Decreto Presidenziale n. 355/99


Il D.P.R. 355/99 prevede che tutti i bambini non vaccinati
debbano essere ammessi in tutte le scuole e comunità infantili.



costituzione


Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355
(in GU 15 ottobre 1999, n. 243)

Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il D.P.R. 22.12.67, n. 1518, concernente regolamento per l’applicazione del titolo III del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l’art. 47;

Visto l’art. 17, comma 1, della Legge 23.8.88, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore di, sanità, espresso in data 30.9.98;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli. atti normativi nell’adunanza del 28.9.98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 5.11.98;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA il seguente regolamento:


Art. 1

1. L’art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente:

“Art. 47. – l. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.


2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.


3. E’ fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.”.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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