Articolo 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
DPR 355/1999 “che ha consentito la frequenza scolastica ai bimbi non vaccinati“
In questo documento viene riportato il parere legale sull’iter da seguire in merito all’obiezione alle vaccinazioni.
Parere legale obiezione Avvocato Roberto Mastalia
L’avvocato Roberto Mastalia ha più volte rimarcato che il suo parere in merito all’obiezione si discosta da altre associazioni e fino ad oggi i genitori da lui consigliati non hanno avuto alcuna conseguenza. Innanzitutto,cerchiamo di capire se il termine obbligatorio,sia effettivamente tale ,mettendolo in atto “coercitivamente”,o se in realtà noi siamo davvero poco informati… Da mamma,ho voluto approfondire a livello legale questo argomento,per cercare di capire se avessi dovuto OBBLIGATORIAMENTE vaccinare mio figlio senza sè e senza ma…. Questi i suoi consigli: Come ho avuto modo di dire in tutti i convegni ai quali ho partecipato e di scrivere sia su FB che in altri siti e pubblicazioni, ritengo che col ricevimento delle prime lettere per posta prioritaria, non scatti alcun obbligo a carico dei genitori in quanto:
A) non c’è prova che siano state spedite e soprattutto
B) non c’è prova che siano state ricevute. Questo consente intanto, nella peggiore delle ipotesi, di far trascorrere alcuni mesi peraltro utili al raggiungimento dell’anno di età prima di ricevere l’invito formale a presentarsi al colloquio informativo inviato per RACCOMANDATA; nell’ipotesi migliore, come avviene talvolta in certe ASL più grandi o meno organizzate, possono addirittura dimenticarsi di inviarla. Contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non esiste alcuna “presunzione di diritto pubblico” in favore della ASL in quanto in diritto (pubblico, privato, penale etc.) l’onere della prova è sempre a carico di chi afferma una circostanza.
E’ la ASL che deve provare di avervi inviato la raccomandata e non viceversa voi a dover provare di non averla ricevuta! Una volta ricevuta la raccomandata, consiglio di presentarvi al colloquio ben preparati (è facile esserlo più di loro) dopo esservi informati leggendo testi, articoli e magari aver partecipato ad appositi convegni. Nell’occasione è opportuno lasciare una prova tangibile della vostra preparazione e delle vostre intenzioni (verba volant…) per cui consiglio di predisporre un vostro documento nel quale spiegate le vostre ragioni (e non quelle generiche che tutti possono scaricare) e dichiarate di non voler vaccinare il bimbo.
E’ necessario specificare che il bambino è in buone condizioni e che il vostro dissenso non deriva da negligenza, da un disinteresse nei confronti del bambino, ma dall’esatto contrario, ovvero dalla ferma volontà di salvaguardare la sua salute da vaccinazioni spesso inutili e potenzialmente dannose. Ricordatevi che l’interesse del TdM e degli assistenti sociali non è e non deve essere tanto la vaccinazione in sé quanto piuttosto la possibilità che alla mancata vaccinazione non corrisponda il disinteresse dei genitori nei confronti del minore. Riguardo all’impossibilità di essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà, potete fare riferimento alla Costituzione Italiana (art. 32/2° comma), alla Carta Costituzionale Europea, alla vigente normativa ed a trattati internazionali come quello di Oviedo.
Ricordatevi che i vaccini sono obbligatori, ma non coercibili,come indicato anche dalla Corte di Appello di Napoli e che da tempo la stragrande maggioranza dei TdM archivia oppure si dichiara incompetente a decidere. Se poi in famiglia vi sono casi di malattie autoimmuni o di particolari forme di allergie o intolleranze (metalli, uova, medicine, formaldeide etc.) oppure di malattie neurologiche ed immunitarie è il caso di metterlo in evidenza.
Potete portare il documento con voi al colloquio avendo cura di farlo protocollare oppure, per sicurezza, potete inviarlo per raccomandata. Personalmente, ritengo superfluo ed inutile inviare la raccomandata anche al Sindaco in questa fase perché il Sindaco, pur rappresentando l’autorità sanitaria, entra “in gioco” solo in casi eccezionali qualora vi sia la necessità ed urgenza di obbligare determinati trattamenti sanitari in occasione di gravi epidemie e non certo in questa fase.
Riguardo al pediatra, eventualmente basta comunicarglielo a voce; in ogni caso il pediatra non ha alcun diritto di comunicare a terzi i vostri recapiti telefonici né di fare indebita “pressione” su di voi per indurvi a vaccinare i bimbi. Purtroppo, in caso di controversia sulla gestione medico-sanitaria del bambino, il pediatra può chiedervi di essere sostituito. Personalmente, in presenza di un atteggiamento ostile e poco urbano non attenderei che fosse lui a chiedermelo. In ogni caso, fintanto che non sarà avvenuta la sostituzione, il pediatra rimane responsabile per la salute del bambino ed in caso di emergenza,qualora lo chiamiate, è tenuto ad intervenire; in caso contrario è passibile di denuncia per omissione d’atti d’ufficio. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.
Parere Legale Avv. Roberto Mastalia