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Sentenze danni da vaccino

Sentenze danni da vaccino

gennaio 23
00:48 2015

La Corte Costituzionale si pronuncia in merito: “Indennizzi anche per danni causati da quelli non obbligatori”

La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 210/95, là dove limita il diritto di indennizzo solo a coloro che subivano danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie escludendolo, invece, quelle raccomandate come morbillo, parotite e rosolia.

Il testo della sentenza.

sentenze

26 APR – Vaccinazioni ancora sotto processo. A pronunciarsi, questa volta, è stata la Corte Costituzionale, che con la sentenza 107 del 16 aprile, depositata oggi, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia”.

A sollevare il caso di fronte alla Consulta era stato il Tribunale ordinario di Ancona rispetto al ricorso per ottenere l’indennizzo proposto dai genitori di una bambina la quale, a seguito della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), che, “ancorché non obbligatoria − e, dunque, non suscettibile di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste dalla normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto − si presentava, però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, avendo essa formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione, attestata da numerosi atti emanati a tale riguardo dalla pubblica amministrazione”.

Ecco il testo della sentenza della Corte Costituzionale.

Fonte Quotidianosanità

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

sentenza crea

Il TAR ribalta la misura unica percentuale per l’indennizzo da danni derivanti da vaccinazioni

Sentenza n. 21704 del 13 ottobre 2009  (Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore M. La Terza)

E’ iniquo l’utilizzo di un parametro identico per tutti (il 12,5 percento) per risarcire coloro danneggiati in maniera irreversibile da vaccino. Così ha sentenziato il  Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla vaccinazione obbligatoria.

La percentuale riduttiva adottata dal Ministero è stata rivista, i giudici hanno stabilito per la ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari al 20 percento dell’indennizzo attribuitole e versato in ritardo o quote non pagate.

I genitori della ragazza, in data  23 luglio 2009  si erano rivolti al Tar per l’annullamento di parte del decreto che non prevede una priorità nei versamenti, né una quantificazione “ad personam” dell’indennizzo decennale in proporzione all’entità dei danni subiti.

I giudici nel valutare che “non appare conforme alla ratio della legge – si legge nella sentenza – adottare un parametro uguale per tutti”, hanno ritenuto opportuno sottolineare l’importanza delle diverse entità e grado d’invalidità come per legge “in funzione della indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione”.

Con la Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (più volte rivista e corretta) lo Stato Italiano ha fissato un risarcimento pecuniario (indennizzo) per coloro che hanno subito danni irreversibili dopo vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata o personale  sanitario che si siano infettati durante l’esercizio delle proprie funzioni a causa di contatto con sangue o suoi derivati.

Si precisa che la L. 210/92 è inerente al riconoscimento di un “indennizzo”, a prescindere da una dimostrata colpa. Detta attribuzione non esclude la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere un indennizzo/ risarcimento del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.

Nello specifico si riportano le tipologie previste:

“1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).

2.   Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

3.   Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).

4.   Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l’infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

5.   Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

6.   Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo.

7.   Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.”

I termini decorrono dal momento della scoperta del danno e sono:

•          3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;

•          10 anni, nei casi di infezione da HIV.

 Fonte  overlex

T.A.R. Lazio, 9 luglio 2009, n. 6707, pres. Di Giuseppe, rel. Taglienti – “DANNO DA VACCINAZIONE E MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO” – Antonello NEGRO

è necessario prevedere adeguati parametri intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti, e ciò in relazione all’eventuale accelerazione dei pagamenti.Il principio, ritiene il Collegio, deve valere evidentemente anche nella fattispecie e deve essere esteso anche alla misura percentuale dell’indennità una tantum, in quanto non appare conforme alla ratio della legge adottare un parametro uguale per tutti, anche se rapportato in percentuale ad indennizzi diversificati. Infatti la diversa rilevanza e gravità dei danni sembra essere presa in considerazione anche e specificamente dall’art. 4 in funzione dell’indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione.Nei termini di cui sopra l’art. 3 del D.M 3 aprile 2008 deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.Per quanto riguarda il risarcimento dei danni il Collegio rileva come, in primo luogo sulle somme da corrispondere, rideterminate in base ai principi precedentemente enunciati, dovranno essere calcolati gli interessi ovvero la rivalutazione monetaria se superiore, a risarcimento della ritardata corresponsione, in ragione della naturale fruttuosità del denaro.Per quanto riguarda il danno morale o esistenziale il Collegio, richiamando i principi posti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6572 del 24.3.2006, ritiene che nella fattispecie possa riconoscersi, anche in applicazione dell’art. 115 c.p.c., la sussistenza del danno stesso considerata la patologia che affligge la figlia dei ricorrenti e che impone periodiche e penose cure; la mancata erogazione del contributo dovuto non può non incidere, come riconosciuto in precedenti analoghi (cfr. Corte d’appello di Milano, sezione lavoro sentenze n. 1237/2008 e n. 74/2009), sui valori costituzionalmente tutelati (art. 2 e 38 Cost.) in particolare sul diritto ad affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita irreparabilmente compromessa con la dignità alla quale concorre anche la tranquillità economica, espressione qui di solidarietà sociale.

Il danno deve quindi essere liquidato in via equitativa, non essendo possibile individuare aliunde il preciso ammontare, in ragione del 20% della sorte capitale.

 CLICCA SUL LINK DI SEGUITO PER VISUALIZZARE LA SENTENZA

http://www.personaedanno.it/danno-esistenziale/t-a-r-lazio-9-luglio-2009-n-6707-pres-di-giuseppe-rel-taglienti-danno-da-vaccinazione-e-mancata-erogazione-del-contributo-antonello-negro

TRIBUNALE2


CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISD.LE REG. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Luisa MOTOLESE Componente
Massimiliano ATELLI Componente relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21071 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro Gabriella Xxx; Giuseppe Jjj; Egisto Hhh, e Mariarosa Yyy.
Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13.1.2005, il relatore Dr. Massimiliano Atelli, gli avv. Tizzi, Rosso e Grassotti, e il Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Claudio Chiarenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 25.9.2003, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione i signori Gabriella Xxx, Egisto Hhh, Mariarosa Yyy e Giuseppe Jjj, operanti a diverso titolo nell’ambito della U.S.S.L. n. 50/52, deducendo quanto segue.
In particolare la Procura Regionale chiede la condanna dei convenuti per due distinte poste di danno.
La prima, per complessive lire 100.000.000 (euro 51.645,69), per la mancata tempestiva attivazione della manleva assicurativa a favore dell’U.S.S.L. anzidetta, da addebitarsi nella misura, rispettivamente, del 60 e del 40 % ai convenuti Xxx e Hhh, all’epoca dei fatti Presidente, la prima, e Responsabile del settore legale, il secondo, dell’Azienda ospedaliera.
L’ulteriore partita di danno, per complessive lire 677.681.915 (euro 349.993,50), per la responsabilità civile riconosciuta con sentenza del Tribunale di Cremona come derivante dal trattamento vaccinale praticato dalla convenuta Yyy, nell’assenza del dr. Jjj, al minore Kkk. Tale posta è per la Procura regionale da ripartirsi tra questi due ultimi convenuti nella misura del 50 % ciascuno.

PER CONTINUARE A LEGGERE LA SENTENZA CLICCARE IL SEGUENTE LINK

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2005/Corte%20Conti%20-%20G.E/C.Conti%20Lombardia%202005%20n.695.htm

http://www.altalex.com/index.php?idnot=53016

Bambina invalida dopo vaccino:
il ministero della Salute deve risarcirla
VACCINOANTINFLUENZALE

FONTE IL MESSAGGERO

La Corte dei Conti ha riconosciuto la sclerosi multipla come danno da vaccino

http://www.laleva.cc/cura/vaccini_news.html#Anchor-La-49575

http://www.aism.it/forum/default.aspx?g=posts&m=22991


Sentenza Sclerosi Multipla

Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Puglia, , Giud.Un. Raeli, ordinanza n. 129 dell’11 giugno 2002, Russo ( avv. Giangregorio ) c. Ministero della Difesa ( n.c. )***

E’ non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del canone di ragionevolezza, nella parte in cui non estende il termine decennale di presentazione della domanda di pensione privilegiata in relazione alla sclerosi multipla.

Omissis…. (ACCEDERE CLICCANDO IL LINK DI SEGUITO)

Sentenza Francia Sclerosi Multipla

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161156&fastReqId=1066763976&fastPos=1


SENTENZE E LINK CORRELATI

http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0342s-06.html

http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=959

http://www.corvelva.org/?page_id=118

http://www.comilva.org/sites/default/files/CC_S_27_19980223.pdf
http://www.emergenzautismo.org/content/view/418/71/
 http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=797&Itemid=1&lang=it_IT
http://www.eius.it/giurisprudenza/2000/2,00,061,0.asp
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0342s-06.html
http://www.aduc.it/notizia/ministero+salute+condannato+epilessia+dopo+vaccino_103213.php

http://www.informasalus.it/it/articoli/coma-vaccino-risarcita.phphttp://www.initiativecitoyenne.be/article-la-preuve-du-defaut-d-un-vaccin-contre-l-hepatite-b-112474945.html

http://www.dailymail.co.uk/…/Panel-rules-MMR-jab-girl…
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20121121-344561
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2010/03/28/news/cieco-per-il-vaccino-risarcito-dopo-42-anni-1.1780446
http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html

http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/CAMPBELL-SMITH.MOJABI-PROFFER.12.13.2012.pdf


Aumento di contenziosi e sanzioni nel periodo 1991-2010 con importanti aziende farmaceutiche.
http://www.omsj.org/…/scale-of-pharma-criminal-fraud…

Affetta da poliomelite risarcita dopo 43 anni

TRENTO.Ci sono voluti 43 anni, ma alla fine ce l’ha fatta. Una donna trentina è riuscita a farsi riconoscere dal tribunale di Trento il diritto all’indennizzo per aver contratto – dall’età di pochi mesi – la poliomelite a seguito della vaccinazione obbligatoria. Si tratta di una sentenza storica, che apre la strada a molte altre cause di risarcimento. La sentenza porta la firma del giudice del lavoro Giorgio Flaim, che ha condannato il Ministero della Salute a risarcire la ricorrente colpita da poliomielite 43 anni fa dopo essere stata vaccinata col vaccino Salk. La sentenza – come dicevamo – è destinata ad aprire la strada ad altre cause simili: mai infatti era stato riconosciuto un risarcimento a tanto tempo di distanza.

http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2003/12/16/BLRPO_AZR06.html


Sentenza positiva del Tribunale di Milano del 14.12.2012

http://www.marchemontinari.altervista.org/alterpages/files/Sentenzatribunalemilano.pdf

FRANCIA RENNES 20 FEBBRAIO 2013 ULTERIORE SENTENZA POSITIVA CORRELAZIONE VACCINO EPATITE B – SCLEROSI MULTIPLA

http://ddata.over-blog.com/…/Communique-Arret-C.-appel…

 

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