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Danni da vaccino? Esistono, a dimostrarlo la 210/92.

Ancora oggi,molti illustri professoroni del web, vantano la totale efficacia delle vaccinazioni escludendone in maniera categorica i danni.

“Non esistono danni da vaccino ” scrivono. Lasciando da parte le relative domande riguardo agli orari di “lavoro” dei medesimi e del perché siano costantemente sulle pagine social e non nei loro studi, vorremo focalizzarci su un “piccolo” ma rilevante “particolare”.

Ci spiace molto poco contraddirvi perché i danneggiati da vaccino, esistono. A dimostrarlo non solo le innumerevoli testimonianze,moltissime delle quali certificate (guardiamo i risarcimenti e perciò le evidenze).

Se solo qualcuno potesse accedere alle numerose denunce effettuate in questi anni verso gli organi ministeriali di tutto il mondo,tutti avremmo una situazione chiara. Ma ovviamente non viene assolutamente disposta una indagine relativa a questa drammatica faccenda.

Esiste il “top secret”. Un mantra perfino per i diversi avvocati che ad oggi si battono contro la corruzione delle toghe.

Nel frattempo,ricordiamo cosa sia la 210/92 riprendendo fedelmente la definizione dello stesso Ministero della Salute (postiamo relativo link per non esser tacciati di manipolazione delle fonti).

Ricordiamo che un Grande uomo ci disse di “seguire il denaro”.

Questo Grande uomo si chiamava Giovanni Falcone. 

Ricordiamo questo grande insegnamento e mettiamolo in atto.

Guardiamo le evidenze,sempre.

ministero della salute

Indennizzi legge 210

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi dellalegge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Che cosa è l’indennizzo

L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.

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Vaccini? “Serve trasparenza” lamenta l’Antitrust

Qualcuno forse avrà iniziato a comprendere che questo business perpetrato da anni sulla pelle di tutti noi, stia portando ad una situazione ben più grave. E’ giusto che qualcuno indaghi sulle spese e sugli accordi fraudolenti dei nostri organi Ministeriali.

E’ giusto che venga fatta trasparenza anche sulle epidemie inventate, le quasi si scontrano con i dati reali. Che venga fatta chiarezza e chiediamo interventi mirati anche da parte della nostra magistratura.

E’ arrivato il momento di indagare sui criminosi comportamenti a danno della salute degli esseri umani .

Chi ha sbagliato,che paghi. Basta con la disinformazione a danno dei contribuenti. Per voi sono numeri ma per noi, i nostri figli. QUESTA LA RAGIONE per cui i cittadini e in questo caso i genitori, hanno perso fiducia nelle istituzioni. La colpa non è dei complottisti come li chiamate voi,ma di chi continua a lucrare sulla pelle altrui e tutto questo è inaccettabile.

antitrus

“Una spesa annua di 300 milioni di euro, a carico del Sistema Sanitario Nazionale, destinata a raddoppiare con l’approvazione del nuovo Piano di prevenzione vaccinale. Un mercato mondiale di oltre 20 miliardi di euro, dominato da un oligopolio di quattro imprese multinazionali. Forti carenze informative sui costi e sui prezzi dei prodotti anche in Italia; necessità di scelte mediche trasparenti”.

L’antitrust si espone sui vaccini dichiarando che non vi è trasparenza.

Così riporta l’articolo di “La Repubblica” che abbiamo condiviso. Di seguito il testo.

L’indagine conoscitiva dell’Antitrust sui “Mercati dei vaccini a uso umano”, in particolare su quelli “essenziali” perché raccomandati dai Piani nazionali, denuncia forti criticità qui in Italia.

L’Antitrust analizza le dinamiche di offerta e domanda dei vaccini essenziali tra il  2010 e il 2015, quando il Servizio Sanitario investe 300 milioni in media l’anno per l’acquisto di questi prodotti. Ora, l’Antitrust approva che – sempre più spesso – poche centrali di acquisto pubblico acquistino i vaccini sul mercato.

Ogni volta che aggrega la sua domanda, lo Stato fronteggia meglio i voraci colossi del settore. L’Antitrust però lamenta  che i dati di aggiudicazione delle aste non sono né chiari  né facilmente disponibili.

La parola chiave, d’altra parte, è sempre quella: concorrenza. Quando si verifica un confronto commerciale tra prodotti diversi, i prezzi tendono a scendere anche in assenza di vaccini generici. Emblematici i casi dei vaccini anti-papilloma virus e di quelli esavalenti, che sono la terza e seconda voce di spesa vaccinale del Servizio Sanitario (23 e 75 milioni di euro). Qui si è assistito alla competizione diretta tra i prodotti di GlaxoSmithKline (Cervarix e Infanrix Hexa) e Sanofi-MerckSharpDohme (Gardasil e Hexyon).

Nel caso dei vaccini anti-pneumococcici, prima voce della spesa pubblica (84 milioni di euro), si è registrato invece il dominio assoluto di un prodotto, il Prevenar13 di Pfizer, preferito dalle stazioni appaltanti perché offre una copertura vaccinale per più ceppi rispetto al concorrente, il Synflorix di GlaxoSmithKline. Il monopolio di un prodotto, pur a fronte di volumi di vendita crescenti e garantiti, porta con sé aumenti dei prezzi.

L’Antitrust chiede alle autorità mediche “posizioni chiare, trasparenti e indipendenti”: sia in ordine all’inclusione di una determinata vaccinazione nei Piani nazionali di prevenzione; sia in merito alla possibile equivalenza tra prodotti. L’Antitrust propone inoltre di premiare i produttori di vaccini disponibili a “una contrattazione preventiva con l’Agenzia italiana del Farmaco”. Questa procedura dovrà riguardare i prodotti registrati in classi a prezzo libero, poi compresi nei Piani nazionali di vaccinazione. Inclusione che garantisce a chi vende “acquisti continuati di grandi volumi”.

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Danni da Vaccino? Obbligo di indennizzo e non solo

La patologia contratta per la vaccinazione obbliga all’indennizzo e all’una tantum

Articolo di “Il Sole 24 ore”.

Ma i vaccini non erano totalmente sicuri? Come mai l’esistenza della 210/92?

In caso di danno da vaccino lo stato è costretto a risarcire?

Ricordiamo il contenuto della legge 210/92:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

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La patologia contratta dal bambino a seguito di vaccinazione obbligatoria costringe il ministero della Salute al risarcimento.

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3545/2016 , oltre a chiarire il principio generale ha voluto fornire una serie di chiarimenti utili anche da un punto di vista pratico.

Chi si accolla la responsabilità ?

È stato precisato che il soggetto responsabile a erogare la somma a titolo di risarcimento è il dicastero e non la Regione.

Questo perché sulla base dell’articolo 123 del Dlgs 112/1998 è previsto che siano conservate dallo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

E il contenuto della norma vale anche a seguito del trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (a opera dei Dpcm 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione a queste della competenza residuale in materia di assistenza pubblica.

Quindi “così come il ministro della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo”.

Quantificazione della somma

I Supremi giudici – dopo aver chiarito chi fosse il soggetto responsabile – hanno affrontato l’aspetto più spinoso del risarcimento, dalla quantificazione alle modalità di corresponsione. A tal proposito la Cassazione ha richiamato l’articolo 1 della legge 210/1992 secondo cui “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

L’indennizzo previsto dalla norma consiste in un assegno, reversibile per quindici anni (determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della legge 111/1984). Si tratta di un emolumento cumulabile con ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. E’ stato, inoltre chiarito che al soggetto cui l’indennizzo sia stato già concesso è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo complessivo dovuto con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conclusioni

Nel caso concreto pertanto è stata seccamente bocciata la tesi della Corte territoriale che non solo non aveva riconosciuto l’indennizzo espressamente previsto dalla legge 210/1992 ma aveva negato anche l’indennizzo una tantum del 30 per cento dovuto per il periodo ricompreso tra l’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Fonte. www.sanita24.ilsole24ore.

 

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Piano Vaccinale 2016-2018: Atti della Camera

camera 1

La XII Commissione,

premesso che:
il piano nazionale vaccini 2016-2018 prevede una spesa di 620 milioni di euro, ma non ha visto l’approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;
esiste una problematica relativa sia alla rilevazione statistica che alla certificazione dei vaccini. Difatti, da una parte le case farmaceutiche si dimostrano restie a mettere a disposizione i dati relativi agli studi clinici precedenti alla messa in commercio dei vaccini e successivi relativi agli effetti degli stessi a distanza di anni; dall’altra, non essendo istituito un sistema informatizzato nazionale e univoco, le informazioni pubbliche si limitano a quelle fornite dalle regioni dove in maniera autonoma sono stati realizzati sistemi di rilevazione e registrazione;
le stesse case farmaceutiche sono propense a non fornire integralmente i dati relativi agli studi clinici comprensivi di eventuali esiti o sviluppi negativi. A ciò va aggiunto che il Ministero della salute non fornisce informazioni esaustive e dettagliate in relazione ad eventuali casi avvenuti e agli indennizzi erogati a favore di soggetti danneggiati da complicanze, anche irreversibili, derivanti da vaccinazioni, in relazione a quanto disposto dalla legge 210 del 1992;
secondo gli ultimi dati, le malattie infettive prevenibili da vaccino, hanno un’incidenza oggi molto ridotta anche se sono tuttora esistenti. Per quanto riguarda lo streptococco pneumoniae va considerata la possibilità di insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza e di sostituzione di ceppi circolanti con comparsa e circolazione di nuovi sierotipi non inclusi nei vaccini attualmente in commercio, pertanto oltre alle vaccinazioni è necessario il monitoraggio della circolazione dei sierotipi circolanti e responsabili di malattie invasive. I dati aggiornati sulla sorveglianza postmarketing sui vaccini in Italia, anno 2012, relativi al morbillo indicano, tra il 1o ottobre 2010 e il 31 dicembre 2011, 5568 nuovi casi di morbillo verificatisi nel 95,8 per cento in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati. Il 20,3 per cento di questi casi hanno manifestato complicazioni: 135 polmoniti, 7 encefaliti, un caso di sindrome di Guillain Barré, e un decesso di un paziente immunodepresso. Tra le complicanze segnalate più di frequente causate dal morbillo vi sono diarrea, cefalea, fotofobia, grossamento linfonodale e cheracongiuntivite. Nei casi di pazienti immunodepressi le complicanze possono condurre alla morte. Analogamente la varicella, può presentarsi con un quadro gravissimo, e se contratta da persone immunodepresse può condurre alla morte;
riguardo alle epatiti virali fino al 2011 il trend, di incidenza annuale delle forme acute è stabilmente basso;
per la poliomelite solo l’1 per cento dei malati di polio sviluppano la paralisi, il 5-10 per cento, sviluppa una forma di meningite asettica, il restante 90 per cento circa sperimentata solo sintomi simili a una influenza e ad altre infezioni virali. Non sono chiari i motivi che portano un individuo a sviluppare la forma più grave di polio. Non esistono cure per la poliomielite, se non trattamenti sintomatici che possono solo in parte minimizzare gli effetti della malattia, ma fino ad ora sembrerebbe che l’unica strada per evitare potenziali conseguenze sia la prevenzione tramite vaccinazione.

Presso il Ministero della salute viene mantenuta una scorta di vaccino orale attivo come misura precauzionale, in caso di emergenza e di importazione del virus (http://www.epicentro.iss.it/);
un adeguato trattamento antibiotico permette la guarigione dalla pertosse in una quindicina di giorni. A differenza delle altre malattie infantili, l’immunità conferita da una prima infezione non è definitiva, ma declina col tempo. Nei bambini piccoli, le complicazioni più gravi sono costituite da sovrainfezioni batteriche, che possono portare a otiti, polmonite, bronchiti o addirittura affezioni neurologiche (crisi convulsive, encefaliti). I colpi di tosse possono anche provocare delle emorragie sottocongiuntivali e nel naso. Nel neonato e nei bambini al di sotto di 1 anno, la pertosse può essere molto grave, addirittura mortale. Tuttavia, nelle popolazioni vaccinate si è osservato un ritorno della pertosse a causa della perdita progressiva di immunità e, in effetti, quando è stato introdotto il vaccino 30 anni fa non venivano utilizzate le dosi di richiamo. In Italia la pertosse viene obbligatoriamente notificata alle autorità sanitarie;
contrariamente ad altre malattie infettive, la pertosse può colpire anche i neonati di madre immune. Sembra infatti che gli anticorpi materni che costituiscono le loro prime difese non siano in grado di proteggerli contro questa infezione.

(http://wwv.epicentro.iss.it);

L’infezione da parotite può colpire persone di qualunque età, e tra gli adulti si osservano con maggiore frequenza complicazioni, anche gravi. Nei bambini la malattia si risolve in pochi giorni nella maggior parte dei casi. Tra le complicazioni descritte vi sono encefaliti (0,02-0,3 per cento), meningiti (0,5-15 per cento), pancreatite (4 per cento) e danni all’udito. Nei bambini, in 5 casi ogni 100.000 di malattia, la parotite causa perdita dell’udito: questa infezione rappresenta infatti la principale causa di sordità neurosensoriale infantile acquisita. L’encefalite porta raramente alla morte, ma si possono avere conseguenze permanenti come paralisi, epilessia, paralisi dei nervi facciali, stenosi acqueduttale e idrocefalia. Negli adulti le complicanze sono più frequenti.

Nel 20-30 per cento dei maschi dopo la pubertà si ha l’insorgenza dell’orchite, una malattia infiammatoria molto dolorosa, caratterizzata dal gonfiore di uno o di entrambi i testicoli. Questa, sebbene raramente, può risolversi in un’atrofia testicolare con conseguente sterilità. L’ooforite e la mastite sono relativamente rare e in genere non hanno conseguenze durature (http//www.epicentro.iss.it//); la rosolia con decorso solitamente benigno per i bambini, diventa pericolosa durante la gravidanza perché può portare gravi conseguenze al feto. Una volta, contratta, la rosolia dà un’immunizzazione teoricamente definitiva. Raramente la malattia comporta complicazioni anche se, come per le altre malattie infantili, il rischio di encefaliti è più alto se il paziente è un adulto.

Al momento non esiste una terapia specifica della rosolia, a parte l’uso di paracetamolo per abbassare la febbre;
il tetano non è contagioso, quindi l’isolamento nel paziente non è necessario.

La somministrazione di immunoglobuline umane antitetaniche (TIG) e l’accurata pulizia della ferita infetta, con rimozione dell’eventuale tessuto necrotico, l’uso di disinfettanti ad azione ossidante (come l’acqua ossigenata) e la somministrazione di antibiotici (penicillina) sono importanti per prevenire la fissazione alle cellule nervose della tossina eventualmente ancora presente in circolo e per impedire che ne venga prodotta di nuova. Tuttavia, le TIG non sono in grado di limitare l’azione neurotossica della tossina che ha già raggiunto le terminazioni nervose: la terapia degli spasmi tetanici è quindi essenzialmente sintomatica, e si avvale di sedativi o anestetici generali, neuroplegici, farmaci curaro-simili. Una forma particolare di tetano è quello che colpisce i neonati (tetano neonatale), osservata soprattutto in Paesi in via di sviluppo.

Colpisce bambini nati da madri non vaccinate, che non hanno quindi la protezione conferita nei primi mesi di vita dagli anticorpi materni. L’infezione viene contratta quando il cordone ombelicale viene reciso con strumenti non sterili. Di solito, il tempo di incubazione è di 7-14 giorni. I sintomi sono quelli del tetano generalizzato, con una elevata letalità;
a legislazione vigente sono prescritti come obbligatori 4 vaccini in età pediatrica: anti difterico, anti poliomielite, antitetanica, anti epatite b. Non essendo forniti in formato singolo o di vaccino tetravalente, si offre ai cittadini come unica soluzione il ricorso all’esavalente che contiene anche altri due vaccini, anti pertosse e anti emofilus influenza di tipo b, non obbligatori ma fortemente consigliati. Inoltre, in molte regioni è praticata in contemporanea la vaccinazione contro lo pneumococco inoculando ai neonati solo al terzo mese di vita la totalità di sette vaccini;
secondo quanto previsto in Italia i richiami vaccinali sono eseguiti a 5 e a 11 mesi di vita, portando il numero di vaccinazioni eseguiti a 22 se si decidesse di somministrare anche la vaccinazione antimeningococco. A 15 mesi viene consigliata l’immunizzazione contro morbillo, parotite, rosolia, e anche varicella e diventerebbero ben 27 se a queste si aggiungesse la vaccinazione antinfluenzale. Considerando i richiami previsti a 6 anni (per poliomielite, difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite, rosolia) si conterebbero per bambino 34 vaccinazioni, che potrebbero diventare 36 a 12 anni con i richiami per difterite e tetano o addirittura 38 se si accolgono i suggerimenti di un ulteriore richiamo per varicella e pertosse. Con il vaccino antipapillomavirus per le ragazze di 12 anni, in 3 somministrazioni, si raggiunge il numero di 41 vaccinazioni in tenera età;
le mutate condizioni socio-sanitarie e la maggiore consapevolezza, responsabilità e maturità delle nuove generazioni di genitori permetterebbero di impostare una medicina preveniva più moderna e farmacologicamente più razionale, cioè personalizzata in base alle caratteristiche biopatografiche e ambientali dei vaccinandi. Tale approccio ridurrebbe il rischio degli effetti indesiderati dei vaccini senza per questo negare il valore di questi ultimi;
problematiche si registrano anche in relazione alla difficoltà riscontrate da molti nel reperire informazioni che devono precedere una scelta consapevole, alla libertà di scelta e al consenso informato che dovrebbe basarsi su una corretta ed esaustiva informazione sui vaccini, sulla loro efficacia e conoscenza delle controindicazioni;
l’articolo 32 della Costituzione italiana afferma che: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, fatto salvo il TSO trattamento sanitario obbligatorio cioè le procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, conseguenti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave patologia psichiatrica o infettiva non altrimenti gestibile, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica». Non entrando nel merito della discussione scientifica su valutazioni, approfondimenti e relative conclusioni in ordine agli effetti per la salute umana della somministrazione dei vaccini, il Parlamento è chiamato a stabilire quali siano ritenuti obbligatori e al contempo a tutelare l’applicazione integrale dell’articolo 32 della Costituzione che non può prescindere da una corretta ed esaustiva informazione del cittadino;
il Ministero della salute non prevede, pur non negandone l’esistenza, test di laboratorio, e anamnesi approfondita del bambino da eseguire prima di ciascuna vaccinazione pediatrica per avere delle informazioni sulle condizioni metaboliche e immunitarie di ciascun soggetto. Parimenti non è ritenuto opportuno eseguire uno studio approfondito basato sulla verifica dell’immunizzazione;
l’esistenza di qualsivoglia conflitto di interesse tra le case farmaceutiche e chi è chiamato a decidere o ad esprimere pareri sull’immissione in commercio dei vaccini, l’assenza di informazioni e studi indipendenti dall’industria farmaceutica e la presenza e diffusione dei soli studi clinici e scientifici forniti dalle stesse case farmaceutiche che producono i vaccini condiziona l’opinione pubblica e il giudizio dei parlamentari chiamati a prendere scelte che si riversano, in questo caso, sulla salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per istituire un sistema pubblico nazionale informatizzato al fine di produrre un’indagine statistica relativa a: certificazione e registrazione dei vaccini, dati relativi agli studi clinici precedenti alla messa in commercio dei vaccini e quelli successivi relativi agli effetti degli stessi a distanza di anni, dati relativi agli studi clinici annessi a tali effetti anche in relazione ad eventuali esiti o sviluppi negativi, includendo informazioni dettagliate in relazione ad eventuali casi avvenuti e ad indennizzi erogati a favore di soggetti danneggiati da complicanze, anche irreversibili derivanti da vaccinazioni;
ad avviare tutte le iniziative di competenza necessarie a determinare una prassi uniforme su tutto il territorio nazionale che fornisca una dettaglia informazione ai cittadini per una scelta consapevole e condivisa e, in tale ambito, oltre a segnalare: benefici dei vaccini, a promuovere anche:
a) la lettura integrale del foglio illustrativo, presente in ogni confezione, ovvero la guida all’uso del farmaco che contiene tutte le informazioni relative alla composizione, alle modalità di somministrazione e di conservazione, ai rischi che potrebbero verificarsi, facendo sì che durante un pre-colloquio con il medico di base possibile approfondire eventuali perplessità recate dalle controindicazioni o dagli effetti collaterali;
b) l’inserimento di esami pre-vaccinali per esempio esami ematochimici nei soggetti a rischio e in particolare nei bambini piccoli che dovrebbero ricevere i vaccini pediatrici, in modo da capire se siano nella condizione di sopportare lo stress immunitario delle vaccinazioni senza gravi rischi per la salute;
c) iniziative per chiarire la non obbligatorietà della vaccinazione procedendo alla divulgazione uniforme su tutto il territorio nazionale della facoltà di scegliere fra due diverse prassi distinte dalla volontà o meno di vaccinarsi o vaccinare i propri figli, affisse e ben visibili all’interno dei centri vaccinali;
ad assumere iniziative, intervento anche di tipo normativo, efficaci che puntino ad eliminare qualsiasi conflitto di interesse tra le case farmaceutiche e chi è chiamato a decidere o ad esprimere pareri sull’immissione in commercio dei vaccini, a partire dal fatto che gli studi clinici e scientifici sui quali si basano tali decisioni non possono assolutamente derivare essenzialmente da informazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche che producono i vaccini;
a garantire la piena applicazione dell’articolo 32 della Costituzione che afferma: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
a prevedere e garantire la possibilità della somministrazione dei quattro vaccini obbligatori in età pediatrica in formato singolo o di vaccino tetravalente;
a promuovere uno studio approfondito basato sulla verifica dell’immunizzazione;
ad assumere iniziative per prevedere che ogni trattamento vaccinale abbia sempre la sua personalizzazione, perché deve essere adattato alle caratteristiche personali, nutrizionali, familiari, ambientali e sociali di ogni singola persona, considerato che la ricerca medica va in questa direzione, ossia si punta sulla personalizzazione della terapia, si cercano i farmaci più efficaci, ad esempio anche in base al genoma dell’individuo;
ad assumere iniziative per prevedere che prima di ciascuna vaccinazione, il pediatra raccolga una dettagliata anamnesi dei genitori, dei parenti prossimi e del bambino stesso, considerando tutti i fattori che influenzano la salute di quest’ultimo nella sua globalità, perché su di lui si ripercuotono anche le condizioni socio-ambientali del territorio in cui vive e quelle lavorative, economiche, nutrizionali, tossicologiche e psico-comportamentali dei componenti della sua famiglia;
ad assumere iniziative per prevedere che prima della vaccinazione, il pediatra escluda prudenzialmente eventuali controindicazioni alle vaccinazioni e, a tale scopo, nel caso lo ritenesse opportuno, eventualmente sottoponga il bambino ad accertamenti laboratoristico-strumentali volti a valutare le sue condizioni immunitarie e nutrizionali, ricercando in particolare la presenza dei marker di flogosi;
ad assumere iniziative per prevedere che, nel momento della vaccinazione, il bambino debba sempre in perfetta salute, sia fisica che psichica;
ad assumere iniziative per prevedere che i genitori abbiano il dovere e il diritto di essere informati sull’esistenza della legge n. 210 del 1992 inerente alle modalità per ottenere l’indennizzo per i danni vaccinali, una legge che, ad avviso dei firmatari del presente atto, deve essere reperibile, esposta e ben consultabile presso la sede dei servizi di igiene e di immunoprofilassi.
(7-00864) «Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero».

  • http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7%2F00864&ramo=CAMERA&leg=17
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Conflitti d’interesse: Luca Pani nel mirino

Nuova grana per l’Aifa. Collegio revisori chiede restituzione di 700mila euro a Luca Pani

Articolo condiviso da “Quotidiano sanità” e dal “Sole 24 ore”

In Aifa, dopo il caso Pecorelli, una nuova vicenda coinvolge l’altro numero uno dell’Agenzia, il Dg Luca Pani. A quanto riporta AdnKronos Salute, su input del Collegio dei revisori dei conti, il direttore generale, Luca Pani, sarebbe stato raggiunto da una richiesta di restituzione di 700mila euro di emolumenti (probabilmente derivanti dall’impegno a livello europeo in Ema). L’importo negli ultimi 3 anni eccedeva il tetto di retribuzione per i manager pubblici, fissato in 240mila euro annui. Un tetto stabilito per legge, equivalente all’assegno del presidente della Repubblica, che sarebbe stato superato negli ultimi 3 anni.

Per questo il Collegio dei revisori ha chiesto la restituzione delle somme al Dg dell’Agenzia.

L’organo di controllo dell’Agenzia del farmaco avrebbe avanzato la richiesta di restituzione della somma che corrisponderebbe all’eccedenza che il DG dell’Agenzia avrebbe percepito negli ultimi 3 anni rispetto al tetto della retribuzione per i manager pubblici fissato in 240 mila euro. 

01 DIC – Dopo la sospensione del presidente Sergio Pecorelli per presunto conflitto di interesse (un addebito che lo stesso Pecorelli ha però rispedito seccamente al mittente) l’Agenzia italiana del farmaco è scossa oggi da un’altra bomba.

Secondo quanto riferisce l’Adn Kronos Salute (e la notizia ci è stata poi confermata da fonti interne all’Agenzia), “su input del Collegio dei revisori dei conti”, sarebbe stata avanzata al direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, “la richiesta di restituzione di 700 mila euro di emolumenti che negli ultimi 3 anni eccedevano il tetto di retribuzione per i manager pubblici, fissato in 240 mila euro”.
Un tetto stabilito per legge – ricorda l’agenzia di stampa – equivalente all’assegno del presidente della Repubblica, che sarebbe stato superato da Pani negli ultimi 3 anni.

 

Attendiamo che venga fatta luce sul caso.

Che venga rispettato il principio di trasparenza e che venga realmente tutelato il cittadino; questa la motivazione per ognuno di noi.

Nel frattempo non possiamo concordare con l’operato del nostro Governo e della stessa Lorenzin manifestando tutto il nostro disappunto. Con la speranza di vedere meno teatrini e più professionalità attendiamo che si faccia realmente chiarezza su questa onerosa tematica.

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Influenza. Anche Lorenzin si vaccina: “Non bisogna avere paura. I vaccini salvano la vita”

  • http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=34028
  • http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2015-12-01/aifa-revisori-chiedono-pani-restituzione-700mila-euro-emolumenti–201755.php?uuid=ACau40kB
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Autismo: approvato in Senato il primo Disegno di Legge

Approvata in Senato la legge sull’autismo.

Taglia il primo traguardo la legge italiana sull’autismo. Ieri ha infatti ricevuto il via libera dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato

TRIBUNALE2


Passa ora alla Camera il testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato che mira a tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico

Taglia il primo traguardo la legge italiana sull’autismo. Ieri ha infatti ricevuto il via libera dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, in attesa del passaggio alla Camera, il testo delDDL, frutto di un lungo lavoro di sistemazione e risistemazione concertate con il coinvolgimento di società scientifica, associazioni di famiglie ed esperti. Obiettivo comune dichiarato, arrivare a un testo che provveda alla presa in carico dei bisogni del soggetto autistico ma anche della sua famiglia, pur nella complessità che questa patologia presenta.

Sintetizzando all’osso si può dire che le parole chiave del DDL sono diagnosi precoce e terapia riabilitativa. E’ intorno a questi due cardini che i quattro articoli del DDL si sviluppano, con la finalità di dare un ordinamento a interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA – Il DDL prevede che l’Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. Un confronto, quindi, a respiro globale per attingere alle migliori pratiche e conoscenze.


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PRESTAZIONI NEI LEA – Il DDL stabilisce che i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) vengano aggiornati con l’inserimento, al loro interno, delle prestazioni legate alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato. Si tratta di prestazioni assegnate alle Regioni. Le Regioni e le province autonome garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell’ambito della rete sanitaria regionale; stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l’evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) qualificazione dei servizi costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’andamento e svolgano attività di consulenza;
d) la promozione dell’informazione e l’introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
f) l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;
g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.”

Tra gli obiettivi dichiarati, quello della erogazione dei servizi sull’intero territorio nazionale è forse la sfida che più di tutte sarà da monitorare e verificare nel prossimo futuro.

Intanto, dalla politica arrivano le prime dichiarazioni di soddisfazione per l’approvazione del DDL in Commissione Igiene e sanità. Così il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: “Si tratta di un risultato importante per dare risposte ai bisogni di tante famiglie. Nei confronti di questo disturbo il ministero ha grande attenzione e nei nuovi Lea  (Livelli essenziali di assistenza) abbiamo previsto interventi per i minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e quindi anche per chi soffre di autismo. Ora la vera sfida e’ garantire che questi servizi vengano erogati davvero e su tutto il territorio nazionale.”

Sulla stessa scia le dichiarazioni dell’On. Ileana Argentin, che ha affermato:  “E’ fondamentale che lo Stato attivi il prima possibile tutte le misure necessarie per garantire alle persone affette da autismo e ai loro familiari una vita accettabile e adeguatamente inserita nel contesto sociale.  Visto che il finanziamento della legge sarà previsto dai nuovi livelli essenziali di assistenza“, ha aggiunto la deputata, “sui quali le Regioni stanno discutendo, auspico un iter veloce e senza intoppi capace di rispondere alla richieste d’aiuto e di assistenza di migliaia di persone. Questa approvazione è un passo in avanti molto positivo”, ha sottolineato, “che giunge a ridosso della giornata mondiale sull’autismo, a dimostrazione del fatto che oltre alle iniziative di sensibilizzazione, quello che conta, come sempre, sono i fatti.  Sono in attesa che il testo della legge arrivi da noi in commissione e mi impegnerò al massimo perché tutto si svolga nel modo più fluido possibile. Questi sono argomenti che vanno oltre i partiti”, conclude, “e tutti insieme ce la dobbiamo fare. L’autismo è una realtà non un’utopia”.


 

 

SCARICABILE IL DOCUMENTO AL SEGUENTE LINK 

  • https://polser.files.wordpress.com/2015/03/autismo_ddl.pdf

Disegni di legge n. 344 e connessi in materia di autismo Testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato in esito all’esame di sede deliberante

BOZZA Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione ONU n. A/RES/67/82 sui bisogni delle persone con autismo approvata il 12 dicembre 2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Art. 2 (Linea guida)

1. L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna la Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

Art. 3 (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell’ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l’evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’andamento e svolgano attività di consulenza;

d) la promozione dell’informazione e l’introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico,che ne valorizzino le capacità.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

 

 

 

 

 

 

 

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Accordi “segreti” tra Ministero e Novartis

Influenza “A” e gli accordi tra Ministero e Novartis

Ecco il contratto “segreto”;

24 milioni di dosi, 184 milioni di euro


novartis


ALLA FINE DI QUESTO ARTICOLO TRATTO DA “ALTRECONOMIA” TROVERETE IL LINK DOVE POTRETE SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE MENZIONATA PRECEDENTEMENTE.


Persino la Corte dei Conti aveva lamentato il fatto che la scrittura privata tra il ministero della Salute e la multinazionale farmaceutica Novartis fosse di fatto coperta da segreto. Non solo, sempre la Corte dei Conti aveva parlato di condizioni troppo favorevoli a Novartis, fra i quali l’assenza di penali, l’acquisizione da parte del ministero dei rischi e il risarcimento alla multinazionale per eventuali perdite.

Oggi possiamo leggere il contenuto di questo contratto.

La scrittura risale al 21 agosto 2009, ed è firmata dal direttore generale del ministero, Fabrizio Oleari, e dall’amministratore delegato di Novartis Vaccines, Francesco Gulli.

Nel testo, si regolamento l’acquisto diretto di 24 milioni di dosi di vaccino. Costo: 184 milioni di euro, iva inclusa.


 

Tra i tanti punti dell’accordo, elenchiamo quelli che ci sembrano più salienti:

  •  art. 1: vengono definiti i cosiddetti “sforzi commercialmente ragionevoli” attorno ai quali ruota l’intero contratto; Novartis è sì obbligata a produrre e a rispettare il contratto ma solo fino a quando ciò sia “ragionevole”. Se ci riesce bene; altrimenti lo Stato paga ugualmente: vedi 3.1;

 

  • art. 2.2 e 2.7: Il ministero riconosce di non acquisire alcun diritto sui marchi commerciali e Novartis non concede alcuna licenza sui diritti di proprietà intellettuale; il ministero non è altresì autorizzato ad apportare modifiche alla confezione né a oscurare marchi su di essa;

 

  • art. 3.3: qualora il ministero si trovi nell’impossibilità a ritirare il prodotto Novartis potrà rivenderlo ad altri clienti o fatturare al ministero quanto non ritirato, con la possibilità di rivenderlo comunque dopo 90 giorni;

 

  • art. 4.2, 4.3, 4.5:  la responsabilità di Novartis è limitata al difetto di fabbricazione: escluso il danno di altro tipo derivante dalla semplice assunzione del vaccino;

 

  • art. 4.6: il ministero è tenuto a indennizzare Novartis in conseguenza di danni provocati dal vaccino, salvo ove tali danni siano provocati da un difetto di fabbricazione;

 

  • art. 5.2 e 5.5: il prezzo per ciascuna dose di vaccino è pari a 7 euro. Totale: 168 milioni di euro più iva. Il ministero dovrà pagare entro 60 giorni dall’emissione della fattura, su un conto corrente del Monte dei Paschi di Siena;

 

  • art. 8.3: le cause di “forza maggiore” che limitano le responsabilità di Novartis vengono estese a situazioni che dovrebbero invece essere garantite da Novartis, come “epidemie e pandemie”, “atti di qualsiasi autorità pubblica”, “atti di enti sopranazionali (ivi compreso l’Oms”);

 

  • art. 9.3: nel caso in cui il vaccino non sia consegnato per mancato ottenimento dell’autorizzazione all’immissione al commercio e/o di prove cliniche positive, il ministero riconosce forfettariamente a Novartis a titolo di partecipazione ai costi la cifra (al netto dell’Iva) di 24 milioni di euro;

 

  • art. 10.1: le parti si impegnano a mantenere assoluto riserbo sulle informazioni riservate;

IL VIDEO DI SEGUITO


Influenza A, il contratto segreto tra Ministero della Salute e Novartis – SKYTg24


ALLEGATI

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell’adunanza del 10 settembre 2009


 

 DELIBERA

CONTRATTO DI FORNITURA

FONTE

http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2208


 

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