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Vittima da vaccino: ancora una volta, lo Stato non paga l’indennizzo

Ancora una vittima ignorata dal nostro Governo. Ancora una volta,la Stampa di regime si indigna.

TRIBUNALE

Ancora una vittima della 210/92 nonostante le dure frasi condivise da “La Repubblica” stamane.

Il giornale citato,dichiara quanto segue :

“I vaccini non sono sicuri al 100 per 100, in casi molto rari possono provocare la stessa malattia che dovrebbero prevenire o una sua complicanza ma problemi diversi, come appunto l’autismo, sono esclusi dagli esperti di tutto il mondo.”

Questo paradosso non è più credibile . Esperti? Non ci risulta ci sia stato un simposio con la presenza di TUTTA la comunità scientifica,per quanto continueremo con le affermazioni di parte?

Uno schiaffo non alla scienza (come afferma la stessa Repubblica citando il giudice siciliano, reo di voler vedere la verità dei fatti) ma all’intelligenza di tutti noi.

Come al solito la stampa di regime si schiera a favore della causa.

La loro.

Aberrante è leggere determinate controverse affermazioni.

“I vaccini o sono sicuri o non lo sono”.  Per il resto,ricordiamo sempre di guardare le evidenze, con la speranza che le toghe facciano il loro mestiere e che ognuno stia al suo posto.

Rispetto per le famiglie dei danneggiati e per i professionisti che svolgono con passione ed etica il proprio lavoro,rispettando il principio per cui hanno giurato.

Riportiamo fedelmente l’articolo del giornale di Sicilia, che ha scritto su questa vicenda irreale.

“Disturbi dopo il vaccino, maxi-risarcimento da 250 mila euro a una famiglia a Palermo”.

PALERMO. Oggi ha 16 anni e soffre di gravi problemi di salute. Il suo sviluppo, comportamentale e cognitivo – come ha sancito il tribunale del Lavoro nel 2011 – sarebbe stato irrimediabilmente compromesso dopo la somministrazione, da bambino, del vaccino tetravalente contro la difterite, la pertosse, l’ epatite B ed il tetano. Per questo il ministero della Salute è già stato da tempo condannato e in via definitiva a versare ai suoi genitori, P. A. e D. M., un indennizzo di 250 mila euro.

I soldi, però, ad oggi non sono mai arrivati. È molto probabile però che, ad oltre dieci anni dalla prima richiesta assistenziale avanzata dalla famiglia, arrivino adesso. Perché l’ avvocato Girolamo Rubino è riuscito a vincere un’ ennesima causa davanti al Tar, che non solo ha condannato nuovamente il ministero a pagare entro sessanta giorni, ma ha anche nominato un commissario ad acta – come richiesto dal legale – che in caso di ulteriore inadempienza, interverrà in via sostitutiva e liquiderà la somma al massimo entro altri due mesi.

Il tutto maggiorato dello 0,50 per cento di quanto complessivamente dovuto per ogni mese di ritardo aggiuntivo”.

 

FONTE

http://palermo.gds.it/2016/06/26/disturbi-dopo-il-vaccino-maxi-risarcimento-da-250-mila-euro-a-una-famiglia

CORRELATI

Agrigento, ragazzo autistico dopo vaccino, Tar: il ministero della Salute deve pagare

Se non verrà rispettata la sentenza, vi sarà un commissariamento ad act

Il Tar ha imposto al ministero della Salute di risarcire un ragazzo autistico di Agrigento che nel 2000 fece il vaccino tetravalente (contro difterite, tetano, pertosse ed epatite B). Il tribunale civile nel 2014 aveva riscontrato un rapporto di causa-effetto tra medicinale e patologia e riconosciuto alla famiglia un danno di 250mila euro, ma il ministero non ha pagato. Ora se non verrà rispettata la sentenza, vi sarà un commissariamento ad acta.

 

Fonte

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/ragazzo-autistico-dopo-vaccino-tar-ministero-salute-deve-pagare_3016794-201602a.shtml

 

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Danni da vaccino? Esistono, a dimostrarlo la 210/92.

Ancora oggi,molti illustri professoroni del web, vantano la totale efficacia delle vaccinazioni escludendone in maniera categorica i danni.

“Non esistono danni da vaccino ” scrivono. Lasciando da parte le relative domande riguardo agli orari di “lavoro” dei medesimi e del perché siano costantemente sulle pagine social e non nei loro studi, vorremo focalizzarci su un “piccolo” ma rilevante “particolare”.

Ci spiace molto poco contraddirvi perché i danneggiati da vaccino, esistono. A dimostrarlo non solo le innumerevoli testimonianze,moltissime delle quali certificate (guardiamo i risarcimenti e perciò le evidenze).

Se solo qualcuno potesse accedere alle numerose denunce effettuate in questi anni verso gli organi ministeriali di tutto il mondo,tutti avremmo una situazione chiara. Ma ovviamente non viene assolutamente disposta una indagine relativa a questa drammatica faccenda.

Esiste il “top secret”. Un mantra perfino per i diversi avvocati che ad oggi si battono contro la corruzione delle toghe.

Nel frattempo,ricordiamo cosa sia la 210/92 riprendendo fedelmente la definizione dello stesso Ministero della Salute (postiamo relativo link per non esser tacciati di manipolazione delle fonti).

Ricordiamo che un Grande uomo ci disse di “seguire il denaro”.

Questo Grande uomo si chiamava Giovanni Falcone. 

Ricordiamo questo grande insegnamento e mettiamolo in atto.

Guardiamo le evidenze,sempre.

ministero della salute

Indennizzi legge 210

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi dellalegge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Che cosa è l’indennizzo

L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.

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Danni da Vaccino? Obbligo di indennizzo e non solo

La patologia contratta per la vaccinazione obbliga all’indennizzo e all’una tantum

Articolo di “Il Sole 24 ore”.

Ma i vaccini non erano totalmente sicuri? Come mai l’esistenza della 210/92?

In caso di danno da vaccino lo stato è costretto a risarcire?

Ricordiamo il contenuto della legge 210/92:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

autismo-vaccini-tribunale-milano

La patologia contratta dal bambino a seguito di vaccinazione obbligatoria costringe il ministero della Salute al risarcimento.

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3545/2016 , oltre a chiarire il principio generale ha voluto fornire una serie di chiarimenti utili anche da un punto di vista pratico.

Chi si accolla la responsabilità ?

È stato precisato che il soggetto responsabile a erogare la somma a titolo di risarcimento è il dicastero e non la Regione.

Questo perché sulla base dell’articolo 123 del Dlgs 112/1998 è previsto che siano conservate dallo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

E il contenuto della norma vale anche a seguito del trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (a opera dei Dpcm 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione a queste della competenza residuale in materia di assistenza pubblica.

Quindi “così come il ministro della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo”.

Quantificazione della somma

I Supremi giudici – dopo aver chiarito chi fosse il soggetto responsabile – hanno affrontato l’aspetto più spinoso del risarcimento, dalla quantificazione alle modalità di corresponsione. A tal proposito la Cassazione ha richiamato l’articolo 1 della legge 210/1992 secondo cui “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

L’indennizzo previsto dalla norma consiste in un assegno, reversibile per quindici anni (determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della legge 111/1984). Si tratta di un emolumento cumulabile con ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. E’ stato, inoltre chiarito che al soggetto cui l’indennizzo sia stato già concesso è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo complessivo dovuto con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conclusioni

Nel caso concreto pertanto è stata seccamente bocciata la tesi della Corte territoriale che non solo non aveva riconosciuto l’indennizzo espressamente previsto dalla legge 210/1992 ma aveva negato anche l’indennizzo una tantum del 30 per cento dovuto per il periodo ricompreso tra l’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Fonte. www.sanita24.ilsole24ore.

 

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