La Costituzione italiana (art.32), la vigente normativa e trattati internazionali sottoscritti dall’Italia (Oviedo) non consentono prestazioni sanitarie senza il consenso dell’interessato per cui è sempre possibile obiettare o dissentire rispetto alle vaccinazioni, anche quelle cd “obbligatorie” in quanto il fatto che a suo tempo siano state definite obbligatorie non comporta la loro coercibilità.
- Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- Articolo 5
Regola generale
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”
DI SEGUITO I LINK DI RIFERIMENTO E I DOCUMENTI VISIONABILI
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina ( Convenzione di Oviedo) Consiglio d’Europa (1996)
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
RIPORTIAMO DI SEGUITO IL LINK DI RIFERIMENTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO “LEGGI E DECRETI,I VACCINI SONO OBBLIGATORI? PARERI LEGALI E SPIEGAZIONE DEL TERMINE OBBLIGATORIO”
https://vacciniinforma.it/?p=69