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L’ELEMOSINA: A BUON RENDERE; parla l’Avv.Roberto Mastalia

L’ELEMOSINA: A BUON RENDERE; parla l’Avv.Roberto Mastalia

agosto 26
00:21 2014

L’ELEMOSINA: A BUON RENDERE..


sentenza

di Avv. Roberto Mastalia


Più amici, interessati alle vicende del risarcimento e dell’indennizzo dei danni conseguenti a vaccinazioni, mi hanno chiesto un parere in ordine alla previsione di cui art. 27-bis del DL 26.06.2014 n. 90, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014.


In realtà l’articolo, al titolo piuttosto fuorviante ovvero: “Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.” ha una portata piuttosto ridotta rispetto al titolo in quanto riguarda esclusivamente quei soggetti i quali, entro la data del 19.01.2010, abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361 Legge 24.12.2007 n. 244; facoltà estesa anche agli eventuali aventi causa qualora nelle more siano deceduti.


 


Ad essi viene riconosciuta a titolo di “EQUA RIPARAZIONE” una somma di denaro pari ad € 100.000,00 per i danneggiati da trasfusione e di € 20.000,00 per i danneggiati da vaccinazioni; cifre, queste, liquidata in unica soluzione (e ci mancherebbe pure!) entro la data del 31.12.2017.
Il tutto, previo verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 28.04.2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza.


La liquidazione degli importi sarà effettuata entro il 31.12.2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.


La corresponsione di tali somme, per chi dovesse decidere di aderire, è subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Tale corresponsione sarà effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva (Art. 27-bis, 2° comma).


Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell’art. 27-bis, non posso esimermi dall’effettuare i seguenti rilievi:

  • a). E’ in primo luogo assolutamente ridicolo e financo offensivo definire come “equa riparazione” la liquidazione di somme così esigue in conseguenza di un danno da emotrasfusione o da vaccinazione stante che ci si riferisce a danni permanenti i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, comportano gravissime ripercussioni neurologico-immunitarie, autoimmuni etc. che possono persino portare al decesso; tanto è vero che lo stesso articolo – questa volta giustamente – fa riferimento a tale possibilità estendendo la facoltà di essere liquidati anche agli aventi causa dall’eventuale de cuius.

 

  • b). E’ assolutamente ridicola quanto incomprensibile la differenza di valutazione tra chi abbia contratto una grave patologia in conseguenza di una trasfusione di sangue piuttosto che di una vaccinazione; non è infatti dato sapere perché, per esempio, un’epatite contratta in seguito a trasfusione di sangue dovrebbe essere “equamente riparata” attraverso il pagamento della somma di € 100.000,00 mentre la stessa epatite contratta in seguito a vaccinazione dovrebbe ritenersi “equamente riparata” con il pagamento di 1/5 ovvero solo € 20.000,00! Se poi volessimo prestarci ad uno di quei ragionamenti che potrebbero essere definiti da “guerra tra poveri” che personalmente ho sempre combattuto ma che può comunque a mio parere rendere l’idea su come il legislatore sia solito legiferare “brancolando nel buio più assoluto”, si potrebbe anche rilevare come, mentre il soggetto che si sottopone una trasfusione lo fa per motivi strettamente personali in quanto necessitato da una patologia in atto che lo “obbliga” ad effettuarla per poter sopravvivere, il soggetto sottoposto a vaccinazione – così come ripetutoci da decenni come in una sorta di “mantra” – non solo non ha alcuna patologia in atto (e spesso non riesce nemmeno a prevenirla!) ma viene indotto a vaccinarsi non tanto nel suo interesse quanto piuttosto nell’interesse della collettività, al fine di creare quella cd “immunità di gregge” in realtà esistente solo nella fantasia di chi ha interesse a far vaccinare gli altri. Per questo motivo, a mio modestissimo avviso, la vittima innocente di una politica sanitaria fatta di campagne vaccinali intense, prive di esami preventivi e quindi non rispettose della fragile individualità neuro-immunitaria sia dei bambini che degli adulti allo scopo di salvaguardare la “collettività”, dovrebbe essere in realtà indennizzato con una somma addirittura superiore!

 

  • c). La somma dovrebbe essere liquidata in un’unica soluzione entro il 31.12.2017 seguendo il criterio della gravità e quindi, a parità di gravità, secondo l’ordine del disagio economico di cui al regolamento di cui al Decreto n. 159/2013. In realtà però il legislatore ha aggiunto una non trascurabile previsione ovvero: “NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA’ ANNUALE DI BILANCIO”; previsione questa che, alla luce di quanto accaduto negli ultimi decenni, rischia di vanificare il tutto!

  • d). Il pagamento è subordinato alla FORMALE RINUNCIA ALL’AZIONE RISARCITORIA INTRAPRESA ivi comprese eventuali PROCEDURE TRANSATTIVE e ad OGNI ALTRA PRETESA DI CARATTERE RISARCITORIO NEI CONFRONTI DELLO STATO, ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE nel senso che l’interessato, stante la “equità della riparazione” dovrà rinunciare alla possibilità di ottenere qualsiasi altro ristoro. D’altra parte, a fronte del pagamento di somme quali € 100.000,00/20.000,00 il “fortunato” potrebbe, nell’ordine, parafrasando un po’ “Miseria e Nobiltà” di Totò: ripagarsi una salute nuova; comprare una villa come nuova casa di abitazione per la famiglia; pagare gli studi ai propri figli, anche all’estero; acquistare una villa al mare e magari anche una casa in montagna; comprare una Ferrari (chi potrebbe farne a meno di questi tempi…) ed una bella moto; acquistare un aereo (piccolo, magari solo un piper…) o un elicottero (a seconda dei gusti) e magari anche una barca (non più di dodici metri…)!


Naturalmente, il resto potrebbe essere proficuamente investito in azioni e/o obbligazioni in qualche paradiso fiscale! 


Altro che superenalotto e concorsi vari! Questa si che sarebbe una vera fortuna! A cosa si potrebbe ambire di più, oltre ad un “lucano”?


Detto ciò, considerato che noi non siamo egoisti e non vogliamo “godere” di tali e tanti benefici da soli, non possiamo che augurare al legislatore che ha votato tale norma ed ai “fini pensatori” che l’hanno elaborata, di poter maturare quanto prima i requisiti per potersi avvalere della stessa!
Auguri di tutto cuore!


Avv. Roberto Mastalia

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