Poco dopo, il virus è stato trovato nel vaccino antipolio.

    • Più di 98 milioni di americani hanno ricevuto una o più dosi di vaccino antipolio tra il 1955 e il 1963, quando una parte di vaccino era stato contaminato con SV40. E’ stato stimato che 10-30 milioni di americani potrebbero aver ricevuto una dose di vaccino contaminato SV40.

    • SV40 virus è stato trovato in alcuni tipi di cancro negli esseri umani, ma non è stato determinato che causi tumori.

    • La maggior parte delle prove scientifiche suggeriscono che il virus SV40-contaminati vaccino non ha causato il cancro, ma i risultati di alcune ricerche sono contrastanti e quindi sono necessari ulteriori studi.
    • I vaccini antipolio in uso oggi non contengono SV40. Tutti i dati attuali indicano che i vaccini antipolio dal 1963 sono indenni da SV40.

    • Nel 1950 per la produzione del vaccino sono state usate cellule renali di scimmie (NDR il virus vaccinico della polio viene coltivato su terreni di coltura costituiti da cellule renali di scimmia) infette dal virus. Poiché l’SV40 non è stato scoperto fino al 1960, nessuno era a conoscenza nel 1950 che il vaccino antipolio era contaminato

    • SV40 è stato trovato nella forma iniettato del vaccino antipolio (IPV), non nel genere somministrato per via orale OPV (NDR ma anche qui ci sono ricerche che dicono il contrario).

    • Non tutte le dosi del vaccino antipolio erano state contaminate. E ‘stato stimato che 10-30 milioni di persone abbiano effettivamente ricevuto un vaccino che conteneva SV40.

    • Alcune evidenze suggeriscono che la ricezione del vaccino antipolio contaminato dall’SV40 può aumentare il rischio di cancro. Tuttavia, la maggior parte degli studi condotti negli Stati Uniti e in Europa che mettono a confronto le persone che hanno ricevuto il vaccino antipolio contaminato con l’SV40 con coloro che non lo hanno ricevuto, non hanno mostrato alcuna relazione causale tra il vaccino contaminato e il cancro (NDR questa pare essere una costante).

    Nel marzo 1992 la celebre rivista medica inglese The Lancet pubblica un articolo di Walter Kyle che riporta evidenze secondo cui l’Aids si è manifestata dopo che il virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV) è entrato nell’organismo umano attraverso appunto il vaccino antipolio contaminato da tessuti infetti di scimmia. Nell’aprile 1996 il bollettino del NVIC (National Vaccine Information Center) riporta che il microbiologo californiano Howard Urnovitz aveva prodotto evidenze secondo cui il virus di tipo 1 dell’Aids è un virus ibrido uomo-scimmia creatosi dopo che 320.000 africani avevano ricevuto negli anni’50 un vaccino antipolio sperimentale contaminato dal SIV.

    “L’SV40 svolgerebbe la sua azione non mediante l’integrazione nel DNA delle cellule mesoteliali, ma con un meccanismo di tipo episomiale. Studi sperimentali hanno dimostrato che l’iniezione intrapleurica di SV40 è in grado di indurre un mesotelioma pleurico maligno (Ndr una forma di cancro) nel 100 % di animali da esperimento (fonti: Ordine dei medici della provincia di Milano e AIRC).”

     

    http://www.infovaccini.it/doku.php?id=danni#.VAJMdXJ_uXY


  • Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia – Anno 2012

  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/rapporto-sulla-sorveglianza-postmarketing-dei-vaccini-italia-anno-2012

 

 

 

 

 

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PRINCIPALI MODIFICHE STORICHE: Vaccinazioni in Italia

PRINCIPALI MODIFICHE STORICHE: Vaccinazioni in Italia


morbillo ima

Morbillo, parotite e rosolia:


1972: vaccino rosolia consigliata per le ragazze di età compresa tra 11-12 anni.


1976: vaccini morbillo si sono resi disponibili in Italia


1979: vaccino morbillo raccomandato nei bambini di 15 mesi di età


1990: Combinata morbillo-parotite-rosolia (MMR) introdotto nel programma nazionale di vaccinazione. Vaccinazione consigliata all’età di 15 mesi.


1999: l’età consigliata per la prima dose di MPR abbassato a 12-15 mesi. Seconda dose di MPR introdotto a 5-6 o 11-12 anni.


2003: Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e rosolia congenita attuato.


2005: programma di immunizzazione Polio è stato modificato nel luglio 2005 (DM 15 Luglio, 2005) con spostamento della quarta dose di IPV a partire dai 3 anni ai 5-6 anni.


2002: programma di immunizzazione Polio è stata modificata nell’agosto 2002 (DM 18 giugno 2002), con l’eliminazione di OPV e l’uso di IPV per tutte le dosi del ciclo di vaccinazione .


Epatite B 1991HBV vaccinazione obbligatoria tra i neonati e gli adolescenti


2003: vaccinazione di catch-up degli adolescenti è conclusa con il completamento delle ultime coorti di nascita (nati nel 1991 e non vaccinati durante il primo anno di età)


2005: Introduzione di Pn7v, MenC e Var (dose somministrata a 1-2 anni) nel programma di vaccinazione dei bambini nazionale per gruppi selezionati.


PER ALTRE INFORMAZIONI CONSULTARE IL LINK DI SEGUITO


http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx


QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI E I FACOLTATIVI


I vaccini obbligatori in Italia sono solo Difterite, Tetano, Polio ed Epatite B, ad esclusione del Veneto che ha eliminato l’obbligo dal 2008. Il vaccino esavalente contiene anche: anti-Haemophilus tipo b (Hib) coniugato e antipertossico (componenti acellulari) (Pa).


Nel link un quadro completo relativo a vaccinazioni obbligatorie (che possono essere comunque evitate) e FACOLTATIVE.


Calendario vaccinazioni 2008-2010


Calendario delle vaccinazioni obbligatorie (imposte) e facoltative (consigliate) nel nostro paese in età pediatrica (secondo il nuovo piano nazionale vaccini 2008-2010).[1]


Età Vaccini obbligatori[2](4 vaccini) Vaccini facoltativi(11 vaccini)
Alla nascita Antiepatitica B[3]
3° mese[4] Antidifterica-antitetanica (I)Antipoliomielitica Salk (I) Antiepatitica B (I) Antipertossica (I)Antiemofilo B (HiB) (I) Antipneumococcica coniugata eptavalente (4 dosi)[5]
5° mese Antidifterica-antitetanica (II)Antipoliomielitica Salk (II) Antiepatitica B (II) Antipertossica (II)Antiemofilo B (HiB) (II)
11°-12° mese Antidifterica-antitetanica (III)Antipoliomielitica Salk (III) Antiepatitica B (III) Antipertossica (III)Antiemofilo B (HiB) (III)
13° mese Antimeningococcica coniugata di tipo C (1-2 dosi)[6]Antimorbillosa-antiparotitica-antirosolia (MPR) (I)
2° anno Antivaricella[7]
5°-6° anno Antipoliomielitica Salk (IV) Antidifterica-antitetanica-antipertossica (DTP) (IV)Antimorbillosa-antiparotitica-antirosolia (MPR) (II)[8]
11-12° anno Antipapillomavirus (3 dosi)
11°-15° anno Antidifterica-antitetanica-antipertossica (DTP) (V)[9]Antivaricella (2 dosi)[10]
13-15° anno Antimeningococcica coniugata di tipo C (1-2 dosi)[11]
Ogni anno,      dal 6° mese Antinfluenzale

(Tratto da: Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Ed. Salus Infirmorum, Padova, 3a ed., 2010)


  •   [1] http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/convegni/SANIT/materiali2008/25.6/6-Piano_-Nazionale_Vaccini_Ricciardi.pdf; ricordo però che questo Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2008-2010 non è stato ancora approvato ufficialmente perché manca la copertura finanziaria.

  •   [2] Tra parentesi, in numeri romani, viene riportato se la dose del vaccino è la prima, seconda, terza o quarta.

  •   [3] Nei nati da madre HBsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose di vaccino (HB) e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B (HBIG). Il ciclo va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell’ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una quarta dose all’11o mese (può coincidere con la 3a dose del ciclo normale).

  •   [4] Per terzo mese di vita si intende il periodo che va dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal compimento della 8a settimana fino alla 12a settimana di vita.

  •   [5] Vaccino pneumococcico coniugato eptavalente: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; per gli altri soggetti solo in base a specifici programmi regionali.

  •   [6] Vaccino meningococcico C coniugato: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; per gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici programmi regionali.

  •   [7] Limitatamente alle Regioni con programmi vaccinali specifici in grado di garantire coperture superiori all’80%.

  •   [8] L’offerta attiva della seconda dose di routine della vaccinazione antimorbillosa-parotite-rosolia è epidemiologicamente importante soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all’80% nella popolazione bersaglio (bambini di età inferiore a 24 mesi di vita).

  •   [9] Questo richiamo può essere fatto con il dosaggio dell’adulto e non più con quello pediatrico.

  •   [10] In soggetti con anamnesi negativa per varicella.

  •   [11] Vaccino meningococcico C coniugato: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; per gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici programmi regionali.

http://www.coriv.org/vaccinazioni/calendario-vaccinazioni-2008-2010-2/


ima blog


Solo in Veneto è stato eliminato l’obbligo dal 2008, in diverse regioni sono state eliminate le sanzioni amministrative (Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna e prov. Auton. Trento) non date credito ai tanti articoletti in rete di blog e siti vari, occorre far riferimento alle normative regionali.


Nuovo studio riconosce un forte legame circa l’aumento dei casi di sclerosi multipla in Francia negli ultimi 20 anni ed il vaccino Epatite B


 

New study strongly suggests hepatitis B vaccination in France sparked a…
OVERCOMINGMULTIPLESCLEROSIS.ORG

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Farmacovigilanza e la necessità di segnalare le Reazioni avverse

Cos’è la FARMACOVIGILANZA?

E’ necessario segnalare? Chi dovrebbe farlo e come funziona?

Diversi i camici e le strutture che continuano a non segnalare.

FORSE SAREBBE UTILE RICORDARE IL PRIMO PRECETTO DI UN MEDICO

non nocere

IL PRINCIPIO CARDINE DELLA MEDICINA È QUELLO DI “PRECAUZIONE” IN BASE AL QUALE, DI FRONTE ALL’IMPOSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA DANNOSITÀ DI UN FARMACO O DI UN INTERVENTO, IL MEDICO SI DOVREBBE ASTENERE;
PRINCIPIO CHE NEGLI ULTIMI DECENNI È STATO ABBANDONATO PER SEGUIRE QUELLO – PER LORO ASSOLUTAMENTE PRIORITARIO – DEL PROFITTO.. (non per tutti,ovviamente)

AGGIORNAMENTI MAGGIO 2015

La farmacovigilanza: Complesso di attività finalizzate a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.

***Ma la FARMACOVIGILANZA in realtà viene effettuata?? Leggiamo meglio***

Anche la stessa FDA ammette che probabilmente il 90% dei medici semplicemente non segnalare le reazioni avverse ai vaccini.

  • http://www.naturalnews.com/033868_vaccine_injuries…
FARMACOVIGILANZA1
 I medici non sono più multati per la mancata segnalazione di reazioni avverse, come previsto dalla riforma per la farmacovigilanza voluta dall’ex Ministro Girolamo Sirchia, il quale aveva cancellato, ogni sanzione per i medici che si rifiutano di fare segnalazioni di evento avverso dopo somministrazione di farmaci e vaccini.

Prima di questo intervento, esisteva un decreto legislativo che prevedeva l’arresto fino a 6 mesi ed un’ammenda fino a 10 milioni di vecchie lire per i medici. Attualmente nessuno rischia più nulla e questo non depone a favore del miglioramento della situazione. 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE

E’ possibile scaricare il modulo per la denuncia di reazione avversa a vaccino per i semplici cittadini oppure scaricarlo all’indirizzo:

  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf

Se invece aveste un medico/pediatra disposto a compilarlo allora il modulo sarebbe reperibile a questo indirizzo:

  • http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf

Ricordo inoltre che possono essere considerate reazioni avverse a vaccino, anche in considerazione della loro entità:

– Anafilassi

– Episodi sincopali

– Crisi di ansia

– Reazioni locali (ponfo nel luogo dell’inoculo, dermatiti etc.)

– Febbre persistente superiore a 38,5°

– Pianto ininterrotto

– Perdita del sonno (oppure frequenti risvegli durante lo stesso, spesso associati a pianto)

– Problemi neurologici

– Problemi gastrointestinali

-. Bruschi ed immotivati cambiamenti caratteriali e nei comportamenti, perdita del contatto oculare etc.

Le vaccinazioni possono dar luogo ad eventi a rapida o a lenta insorgenza:

EVENTI A RAPIDA INSORGENZA

1. Spasmi respiratori (affettivi o di singhiozzo)

Episodio tipico nei lattanti e nei bambini piccoli (si verificano nel 5% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni), di solito scatenato da un evento quale uno spavento, un dolore.

Dopo una fase più o meno lunga di pianto intenso, il bambino sospende il respiro in fase espiratoria e appare manifestamente agitato. Si osserva un rossore del viso, e una cianosi peribuccale, che tende ad intensificarsi per tutta la durata della crisi.

Se persiste più a lungo può esserci una breve perdita di coscienza o anche un irrigidimento in opistotono o delle mioclonie isolate.

2. Crisi d’ansia

Le persone in preda a crisi d’ansia possono apparire impaurite, pallide, sudano abbondantemente e si lamentano di stordimenti, vertigini, nodo alla gola, prurito a livello del viso e delle estremità.

In genere vi è una evidente iperventilazione.

3. Svenimento – collasso

Episodio caratterizzato da pallore, sudorazione profusa, ipotensione, senso di vertigine, perdita della coscienza.

In circa un quarto dei casi si verificano movimenti tonico–clonici (crisi convulsive o epilettiche) in genere agli arti.

Il polso centrale è presente, anche se debole e bradicardico a differenza di quello che si verifica in caso di shock anafilattico.

Respirazione rallentata o con apnee di pochi secondi, a differenza di quello che si verifica in caso di crisi d’ansia.

L’episodio può causare caduta e conseguente trauma.

4. Episodio di ipotonia-iporesponsività (HHE)

Episodio caratterizzato da diminuzione o perdita acuta del tono muscolare, accompagnato da pallore, o cianosi, o mancata risposta agli stimoli ambientali, o torpore prolungato

Può essere preceduto da irritabilità o febbre.

Si verifica 1-24 ore dopo la vaccinazione, eccezionalmente dopo alcuni minuti.

5. Manifestazioni di ipersensibilità immediata (anafilassi)

Eruzione orticarioide e/o a un rigonfiamento immediato nel punto di iniezione o quando, pur essendovi il coinvolgimento di altri sistemi o apparati non si hanno turbe funzionali importanti (es: starnuti, lacrimazione, tosse, vampate vasomotorie, prurito, broncospasmo lieve, angioedema di Quinke…)

Grave: quando predominano i sintomi cardiorespiratori e neurologici fino allo stato di shock con ipoperfusione grave da ipovolemia relativa, con o senza broncospasmo e/o laringospasmo o edema della glottide.

EVENTI AD INSORGENZA LENTA O LUNGO LATENTI

Sono quegli eventi che rimangono a lungo latenti ovvero che insorgono a distanza di tempo – giorni, mesi o addirittura anni – oppure che, pur essendo insorti, per lungo tempo non danno luogo a segnali della loro presenza.

Tra questi tutte le patologie autoimmuni.

Con il D.L. 95/03, che ha modificato in parte il D.L. 44/97, sono state abolite le sanzioni penali derivanti dalla mancata segnalazione di sospetta ADR.

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03095dl.htm)

ECCO SI SEGUITO IL TESTO

costituzione

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 95

“Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis – Farmacovigilanza – della direttiva 75/319/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialita’ medicinali;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato A;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante norme di organizzazione del Ministero della sanita’;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo alla Direzione generale per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza del Ministero della salute, di seguito denominato “Direzione”.

2. La Direzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, conformemente alle modalita’ eventualmente concordate a livello comunitario e definite dall’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali – EMEA – di seguito denominata “Agenzia”:

a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio, nonche’ all’abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;

b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche. Collabora altresi’ con l’Agenzia, con i competenti organismi degli Stati membri e con la Commissione europea alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunita’ europea per consentire a tutte le autorita’ competenti di condividere le informazioni simultaneamente;

c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanita’ studi e ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;

d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;

f) provvede, in collaborazione con la Commissione unica del farmaco e il Consiglio superiore di sanita’, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.

3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con la Direzione nell’attivita’ di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono alla Direzione ai sensi dell’articolo 4. Le regioni, inoltre provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei farmaci a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita’ anche di appositi Centri di farmacovigilanza.

4. La Direzione organizza, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanita’, riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalita’ operative relative alla gestione della farmacovigilanza.»;

b) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da farmaci osservate in Italia, nell’Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto, altresi’, a registrare e a notificare immediatamente, e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da farmaci verificatasi in Italia segnalatagli da personale sanitario alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, alla Direzione. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto, altresi’, a registrare e a notificare immediatamente, e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da farmaci di cui sia venuto a conoscenza alla Direzione. Eventuali aggiornamenti sulle segnalazioni di reazioni avverse ricevute possono essere richieste esclusivamente al Responsabile di farmacovigilanza mittente della segnalazione stessa quale il Ministero o la struttura sanitaria.

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese verificatesi nel territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario siano immediatamente e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate alla Direzione secondo le modalita’ previste dal comma 5, letterad).

3. Per i medicinali disciplinati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e per i quali l’Italia e’ il Paese membro di riferimento, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede inoltre a segnalare alla Direzione, secondo le modalita’ ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella Comunita’ europea.

4. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutica, o in biologia o in chimica, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui autorizzazione all’immissione in commercio e’ titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.

5. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura: a) l’istituzione e il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale della societa’ ed agli informatori medico-scientifici, siano raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo; b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti, successive all’atto dell’autorizzazione siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda; c) l’elaborazione dei rapporti di cui al successivo comma 6, da sottoporre alle autorita’ competenti secondo le modalita’ stabilite dal Ministero della salute, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari; d) la trasmissione, secondo modalita’ stabilite dalla Direzione, per via telematica al sistema nazionale di farmacovigilanza, delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi e inattese verificatesi in un Paese terzo mantenendo a disposizione le schede cartacee; e) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza; f) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta della Direzione, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita dello stesso.

6. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, e’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare alle autorita’ competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza o immediatamente su richiesta, oppure ad intervalli regolari come da schema seguente: ogni sei mesi per i primi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione internazionale e successivamente ogni anno per i successivi due anni e in coincidenza del primo rinnovo dell’autorizzazione. In seguito tali rapporti periodici devono essere presentati ogni cinque anni congiuntamente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione. Essi devono contenere una valutazione scientifica dei benefici e dei rischi del medicinale in questione.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio il titolare puo’ chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR – sono presentati secondo la scadenza prevista, sulla base delle modalita’ stabilite dalla Direzione.

7. Le Aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio comunicano al Ministero della salute, ufficio di farmacovigilanza, qualsiasi iniziativa adottata da altri competenti organismi sui propri prodotti per motivi di sicurezza, prima che tali interventi siano resi di dominio pubblico.

8. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei farmaci, secondo indicazioni, tempi e modalita’ stabilite dalla Direzione, ogni qualvolta emergano nuove informazioni relative al profilo di tollerabilita’ del prodotto.

9. Le aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci sono tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita delle specialita’ medicinali utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale in data 24 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

10. L’obbligo previsto al comma 9 e’ esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.

11. Il Ministero della salute, in caso di violazione delle aziende farmaceutiche degli obblighi previsti dal presente articolo puo’ adottare ulteriori azioni amministrative in relazione alla gravita’ della violazione riscontrata e della sua reiterazione.»;

c) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. Le strutture sanitarie – Aziende unita’ sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell’abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Le strutture sanitarie private, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio.

2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell’ambito della propria attivita’. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della salute.

3. Il presente decreto non si applica alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica.

4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l’apposita scheda, tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione sanitaria. I Responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruita’ dei dati, all’inserimento della segnalazione nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell’effettivo inoltro del messaggio, relativo all’inserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilita’ di trasmissione del messaggio, ai destinatari che non e’ stato possibile raggiungere per via telematica, le strutture sanitarie invieranno copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema.

5. L’inserimento in rete va effettuato a cura del Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria entro e non oltre 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia al Ministero della salute, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.

6. Eventuali aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore unicamente dal Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da personale del Ministero della salute. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza e’ comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.

7. La Direzione provvede affinche’ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da farmaci verificatesi sul territorio nazionale siano immediatamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. 8. La Direzione provvede altresi’ affinche’ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da farmaci verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dell’Agenzia e degli altri Stati membri entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione.

9. La Direzione fornisce immediatamente all’Agenzia ed ai centri nazionali di farmacovigilanza degli altri Stati membri ed al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, informazioni su eventuali modifiche, sospensioni o revoche dell’autorizzazione di un medicinale determinate da motivi di tutela della salute pubblica. In caso di sospensione determinata da motivi di urgenza, l’informazione all’Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri deve essere trasmessa entro il giorno lavorativo seguente.»;

d) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11. – 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 3, e’ soggetto alla sanzione del pagamento da Euro 30.000 a Euro 180.000. L’importo della sanzione e’ incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per cento all’1 per cento del fatturato della specialita’ medicinale per la quale e’ stata riscontrata la violazione. 2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinali che viola gli obblighi previsti dall’articolo 3, e’ altresi’ obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con il Ministero della salute, di informazioni precedentemente diffuse. 3. Il responsabile di farmacovigilanza dell’Azienda farmaceutica che viola gli obblighi dell’articolo 3, comma 5, e’ soggetto alla sanzione del pagamento della somma da Euro 20.000 a Euro 120.000.

4. Chiunque viola l’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 10, e’ soggetto alla sanzione del pagamento della somma da Euro 10.000 a Euro 60.000.

5. L’inosservanza delle disposizioni previste, per i responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie, comporta l’instaurazione nelle sedi competenti, di procedimenti per l’erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.».

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si fa riferimento alle definizioni riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche, e’ abrogato.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO

Abuso di medicinali

L’uso volontario ed eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico.

Farmacovigilanza: E’ l’insieme delle attivita’ il cui obbiettivo e’ quello di fornire, in modo continuativo, le migliori informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci permettendo cosi’ l’adozione delle misure opportune e in tal modo assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio rischio favorevole per la popolazione. Le informazioni sui rischi associati ai farmaci possono derivare da diverse fonti quali:

a) Segnalazioni spontanee di singoli casi di sospette reazioni avverse da parte di operatori sanitari; b) Studi post-autorizzazione che comprendono gli studi farmacoepidemiologici;

c) Banche dati sanitarie informatizzate;

d) Informazione pre-clinica di sperimentazioni animali e informazioni dalle ricerche cliniche su un farmaco;

e) Informazioni inerenti la fabbricazione, la conservazione, la vendita, la distribuzione, la dispensazione, i modelli di utilizzo, prescrizione e somministrazione ai pazienti di un farmaco;

f) Letteratura medica;

g) Altre fonti di informazione come quelle relative all’utilizzo scorretto e all’abuso dei farmaci che possano ripercuotersi sulla valutazione dei benefici e dei rischi dei farmaci; h) Altre autorita’ sanitarie e organismi sanitari nazionali e internazionali.

Rapporto periodico sulla sicurezza (Periodic safety updated report. PSUR): il rapporto, redatto a cura delle Aziende titolari della autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, che contiene le informazioni di cui all’art. 3 comma 6 del presente decreto legislativo.

Reazione avversa: risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche.

Reazione avversa grave: qualsiasi reazione che provoca la morte di un individuo, ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga l’ospedalizzazione, provoca disabilita’ o incapacita’ persistente o significativa, comporta una anomalia congenita o un difetto alla nascita.

Reazione avversa inattesa: reazione avversa la cui natura, gravita’ o conseguenza non e’ coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Sistema di segnalazione spontanea: metodo di farmacovigilanza basato sulla comunicazione, raccolta e valutazione di segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci, osservate da un operatore sanitario.

Sperimentazione clinica: qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o piu’ medicinali in fase di sperimentazione e/o ad individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o piu’ medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione al fine di accertarne l’innocuita’ e/o l’efficacia. Tale sperimentazione include la sperimentazione clinica effettuata in un unico sito o in piu’ siti in un unico Stato membro o in piu’ Stati membri.


Alla sperimentazione clinica si applica la direttiva 2001/20/CE del 4 aprile 2001.

Studio post-autorizzazione: qualsiasi studio condotto durante la commercializzazione di un farmaco secondo le condizioni della sua scheda tecnica autorizzata o in condizioni normali di utilizzo;

Studio post-autorizzazione sulla sicurezza: studio farmacoepidemiologico o ricerca clinica condotto in conformita’ con le disposizioni dell’autorizzazione alla commercializzazione e realizzato al fine d’identificare o quantificare i rischi associati ai farmaci autorizzati;

Bozza dicembre 2002

FARMACOVIGILANZA

Fonti normative.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Decreto 20 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 1991. Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Circolare 29 aprile 1993, n. 12-bis Farmacovigilanza: aspetti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991.

Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali.

Circolare n. 12 del 24 settembre 1997 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44: «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali».

Decreto 7 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997.


Sostituzione del modello A allegato al decreto ministeriale 20 aprile 1991, recante Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalita’ di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

Circolare n. 15 del 29 settembre 1999 – Integrazione alla circolare n. 12 del 24 settembre 1997 – Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

***PER MAGGIORI INFO***

http://www.usl8.toscana.it/index.php/aree-tematiche/farmaci  

Dal luglio 2012 è attiva anche in Italia la nuova legislazione europea di farmacovigilanza che permette ai pazienti di fare direttamente le segnalazioni via web, ma chissà se tutti segnalano direttamente e se il sistema di segnalazione funziona..

SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI

http://www.torrinomedica.it/studio/adr/denuncia_reazione_avversa.asp#axzz2Dvr5eUny

ARTICOLI CORRELATI DI SEGUITO

CENSIMENTO NAZIONALE DEI DANNI DA VACCINI

http://www.coriv.org/raccolta-dati/indagine-conoscitiva-nazionale-delle-associazioni-per-la-liberta-vaccinale/

 ALLEGATI

FARMACOVIGILANZA

 

Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia – anno 2013

SEGNALAZIONI DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE:
Ci soffermiamo ad osservare le segnalazioni dei VACCINI ESAVALENTI
Il vaccino esavalente (DTP, IPV, HBV, Hib), tra i vaccini maggiormente utilizzati nei bambini, è indicato per l’immunizzazione primaria contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e malattie invasive da HaemophilusInfluentiae tipo B, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi a partire dal terzo mese di vita (3, 5, 11-13 mesi).
Le segnalazioni di reazioni insorte dopo somministrazione di esavalente nel 2013 sono state 1.343 con un tasso di segnalazione pari a 90 per 100.000 dosi vendute (Tabella 12). Le reazioni gravi sono state 141 (10,5%). Nella maggior parte dei casi gravi, l’esavalente è stato somministrato contemporaneamente ad altri vaccini (in particolare al vaccino contro lo pneumococco) e solo in 11 segnalazioni risultava essere l’unico vaccino utilizzato.
Le prime dieci reazioni segnalate in ordine di frequenza sono state piressia (n. 687), iperpiressia (n. 170), agitazione (n. 126), pianto (n. 121), sonnolenza (n. 113), irritabilità (n. 108),
irrequietezza (n. 105), gonfiore in sede di vaccinazione (n. 74) e reazione locale (n. 60).
Le reazioni gravi più numerose riguardano la SOC “Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione” (n. 80) ed in particolare, piressia (n. 35), iperpiressia (n. 35) e pianto (n. 8).
SINTESI DEI CASI
Al 31/08/2014, nel database della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) risultano inseriti 13 casi di fontanella bombata associata a vaccini, 6 dei quali successivi alla somministrazione del vaccino esavalente, uno dopo vaccino pneumococcico, 6 dopo vaccino esavalente cosomministrato con anti-pneumococco.

La tabella 35 descrive le caratteristiche principali dei soggetti coinvolti.
L’evento avverso è insorto pressoché invariabilmente entro poche ore dalla vaccinazione; in un unico caso il sintomo si presenta a distanza di 3 giorni dalla vaccinazione. In 3 casi l’evento si è verificato alla prima dose vaccinale, in 8 alla seconda. L’età dei pazienti varia dai 2 ai 7 mesi.
L’evento avverso è quasi sempre accompagnato da altri sintomi, in particolare la febbre. Una singola segnalazione riporta la bombatura della fontanella come unico evento.Otto segnalazioni riportano una valutazione in ambiente ospedaliero e per questo sono considerate gravi.

A pagina 27 viene riportato quanto segue: <<DATI DEL 2013 Alla data del 31.03.2014 risultavano inserite in rete 3.727 segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse a vaccini (elaborazione per classe ATC J07) con insorgenza nel 2013 pari a circa il 9% del totale (40.957 segnalazioni). I casi di letteratura sono stati esclusi.>>

Ci domandiamo in base a quali criteri sono stati escluse numerosissime reazioni avverse segnalate anche da MEDICI O OPERATORI SANITARI, è stato verificato lo stato immunitario dei soggetti che avevano presentato segnalazioni di sospetta reazione avversa?

http://www.agenziafarmaco.gov.it/…/rapporto-sulla-sorveglia…

http://www.agenziafarmaco.gov.it/…/fi…/RV_2013_copertina.pdf

Rammentiamo che la normativa sulla farmacovigilanza prevede la possibilità di segnalazione di sospetta reazione avversa anche via web per i cittadini.

 

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Rapporto sulla Farmacovigilanza dei Vaccini (anno 2012)

Cos’è la FARMACOVIGILANZA?

LEGGIAMO LA DEFINIZIONE DELL’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)

La farmacovigilanza:

Complesso di attività finalizzate a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.


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Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia – Anno 2012

04/10/2013


“Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia – Anno 2012”

Nel Rapporto viene presentata l’attività di sorveglianza post-marketing dei vaccini, condotta in Italia nel periodo 2012.


 

Per poter visionare e/o scaricare il Rapporto,clicca sul seguente link

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rapporto_sulla_sorveglianza_postmarketing_dei_vaccin_%20in_Italia_Anno_2012.pdf


Nella prima parte sono descritti i principali eventi del 2012 con impatto sui vaccini.


Nelle parti seguenti sono presentati i risultati complessivi e per tipologia di vaccino delle analisi effettuate sui dati della Rete Nazionale di Farmacovigilanza.


Nella terza parte viene fornito un aggiornamento sulla sorveglianza attiva.
Infine, un capitolo specifico è stato dedicato all’analisi dei segnali.


 

fonte dell’articolo di seguito

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/rapporto-sulla-sorveglianza-postmarketing-dei-vaccini-italia-anno-2012

 

 

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